CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 11598-2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l legal e rappresentant e pro tempore , rappresentata e difes a , per procura conferita in calce al ricorso per revocazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e per revocazione – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE – intimati – per la revocazione dell’ordinanza n. 41424 del 20 21 della C ORTE D I CASSAZIONE, quarta sezione civile, depositata il 2 3 dic embre 20 21 (R.G.N. 11170/2018). R.G.N.11598/2022 Cron. Rep. C.C. 28/04/2023 giurisdizione Revocazione per errore di fatto (art. 391-bisc.p.c.) -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ordinanza n. 41424 del 2021, depositata il 23 dicembre 2021, questa Corte, quarta sezione civile, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 30 marzo 2018, che ha confermato a sua volta il rigetto dell’opposizione contro l’intimazione di pagamento n. 024 2013 9025190662, relativa a crediti contributivi degli anni 2003-2004. 1.1.– La Corte territoriale ha argomentato che il Tribunale di Brindisi, con sentenzan. 2936 del 2007, depositata i l 24 gennaio 2 008 e oramai passata in giudicato, ha respinto l’opposizione contro la medesima cartella di pagamento, sottesa all’intimazione oggi impugnata. La prescrizione applicabile, pertanto, è quella decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. e, nel caso di specie,il termine non si è ancora compiuto. 1.2.–[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce, sulla base di un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ. e della normativa in tema di prescrizione, dettata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. La ricorrente assume che, «nonostante il giudicato», la prescrizione sia quinquennale, in quanto la sentenza non racchiude alcuna statuizione espressa di condanna. 1.3.–Questa Corte ha disatteso il motivo di ricorso. Il termine decennale di prescrizione opera allorché «il diritto di credito […] sia stato accertato giudizialmente con una sentenza passata in giudicato», ancorché tale sentenza non contenga un’esplicita condanna. Difatti, è pur sempre possibile l’esecuzione «mediante riscossione coattiva prevista per i crediti erariali e assimilati». -3 - 2.–[OSCURATO:SOCIETA]. impugna per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bise 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza di questa Corte, con ricorso notificato il 12 maggio 2022e illustrato da memoria. 3.–L’INPS e l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE non hanno svolto in questa sede attività difensiva. 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale dinanzi a questa sezione, in base all’art. 391-bis cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 5.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. assume che questa Corte sia incorsa in un errore di fatto, in quanto avrebbe omesso di esaminare la memoria illustrativa, che aveva sottolineato l’insussistenza del giudicato. 1.1.– Ad avviso della ricorrente, l a sentenza del Tribunale di Brindisi, addotta a fondamento dell’applicazione dell’art. 2953 cod. civ., sarebbe sprovvista dell’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e la carenza di tale riscontro documentale , neces sario per avvalorare la definitività della sentenza, sarebberilevabile d’ufficio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 6 luglio 2021, n. 19159). 1.2.–L’ordinanza di questa Corte avrebbe rigettato il ricorso per cassazione, «senza nulla rilevare o motivare in ordine alla eccezione della insussistenza del giudicato esterno della sentenza n. 2936/2007 del Tribunale di Brindisi eccepita nella memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.» (pagina 13 del ricorso per revocazione). -4 - Ad avviso della ricorrente, anche l’omesso esame di una memoria difensiva integra errore di fatto, quando lo scritto si riveli decisivo ai fini dell’adozione d’una statuizione diversa e dalla sentenza emerga una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati. 1.3.–Il giudicato richiede che sia certa la sua formazione e , in particolare, chela sentenza sia munita dell’attestato di cancelleria, in ragione dell’interesse pubblico che presiede alla «eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche» e a lla «stabilità delle decisioni» (pagina 22 del ricorso per revocazione). Né la richiesta di esercizio dei poteri officiosi spettanti a questa Corte rappresenterebbe un «nuovo motivo del ricorso principale» (pagina 21 del ricorso per revocazione). Al rilievo d’ufficio della mancanza dell’attestazione di cancelleria questa Corte avrebbe provveduto nella causa decisa dall’ordinanza n. 19159 del 2021, in tutto sovrapponibile a quella odierna . La ricorrente sostiene, in conclusione, che i medesimi principi si attaglino anche al caso di specie. 