CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46756/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che l'ordinanza in epigrafe ha accolto l'istanza di continuazione con riferimento ai reati giudicati con le sentenze indicate nello stesso provvedimento sub. nn. 3) e 5), rigettandola per ì reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1), 2) e 4), e che per questi ultimi non ha rinvenuto elementi indicativi dell'identità del disegno criminoso, ritenendoli, piuttosto, espressione di una deliberata scelta di vita, tenuto conto che venivano commessi in distinte Regioni (Emilia-Romagna, Umbria e Friuli), in un intervallo di tempo dilatato (circa due anni), rispetto a diverse persone offese e con diversi correi; Considerato che il primo motivo di ricorso, sub specie di vizio di motivazione, si risolve in inammissibili doglianze di merito, peraltro prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha escluso il medesimo disegno criminoso alla stregua di una valutazione logica e aderente al dato normativo; Considerato altresì che il secondo motivo di ricorso, che censura l'assenza di motivazione sulla richiesta avanzata in udienza di riconoscere la continuazione per le sole sentenze di cui ai nn. 2) e 4), è generico, manifestamente infondato e privo di interesse, avendo il giudice valutato ed escluso la continuazione tra i reati di cui alle due sentenze; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dì euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel rìcorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]