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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 07526/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la misura del cumulo delle pene e di disporre conseguentemente una diversa esecuzione delle pene concorrenti; Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in data 04/02/2025 atto di rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/02/2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (rinunciante) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminare la misura del cumulo delle pene e di disporre conseguentemente una diversa esecuzione delle pene concorrenti; Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in data 04/02/2025 atto di rinuncia al ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/02/2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 07526/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris