Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 55/1982
ECLI:IT:COST:1982:55
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con sentenza 27 marzo-29 aprile 1961 il Tribunale di Verona
condannò [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il fabbricato di sua proprietà -
costruito in violazione delle norme sulle distanze legali - a tre metri
dal confine con il fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], venditore dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA], al
risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Tale decisione fu
confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 9 dicembre
1971-2 aprile 1972.
Con ricorso a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Pretore di Verona che fossero determinate le
modalità dell'esecuzione della sentenza.
Con ricorso 3 novembre 1975 al Pretore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, subconduttori dell'immobile da
demolire, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione
all'esecuzione, chiedendone la sospensione, in quanto essi occupavano
l'immobile in base a contratto di locazione; e la demolizione non
poteva essere effettuata mentre era in corso la proroga legale di tale
contratto.
[OSCURATO:PERSONA] di Verona, sentite le parti, con ordinanza 12-13 aprile
1976, sospese, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ., l'esecuzione e
rinviò, all'udienza 7 luglio 1976 la causa di opposizione.
Con ordinanza 9 luglio 1976, pronunciata fuori udienza, il medesimo
Pretore confermò la sospensione dell'esecuzione e sollevò, di
ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
proc. civ., in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 340 del
22 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata
inammissibile o, comunque, non fondata.
Si è costituita la parte privata [OSCURATO:PERSONA], con
deduzioni depositate il 28 luglio 1976, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Verona ha rilevato, preliminarmente, che gli
opponenti, che occupavano l'immobile da demolire in base a contratto di
locazione, avevano contestato il diritto della parte istante, munita di
titolo esecutivo, ad assoggettarli all'esecuzione forzata.
Ha, poi, osservato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione
dell'art. 613 cod. proc. civ. - al fine di eliminare la difficoltà
insorta nel corso dell'esecuzione per essere l'immobile da demolire
attualmente occupato dagli opponenti - avrebbe dovuto autorizzare
l'ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica per far
sgomberare con effetto immediato l'immobile, così privando gli
opponenti della protezione particolare prevista dalla legislazione
vincolistica a favore dei conduttori di immobili adibiti ad attività
commerciali. Ha affermato che l'art. 613 cod. proc. civ. era in
contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché
consentiva, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito
illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei
diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica,
applicabile, invece, nella ipotesi in cui il rilascio fosse stato
chiesto per motivi diversi dalla demolizione dell'immobile abusivo.
2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dato che la norma
impugnata, art. 613 cod. proc. civ., non può trovare applicazione
nella causa di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Pretore
di Verona.
In vero l'art. 613 cod. proc. civ. riguarda solo l'ipotesi che
sorgano difficoltà materiali nel corso dell'esecuzione forzata di
obblighi di fare e di non fare; ed attribuisce al Pretore, quale
giudice dell'esecuzione, il potere di dare, con decreto, le opportune
disposizioni per eliminare tali difficoltà.
Nel caso di specie tra le parti non è sorto alcun contrasto sulle
modalità della esecuzione. La controversia verte sul diritto della
parte istante di eseguire la sentenza nei confronti degli opponenti
Castellani, subconduttori dell'immobile da demolire, i quali, a
sostegno della opposizione all'esecuzione, hanno invocato, senza
specificarle, le leggi vincolistiche sulle locazioni, che
consentirebbero ad essi la permanenza nell'immobile da demolire. A tali
norme è del tutto estraneo l'impugnato art. 613 cod. proc. civ.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma
primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere