CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 29741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2394/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 bis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 11605/2022depositato i l 12/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Il 9 agosto 2022 TOUJENI Wajdi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], faceva ingresso in Italia e il 10 settembre 2022 veniva raggiunto da un decreto di espulsione del Prefetto di Padova ex art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, adottato in ragione della sottrazione ai controlli di frontiera e del mancato respingimento ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. 286/98; contestualmente gli veniva notificato un ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi”. Il 12 settembre 2022 il Questore di Torino chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che fissava udienza il medesimo giorno e, dopo avere dato atto che il trattenuto era privo di documenti e chiedeva di tornare al suo paese il più in fretta possibile e che sussistevano i presupposti di cui all’art.14 del d.lgs. n.286/1998, così provvedeva «[OSCURATO:PERSONA] tenuto conto della volontà di rimpatrio manifestata dal trattenuto, allo Stato convalida, mandando in ogni caso alla P.A. di integrare la documentazione agli atti». TOUJENI Wajdi ha proposto ricorso con un mezzo, illustrato con memoria, con cui ha chiesto la cassazione del decreto di convalida del trattenimento presso il CPR, emesso ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, non essendosi costituiti nei termini di legge mediante controricorso, hanno depositato mero «atto di costituzione» datato 3 marzo 2023 al solo fine di prender parte ad eventuale udienza di discussione orale. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- L’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, cc. 2 e 13, 14, c. 3, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – assumendo a fondamento della censura la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di respingimento dello straniero, risalente al 2018, da parte della Questura al Giudice di Pace – e la conseguente impossibilità per il ricorrente di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti. Segnatamente, il ricorrente deduce di avere dichiarato all’udienza di convalida del trattenimento del 12 settembre 2022 di avere già fatto ingresso in Italia in precedenza, il 22 ottobre 2018, attraverso la frontiera di Mazara del Vallo e di essere stato raggiunto il 29 ottobre 2018 da un decreto di respingimento adottato dal Questore di Trapani, venendo quindi accompagnato a Palermo e da qui rimpatriato a mezzo volo charter diretto in Tunisia. Espone, quindi, di essersi opposto alla convalida dell’odierno trattenimento «rilevando che il trattenuto è stato respinto nell’ottobre del 2018 e che agli atti non risulta copia del respingimento ciò che impedisce di verificare se è decorso il termine previsto [cioè, n.d.r.] il divieto di reingresso da tre a cinque anni. In assenza di tale provvedimento non è possibile escludere la manifesta illegittimità del decreto di espulsione di Padova che nell’ipotesi in cui il divieto di reingresso fosse anncora [ancora, n.d.r.] vigente avrebbe imposto l’adozione di un decreto di espulsione non ex art. 13 comma 2 lett. a) come avvenuto bensì ai sensi dell’art. 13 comma 13 TUI; pertanto, si oppone per la mancata trasmissione degli atti del respingimento ai sensi della Cort. Cost. 105/2001» (fol. 3 del ric.). 3.-Il motivo è infondato e va respinto. Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà` personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021, Cass. n. 27939/2019). Anche in ragione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 Cost., l'autorità` amministrativa è, a questo riguardo, priva di qualsiasi potere discrezionale. Negli stessi limiti opera anche il controllo che, in sede di convalida, deve svolgere il giudice di pace, il quale è chiamato, in particolare, a verificare la reale sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di trattenimento (la quale è possibile, a norma dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998, solo “a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento”, come la “necessità... di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo”) e, ove sussistenti, l'effettiva idoneità delle ragioni addotte e riscontrate ad impedire l'immediata espulsione mediante accompagnamento alla frontiera. Pertanto, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (o della proroga dello stesso), alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998 in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la “manifesta illegittimità” del provvedimento espulsivo (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. n. 18404/2023, Cass. n.18128/2022, Cass. n. 7829/2019, Cass. n. 5750/2017, Cass. n. 24415/2015, Cass. n. 17407/2014). L'art. 20, comma 1, d.P.R. n. 394/1999 prevede che “il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, ai sensi dell'art. 14 del testo unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui all'art. 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento”. Questi documenti, fondanti il trattenimento, costituiscono gli atti che il questore deve trasmettere al giudice di pace, a mente dell'art. 14, comma 3, T.U.I. (secondo cui “il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento”), ai fini dello svolgimento del giudizio di convalida. Il controllo del giudice, per quanto concerne l'accertamento della non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento che costituisce il presupposto del trattenimento, avviene poi ex actis, sulla base della verifica del contenuto degli atti che il questore è tenuto a depositare, anche se non vi è dubbio che il giudicante possa ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova che egli ritenga rilevanti ai fini della propria decisione e che i suoi poteri di controllo non siano in nessun caso limitati ai soli elementi dedotti dall'autorità amministrativa interessata (v. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 5 giugno 2014, causa C-146/14 PPU, MAHD, p. 62). Nel caso in esame, l’espulsione è stata decretata dal Prefetto di Padova ai sensi dell’art.13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.286/1998, secondo la quale «L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;», come indicato chiaramente nel provvedimento espulsivo, e non vi è dubbio che l’accertamento giurisdizionale abbia preso in esame proprio la causa espulsiva indicata nel provvedimento amministrativo, oltre che la manifesta volontà del cittadino straniero, privo di documenti di identificazione, di fare rientro al più presto in patria, al fine di escludere l’illegittimità del trattenimento. A fronte di ciò, la censura non deduce, né prospetta la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, adottato dal Prefetto di Padova il 10 settembre 2022 e nemmeno impugnato, ma ipotizza che il provvedimento in questione avrebbe potuto essere stato adottato per altra causa (collegata al respingimento intervenuto nel 2018), e sostiene che la mancata allegazione della documentazione ad esso relativa – da parte dell’Amministrazione - sarebbe di ostacolo all’accertamento della legittimità del trattenimento disposto il 12 settembre 2022. La censura, in buona sostanza, prospetta la possibile esistenza di un’altra causa espulsiva –diversa da quella espressa dal Prefetto di Padova nel provvedimento espulsivo del 10 settembre 2022 e posta a fondamento del trattenimento adottato il 12 settembre 2022, impugnato – che viene ricollega ta al pregresso ingresso in Italia (avvenuto nel 2018) e, quindi, deduce che la mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di respingimento del 2018, avrebbe reso impossibile il controllo giurisdizionale pieno, da parte del Giudice di pace, del provvedimento amministrativo adottato. Questo assunto non può essere condiviso: alla stregua della stessa censura, costituisce una mera ipotesi formulata dalla difesa il collegamento tra i due ingressi in Italia dello straniero e le misure concretamente adottate nei suoi confronti, atteso che il primo evento del 2018 non ha fondato, né costituisce il presupposto della causa espulsiva adottata in via autonoma dal Prefetto di Padova nel 2022, rispetto alla quale è stata esercitato il sindacato di legittimità in sede giurisdizionale dal Giudice di pace di Torino. Sarebbe perciò stato onere della difesa del cittadino straniero espulso e trattenuto, al quale tutti i provvedimenti che lo riguardano vengono comunicati nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2 e 3, d. lgs. 394/1999, produrre la documentazione ulteriore (rispetto agli atti che il questore deve necessariamente depositare) che avesse ritenuto utile al fine di ampliare il novero degli elementi posti a disposizione del giudice della convalida o della proroga e suffragare le proprie tesi in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento a cui ha fatto seguito il trattenimento. 4.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte