CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 1953
Cassazione n. 20473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1953 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza avanzata da Mario BALBI per ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione inflittagli, con sentenza resa in data 12 novembre 2018, dal Tribunale di Alessandria (irrevocabile il 12 aprile 2019) per fatti di appropriazione indebita commessi dal 2008 al 2011. A ragione della decisione, osservava il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite (procedimenti pendenti, informazioni di polizia giudiziaria, relazione UEPE, nota dell'Ispettorato del Lavoro), che le problematicità afferenti alla questione abitativa e alla relazione con la moglie, il mancato risarcimento del danno alle persone offese (se non attraverso proposte palesemente inadeguate) e la mancanza di una presa di coscienza delle proprie responsabilità e di una effettiva rivisitazione critica del proprio agito deviante, nonché l'assenza di un'attività lavorativa, non inducevano a formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico e articolato motivo, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, si addebita al Tribunale di sorveglianza: di aver aderito acriticamente alla relazione UEPE; di aver contraddittoriamente ritenuto sussistenti problematicità legate alla questione abitativa, in realtà insussistenti; di non aver adeguatamente valutato la disponibilità manifestata dal ricorrente a risarcire le parti civili attraverso il pagamento di importi proporzionati alla sua capacità economica, importi che purtroppo non sono stati accettati; di non aver considerato che il mancato svolgimento di attività lavorativa discendeva dall'età avanzata del condannato (68 anni); di avere, viceversa, attribuito valore a profili caratteriali irrilevanti e non alla avvenuta accettazione della condanna, che sarebbe dimostrata dall'essersi il ricorrente astenuto dal commettere nuovi reati e dall'aver tentato di risarcire le parti civili. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova rammentare, in premessa, che, attraverso la misura alternativa al carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 2039E8; Sez. 1, 19/11/1995, Fiorentino, Rv. 203154). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, Rv. 206776; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602); si è, più di recente, precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabil in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). 3. Si è, infine, statuito che, ai fini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancata previsione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/6/2017, Miele, Rv. 271226). 4. Alla stregua della ricognizione ermeneutica operata, immune da vizi logici e da errori in diritto deve reputarsi il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza, che, nel negare la concessione al BALBI della invocata misura alternativa, ha ritenuto, nel legittimo esercizio della sua discrezionalità e in modo non manifestamente illogico, di attribuire valore preponderante alla mancanza di una effettiva revisione critica del proprio passato deviante - palesemente evincibile dall'affermazione "ho sempre fatto del bene" resa nel corso dei colloqui intrattenuti col personale UEPE - e all'assenza di serie condotte riparatrici poste in essere nei confronti delle vittime, apprezzata in relazione sia alla rilevante entità delle somme oggetto di indebita appropriazione da parte del ricorrente nel suo ruolo di amministratore di condominio (circa 80.000,00 euro) sia alla obiettiva inadeguatezza delle proposte definitive formalizzate (1.500,00 euro a ciascuna delle parti civili danneggiate, importo rifiutato da tutte), peraltro solo all'esito di plurime dilatorie richieste di rinvio di udienza presentate nel corso del giudizio di cognizione. 5. A fronte del solido e congruo argomentare dei Giudici di sorveglianza, il ricorso tradisce un approccio marcatamente parcellizzato, sviluppando, per lo più in fatto e in termini di mero dissenso e/o di non consentita "rilettura", rilievi sui singoli elementi considerati nell'ordinanza impugnata, perdendo di vista il complessivo costrutto motivazionale e la gerarchia, in termini di pregnanza, stabilita tra gli elementi medesimi a sostegno della decisione. 6. Per le esposte ragioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i