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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22810/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 22810 -25 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 8224/2025 [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8505/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; momento del controllo.

Si tratta di motivazione ampia, congrua, esaustiva e conforme ai principi, pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità.

Va poi ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

Tanto premesso, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando, con considerazioni non illogiche, la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal versamento l della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 22810 -25 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 8224/2025 [OSCURATO:PERSONA]' - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8505/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; momento del controllo. Si tratta di motivazione ampia, congrua, esaustiva e conforme ai principi, pertanto incensurabile nella presente sede di legittimità. Va poi ricordato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando, con considerazioni non illogiche, la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali etal versamento l della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
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