CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 40473/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone; avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ,.. 1.Con provvedimento in data 21 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo sulla istanza avanzata il giorno 20 maggio 2024 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale - a fronte della richiesta del Pubblico ministero di ripristino della pena sostituita con i lavori di pubblica utilità come disposto, nei suoi confronti con sentenza del medesimo Giudice in data 30 novembre 2022 (irrevocabile il 22 dicembre 2022) che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.800 di ammenda per guida in stato di ebrezza - aveva chiesto la prosecuzione dei lavori socialmente utili sino al compimento dei medesimi, ha autorizzato la prosecuzione dei lavori di pubblica utilità per la durata di un anno con durata giornaliera massima di otto ore. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 285/1992 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. b), del codice di rito, osservando che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente provveduto 'de p/ano'sulla richiesta del condannato anziché previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nel contraddittorio tra le parti, tenuto anche conto che lo stesso organo dell'esecuzione il giorno 13 maggio 2024 aveva chiesto la revoca dei lavori di pubblica utilità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] a causa della violazione delle relative prescrizioni da parte del condannato e che, quindi, rispetto a tale richiesta non si è provveduto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, è principio consolidato quello per cui deve ritenersi viziato da nullità di ordine generale e di carattere assoluto il provvedimento in materia di revoca o prosecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessa ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, codice della strada dal Giudice delle indagini preliminari, quale giudice della esecuzione, con provvedimento 'de plano' come avvenuto nel caso in esame, dovendo invece procedersi previa fissazione di udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (Sez. 1, n. 44536 del 24/10/2012, Rv. 254045 - 01). 3. Il provvedimento impugnato, per tali ragioni, deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. Così deciso in