2.–Il ricorso per revocazione è inammissibile. 3.–L’istanza di revocazione, ai fini dell’ammissibilità, postula l a divergenza tra due diverse rappresentazioni della realtà: l’una emerge dalla pronuncia impugnata, l’altra dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032). Tale divergenza può essere emendata con il rimedio della revocazione, quando sia il frutto d’una falsa percezione della realtà o d’una svista materiale che abbia portato ad affermare o a supporre l’esistenza d’un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza d’un fatto positivamente accertato dagli atti o dai documenti di causa. Presupposto indefettibile dell’ammissibilità dell’istanza è che l’errore non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata -5 - valutazione delle risultanze processuali(Cass., sez. VI- I, 26 gennaio 2022, n. 2236). La revocazione contro le pronunce di questa Corte è ammissibile anche nell’ipotesi di omessa pronuncia su un motivo di ricorso(Cass., sez. VI-III, 21 luglio 2011, n. 16003). Il rimedio della revocazione, per contro, non può essere esperito quando, sul motivo di ricorso, questa Corte abbia pronunciato, pur senza considerare tutte le argomentazioni addotte dal ricorrente: la carente disamina delle deduzioni delle parti può dare àdito a un errore che verte sulla valutazione dell’oggetto del ricorso (sentenza n. 31032 del 2019, cit.; Cass., sez. VI-III, 15 febbraio 2018, n. 3760), non a un mero errore di percezione, riscontrabile ictu oculi. Né l’errore revocatorio può essere utilmente dedotto nell’ipotesi di una questione che abbia formato oggetto della dialettica processuale o al cospetto di una svista che non concerna i soli atti interni al giudizio di legittimità (Cass., sez. III, 29 marzo 2018, n. 7795). Non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. neppurel’omesso esame d’una questione processuale, pur serilevabile d’ufficio. Tale omissione non si configura, invero,come un’erronea supposizione dell’esistenza o dell’ inesistenza d’un fatto, ma come una mancata attività, che implica un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, incensurabili in relazione alle pronunceemesse in sede di legittimità (Cass., sez. III, 4 maggio 2023, n. 11691). 4.–Alla luce dei principi richiamati, giova ricostruire, nei suoi snodi salienti, il dibattito processuale che si è dispiegato nei diversi gradi di giudizio. 4.1.–Come si desume dalle stesse argomentazioni che corredano il ricorso per revocazione, è stato il Tribunale di Brindisi, in prima battuta, ad applicare la prescrizione decennale, sul p resupposto del passaggio in giudicato della sentenza n. 2936 del 2007 (pagina 4). -6 - 4.2.–Tale valutazione è stata ribaditadalla Corte d’appello di Lecce (pagina 5 del ricorso per revocazione), in una sentenza che è stata impugnata in cassazione sol perchéla più lunga prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ. avrebbecome requisito imprescindibile una pronuncia di condanna (pagine 5 e 6 del ricorso per revocazione). 4.3.–Nel ricorso per cassazione, è stata la stessa società che oggi chiede la revocazione dell’ordinanza di questa Corte a dedurre ex professoil passaggio in giudicato della sentenza n. 2936 del 2007. Dellasentenza richiamata si evidenzia che «è stata il filo conduttore della “controversia”» e si puntualizza in maniera inequivocabile che è «passata in giudicato» (pagina 2 del ricorso per cassazione, nella “Premessa in fatto”), come già la parte ricorrente aveva allegato nel gravame interposto dinanzi alla Corte d’appello di Lecce (pagina 5 del ricorso per cassazione, che riproduce ampi stralci delle doglianze proposte in appello). Né il ricorso per cassazione, illustrato dalle pagine 10 e seguenti, revoca in dubbio la definitività di tale sentenza, limitandosi a porre l’accento sull’ambito applicativo dell’art. 2953 cod. civ., che intende correlato alle sole statuizioni di condanna. Il “passaggio in giudicato” della sentenza del Tribunale di Brindisiè riconosciuto claris verbis in molteplici passaggi del ricorso (pagina 17, punto 1.16. e punto 1.18.; pagina 18, punti 1.19. e 1.21.), che pure reputa irrilevante tale circostanza, sul presupposto chela sentenza sia dimero accertamento. 5.– Il ricorso per revocazione , così strutturato, risulta inammissibile,per un duplice ordine di ragioni, tra loro connesse. 5.1.–Anzitutto, la definitività della decisione costituisce un punto controverso, introdotto sin dal primo grado nel dibattito processuale e all’origine delle antitetiche prospettazioni delle parti. La definitività della decisione è stata invocata dall’Istituto per giovarsi del più lungo termine di prescrizione dell’art. 2953 cod. civ. e -7 - non è stata negata dalla società, che ha propugnato un’interpretazione riduttiva della previsione citata. L’irrevocabilità del rigetto dell’opposizione a cartella rappresenta dunque il fulcro delle difese delle parti e, su questo profilo, il contraddittorio si è sviluppato in tutte le fasi che hanno scandito il giudizio. L’errore attiene, dunque,a una questione che ha formato oggetto della dialettica processuale fin dal primo grado e che è stata risolta dal Tribunale con l’affermazione del passaggio in giudicato. Le statuizioni rese a tale riguardo non soltanto non sono state debitamente censurate né in appello né in cassazione, ma sono state condivise dalla stessasocietà che oggi ricorre per revocazione. L’odierna ricorrente, in maniera reiterata e scevra da ogni ambiguità, ha prospettato il passaggio in giudicato anche nel giudizio di legittimità e di tale definitività ha fatto menzione a più riprese nel ricorso, che deve delineare in modo specifico le questioni devolute a questa Corte. Non si può configurare un errore revocatorio su un punto eminentemente controverso,inerente a una questione giuridica che già sia stata approfonditae definita nei precedenti gradi e che sia estranea alla mera percezione degli atti interni del giudiziodi cassazione. 5.2.–Si deve rilevare, in secondo luogo, che l’ordinanza impugnata ha pronunciato sul motivo di ricorso e l’ha disatteso sulla base delle enunciazioni di principio di Cass., sez. lav.,15 luglio 2021, n. 20261. Le deduzioni del ricorso per revocazione non additano un errore percettivo, rilevabileprima facie, ma s’incardinano, per un verso, sulla lacunosa motivazione dell’ordinanza, che non avrebbe vagliato le deduzioni della memoria illustrativa, e , per altro verso, sull’applicazione di una regola di diritto, che reputano erronea. A tale riguardo, la ricorrente lamentache l’ordinanza impugnata abbia violato la regola, che le avrebbe imposto di rilevare d’ufficio -8 - l’assenza dell’attestazione di cancelleria, a prescindere dalla mancata contestazione delle parti. Le doglianze della società , nella loro essenza, dissimulan o le critiche su un errore di giudizio, che il ricorso corrobora con il richiamo alle difformi valutazioni compiute da questa Corte in un precedente a suo dire affine. Affinità che, per completezza di esposizione, si deve escludere, in quanto, nella controversia decisa dall’ordinanza n. 19159 del 2021, solo in sede di legittimità la parte aveva invocatol’applicazione dell’art.2953 cod. civ., senza però fornire il necessario supporto documentale della dedotta irrevocabilità. Nel presente giudizio, la disputa, invece, non riguarda la definitività, che rappresenta il presupposto dell’applicazione dell’art.2953 cod. civ., ma soltanto la latitudine della previsione sull’actio iudicati, che la parte ricorrente vuole circoscritta alle sentenze di condanna in senso stretto. La definitività, nel caso di specie, è stata poi affermata nelle pronunce di merito,con statuizioni non impugnate, e tale aspetto è di per sé sufficiente a precludereogni raffronto tra l’odierna fattispecie e quella esaminata nel precedente richiamato a sostegno dell’istanza di revocazione. 5.3.–Ne discende che la parte ricorrente, sotto le mentite spoglie dell’errore revocatorio, si duole diun error in procedendo in cui questa Corte sarebbe incorsa, nell’omettere il rilievo d’ufficio della carenza di prove inoppugnabili del giudicato, rilievo sollecitato nella memoria illustrativa, e indirizza le sue critiche contro un errore di giudizio, peraltro insito nelle pronunce di merito e non efficacemente censurato. È di palmare evidenza che l’asserito vizio dell’ordinanza impugnata non è imputabile a una percezione fallace, che abbia sviato il processo decisionale e presenti,perciò, carattere decisivo: esso trae origin e da una valutazione, che la ricorrentereputa manchevole, e, come traspare -9 - dalla stessa controvertibilità delle argomentazioni prospettate, è necessaria una complessa valutazione per porvi rimedio, del tutto incompatibile con le caratteristiche e con le funzioni del giudizio di revocazione. 6.– Tali considerazioni conducono a di chiarare inammissibile la domanda di revocazione. 7.–Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto le controparti non hanno svolto attività difensiva. 8.– L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c