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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19886/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29754/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 23. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 4882/2014, depositata in data 23 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano I – in data 10 dicembre 2009, notificava alla contribuente l’avviso di Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEFaccertamento n.

R1P019I01283 con cui rideterminava il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette per l’anno 2004.

Segnatamente, l’Ufficio, dopo un contraddittorio a carattere documentale con la contribuente (questionario prot. n.

Q00187/2009), rettificava, sulla base del valore presuntivamente accertato dall’ufficio locale di Rimini ai fini dell’imposta di registro, il prezzo della compravendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e risalente, dunque, alle disposizioni di cui all’art. 81 (ora 67 e 68) TUIR; sulla base di ciò, accertava una plusvalenza di € 186.751,00.

2. Avversoil detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 172/15/2013, rigettava il ricorso, ritenendo corretto il valore iniziale così come rideterminato e, relativamente al valore finale, confermava la legittimità della plusvalenza ricalcolata.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi laC.t.r. della Lombardia e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 4882/2014, depositata in data 23 settembre 2014 la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando l’operato del giudice di prima istanza.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Il ricorso veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio per una precedente udienza in prossimità della quale la contribuente depositava memoria.

La causa è stata trattata, successivamente, nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 cod. civ.; dell’art. 67, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto il maggior valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro insuscettibile di costituire presunzione grave, precisa e concordante, indice di infedeltà del valore dichiarato nell’atto di vendita dell’immobile, altresì violando i principi sulla ripartizione dell’onere della prova.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto inidonea la prova presuntiva offerta dall’ufficio (volta a giustificare il maggior valore attribuito al bene oggetto di compravendita).

2. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi, anche se sotto due distinti profili, all’adeguatezza dell’imposta di registro a costituire presunzione grave, precisa e concordante ai fini della sussistenza di un’eventuale plusvalenza nella cessione immobiliare in ambito imprenditoriale, sono infondati.

2.1. Anzitutto costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui in tema diimposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, laplusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'impostadi registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiaratodal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. 08/05/2019, n. 12131).

Pertanto, deve escludersi che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo). (Cass. 02/08/2017, n. 19227).

Nella fattispecie in esame, l’Agenzia nel suo ricorso, lungi dall’addurre elementi non valutati nei gradi di merito, afferma che la determinazione in via induttiva del reddito da plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione immobiliare non poteva che basarsi sull'accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro conformemente ai principi che ispirano la materia e che tali non sono quelli contenuti nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che sarebbe stata citata in maniera inconferente dalla C.t.r. lombarda.

Orbene, al riguardo, giova ripercorrere l'orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015.

Quest'ultima norma ha espressamente disposto che: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

Sulla scia della novella legislativa, la cui norma appena richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, dunque, questa Corte ha mutato orientamento e ha statuito che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (cfr. ex plurimis Cass. n. 9513/2018; n. 19227/2017; n. 12265/2017; n. 6135/2016; n. 11543/2016).

Pertanto, (come precisato da Cass.30/01/2019, n. 2610), l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, nontrova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente.

Allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest'ultimo, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall'Agenzia.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione succinta ma esaustiva, scevra da violazioni normative e comprensibile, ha fatto applicazione dei superiori principi.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29754/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 23. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4882/2014, depositata in data 23 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Milano I – in data 10 dicembre 2009, notificava alla contribuente l’avviso di Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEFaccertamento n. R1P019I01283 con cui rideterminava il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette per l’anno 2004. Segnatamente, l’Ufficio, dopo un contraddittorio a carattere documentale con la contribuente (questionario prot. n. Q00187/2009), rettificava, sulla base del valore presuntivamente accertato dall’ufficio locale di Rimini ai fini dell’imposta di registro, il prezzo della compravendita di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e risalente, dunque, alle disposizioni di cui all’art. 81 (ora 67 e 68) TUIR; sulla base di ciò, accertava una plusvalenza di € 186.751,00. 2. Avversoil detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; l ’Agenzia delle Entrate si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 172/15/2013, rigettava il ricorso, ritenendo corretto il valore iniziale così come rideterminato e, relativamente al valore finale, confermava la legittimità della plusvalenza ricalcolata. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi laC.t.r. della Lombardia e l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 4882/2014, depositata in data 23 settembre 2014 la C.t.r. adita accoglieva il gravame, riformando l’operato del giudice di prima istanza. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Ufficio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso. Il ricorso veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio per una precedente udienza in prossimità della quale la contribuente depositava memoria. La causa è stata trattata, successivamente, nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2697 cod. civ.; dell’art. 67, comma primo, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto il maggior valore definito dall’acquirente ai fini dell’imposta di registro insuscettibile di costituire presunzione grave, precisa e concordante, indice di infedeltà del valore dichiarato nell’atto di vendita dell’immobile, altresì violando i principi sulla ripartizione dell’onere della prova. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento – violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – Denunzia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto inidonea la prova presuntiva offerta dall’ufficio (volta a giustificare il maggior valore attribuito al bene oggetto di compravendita). 2. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi, anche se sotto due distinti profili, all’adeguatezza dell’imposta di registro a costituire presunzione grave, precisa e concordante ai fini della sussistenza di un’eventuale plusvalenza nella cessione immobiliare in ambito imprenditoriale, sono infondati. 2.1. Anzitutto costituisce pacifico principio giurisprudenziale quello secondo cui in tema diimposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, laplusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'impostadi registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiaratodal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. 08/05/2019, n. 12131). Pertanto, deve escludersi che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Il riferimento contenuto nella detta norma all'imposta di registro ed alle imposte ipotecarie e catastali svolge una funzione esemplificativa, volta esclusivamente a rimarcare la ratio della norma incentrata sulla non assimilabilità della differente base impositiva (valore) rispetto a quella prevista per l'IRPEF (corrispettivo). (Cass. 02/08/2017, n. 19227). Nella fattispecie in esame, l’Agenzia nel suo ricorso, lungi dall’addurre elementi non valutati nei gradi di merito, afferma che la determinazione in via induttiva del reddito da plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione immobiliare non poteva che basarsi sull'accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro conformemente ai principi che ispirano la materia e che tali non sono quelli contenuti nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che sarebbe stata citata in maniera inconferente dalla C.t.r. lombarda. Orbene, al riguardo, giova ripercorrere l'orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015. Quest'ultima norma ha espressamente disposto che: «Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.». Sulla scia della novella legislativa, la cui norma appena richiamata vale come interpretazione autentica della previgente disciplina, con efficacia retroattiva, dunque, questa Corte ha mutato orientamento e ha statuito che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere a determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (cfr. ex plurimis Cass. n. 9513/2018; n. 19227/2017; n. 12265/2017; n. 6135/2016; n. 11543/2016). Pertanto, (come precisato da Cass.30/01/2019, n. 2610), l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, nontrova più ingresso in sede di valutazione della prova, nel senso che non è possibile ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento, dovendo invece provvedere l'Ufficio a individuare ulteriori indizi, dotati di precisione, gravità e concordanza, che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi a quest'ultimo, con prova contraria, contraddire alle risultanze probatorie offerte dall'Agenzia. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con una motivazione succinta ma esaustiva, scevra da violazioni normative e comprensibile, ha fatto applicazione dei superiori principi. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liqu
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