Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29908/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione quanto a: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valutato la peculiarità della condotta, il corretto comportamento processuale dell'imputato e la risalenza nel tempo dei precedenti (motivo 1); il riconoscimento della recidiva, con eccessivo aumento della pena (in misura superiore al terzo), fondato sulla mera reiterazione del reato, senza accertare se il nuovo episodio esprimesse una pericolosità sociale accresciuta nel ricorrente (motivo 2); rilevato che entrambi i motivi riproducono censure ampiamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello la quale, dopo aver escluso la presenza di elementi positivi a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha non soltanto valorizzato il denso curriculum criminale dell'imputato, ma anche evidenziato come questi si fosse sottratto per un tempo tutt'altro che ridotto all'esecuzione della pena (con atteggiamento vieppiù sprezzante verso l'ordinamento giuridico, in quanto l'esecuzione della pena sarebbe terminata di lì a circa un mese) (motivo 1), ed ha espressamente argomentato, quanto alla recidiva, come il reato rimarcasse l'insensibilità del ricorrente verso l'osservanza del precetto penale, alla luce delle sue precedenti condanne, anche specifiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P.Q P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOmIctetauDi G4erine [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione quanto a: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte valutato la peculiarità della condotta, il corretto comportamento processuale dell'imputato e la risalenza nel tempo dei precedenti (motivo 1); il riconoscimento della recidiva, con eccessivo aumento della pena (in misura superiore al terzo), fondato sulla mera reiterazione del reato, senza accertare se il nuovo episodio esprimesse una pericolosità sociale accresciuta nel ricorrente (motivo 2); rilevato che entrambi i motivi riproducono censure ampiamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di appello la quale, dopo aver escluso la presenza di elementi positivi a favore del riconoscimento delle attenuanti generiche, ha non soltanto valorizzato il denso curriculum criminale dell'imputato, ma anche evidenziato come questi si fosse sottratto per un tempo tutt'altro che ridotto all'esecuzione della pena (con atteggiamento vieppiù sprezzante verso l'ordinamento giuridico, in quanto l'esecuzione della pena sarebbe terminata di lì a circa un mese) (motivo 1), ed ha espressamente argomentato, quanto alla recidiva, come il reato rimarcasse l'insensibilità del ricorrente verso l'osservanza del precetto penale, alla luce delle sue precedenti condanne, anche specifiche; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOmIctetauDi G4erine [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29908/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris