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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 55/1982

ECLI:IT:COST:1982:55
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con sentenza 27 marzo-29 aprile 1961 il Tribunale di Verona condannò [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il fabbricato di sua proprietà - costruito in violazione delle norme sulle distanze legali - a tre metri dal confine con il fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], venditore dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.

Tale decisione fu confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 9 dicembre 1971-2 aprile 1972.

Con ricorso a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Pretore di Verona che fossero determinate le modalità dell'esecuzione della sentenza.

Con ricorso 3 novembre 1975 al Pretore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, subconduttori dell'immobile da demolire, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione all'esecuzione, chiedendone la sospensione, in quanto essi occupavano l'immobile in base a contratto di locazione; e la demolizione non poteva essere effettuata mentre era in corso la proroga legale di tale contratto. [OSCURATO:PERSONA] di Verona, sentite le parti, con ordinanza 12-13 aprile 1976, sospese, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ., l'esecuzione e rinviò, all'udienza 7 luglio 1976 la causa di opposizione.

Con ordinanza 9 luglio 1976, pronunciata fuori udienza, il medesimo Pretore confermò la sospensione dell'esecuzione e sollevò, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 340 del 22 dicembre 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Si è costituita la parte privata [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 28 luglio 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. :

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Verona ha rilevato, preliminarmente, che gli opponenti, che occupavano l'immobile da demolire in base a contratto di locazione, avevano contestato il diritto della parte istante, munita di titolo esecutivo, ad assoggettarli all'esecuzione forzata.

Ha, poi, osservato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 613 cod. proc. civ. - al fine di eliminare la difficoltà insorta nel corso dell'esecuzione per essere l'immobile da demolire attualmente occupato dagli opponenti - avrebbe dovuto autorizzare l'ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica per far sgomberare con effetto immediato l'immobile, così privando gli opponenti della protezione particolare prevista dalla legislazione vincolistica a favore dei conduttori di immobili adibiti ad attività commerciali.

Ha affermato che l'art. 613 cod. proc. civ. era in contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché consentiva, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica, applicabile, invece, nella ipotesi in cui il rilascio fosse stato chiesto per motivi diversi dalla demolizione dell'immobile abusivo.

2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dato che la norma impugnata, art. 613 cod. proc. civ., non può trovare applicazione nella causa di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Pretore di Verona.

In vero l'art. 613 cod. proc. civ. riguarda solo l'ipotesi che sorgano difficoltà materiali nel corso dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare; ed attribuisce al Pretore, quale giudice dell'esecuzione, il potere di dare, con decreto, le opportune disposizioni per eliminare tali difficoltà.

Nel caso di specie tra le parti non è sorto alcun contrasto sulle modalità della esecuzione.

La controversia verte sul diritto della parte istante di eseguire la sentenza nei confronti degli opponenti Castellani, subconduttori dell'immobile da demolire, i quali, a sostegno della opposizione all'esecuzione, hanno invocato, senza specificarle, le leggi vincolistiche sulle locazioni, che consentirebbero ad essi la permanenza nell'immobile da demolire.

A tali norme è del tutto estraneo l'impugnato art. 613 cod. proc. civ.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con sentenza 27 marzo-29 aprile 1961 il Tribunale di Verona condannò [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare il fabbricato di sua proprietà - costruito in violazione delle norme sulle distanze legali - a tre metri dal confine con il fabbricato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], venditore dell'immobile a [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni subiti dalla stessa. Tale decisione fu confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza 9 dicembre 1971-2 aprile 1972. Con ricorso a norma dell'art. 612 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] chiese al Pretore di Verona che fossero determinate le modalità dell'esecuzione della sentenza. Con ricorso 3 novembre 1975 al Pretore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniugi, subconduttori dell'immobile da demolire, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], proposero opposizione all'esecuzione, chiedendone la sospensione, in quanto essi occupavano l'immobile in base a contratto di locazione; e la demolizione non poteva essere effettuata mentre era in corso la proroga legale di tale contratto. [OSCURATO:PERSONA] di Verona, sentite le parti, con ordinanza 12-13 aprile 1976, sospese, a norma dell'art. 624 cod. proc. civ., l'esecuzione e rinviò, all'udienza 7 luglio 1976 la causa di opposizione. Con ordinanza 9 luglio 1976, pronunciata fuori udienza, il medesimo Pretore confermò la sospensione dell'esecuzione e sollevò, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 340 del 22 dicembre 1976. Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato l'11 gennaio 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata. Si è costituita la parte privata [OSCURATO:PERSONA], con deduzioni depositate il 28 luglio 1976, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. : 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Verona ha rilevato, preliminarmente, che gli opponenti, che occupavano l'immobile da demolire in base a contratto di locazione, avevano contestato il diritto della parte istante, munita di titolo esecutivo, ad assoggettarli all'esecuzione forzata. Ha, poi, osservato che il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 613 cod. proc. civ. - al fine di eliminare la difficoltà insorta nel corso dell'esecuzione per essere l'immobile da demolire attualmente occupato dagli opponenti - avrebbe dovuto autorizzare l'ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica per far sgomberare con effetto immediato l'immobile, così privando gli opponenti della protezione particolare prevista dalla legislazione vincolistica a favore dei conduttori di immobili adibiti ad attività commerciali. Ha affermato che l'art. 613 cod. proc. civ. era in contrasto con l'art. 3, comma primo, della Costituzione perché consentiva, nell'ipotesi di demolizione forzata di immobile costruito illegittimamente, il rilascio immediato senza alcuna salvaguardia dei diritti spettanti ai conduttori in base alla legislazione vincolistica, applicabile, invece, nella ipotesi in cui il rilascio fosse stato chiesto per motivi diversi dalla demolizione dell'immobile abusivo. 2. - La questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dato che la norma impugnata, art. 613 cod. proc. civ., non può trovare applicazione nella causa di opposizione all'esecuzione pendente davanti al Pretore di Verona. In vero l'art. 613 cod. proc. civ. riguarda solo l'ipotesi che sorgano difficoltà materiali nel corso dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare; ed attribuisce al Pretore, quale giudice dell'esecuzione, il potere di dare, con decreto, le opportune disposizioni per eliminare tali difficoltà. Nel caso di specie tra le parti non è sorto alcun contrasto sulle modalità della esecuzione. La controversia verte sul diritto della parte istante di eseguire la sentenza nei confronti degli opponenti Castellani, subconduttori dell'immobile da demolire, i quali, a sostegno della opposizione all'esecuzione, hanno invocato, senza specificarle, le leggi vincolistiche sulle locazioni, che consentirebbero ad essi la permanenza nell'immobile da demolire. A tali norme è del tutto estraneo l'impugnato art. 613 cod. proc. civ. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. civ. proposta dal Pretore di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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