CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di minaccia aggravata di cui all'art. 612, commi primo e secondo, in relazione all'art 339, cod. pen. Ritenuto che inammissibili sono i primi due motivi, proposti per violazione di legge, con i quali il ricorrente lamenta, rispettivamente, la ritenuta sussistenza del delitto di minaccia e la configurabilità dell'aggravante ex art. 339 cod. pen., limitandosi a una pedissequa reiterazione delle ragioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza procedere a una argomentata critica avverso la sentenza impugnata, così prefigurando un'inammissibile rivalutazione e un'alternativa lettura delle risultante istruttorie poste a sostegno delle decisioni di merito. Ritenuto che inammissibile è anche il terzo motivo, proposto per violazione di legge, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che, nel motivarne il diniego, i giudici di merito hanno evidenziato, in maniera congrua e sufficiente, le ragioni rilevanti poste a fondamento della decisione assunta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così