CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04EK6TT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 76 comma 3 d. igs. 159 del 2011 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputatq, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere omesso di verificare la carenza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo come tale incidente sulla legittimità e validità deP provvedimento; la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto assolvere nel merito l'imputata, anziché dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. 3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto l'argomentazione inerente l'incompletezza dell'atto amministrativo, non risulta sollevato nel corso del giudizio di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Né, come affermato dal ricorrente, la questione specifica poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto richiede un accertamento di fatto che questa Corte non è abilitata a compiere. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così