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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 24618/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il primo gennaio 2021 dal Giudice di pace di Modena che ha prosciolto per estinzione del reato da remissione di querela [OSCURATO:PERSONA], imputata per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Modena.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale perché il proscioglimento per prescrizione era intervenuto all'esito di un percorso processuale errato.

In particolare, la persona offesa aveva nominato un difensore di fiducia (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), presso cui era elettivamente domiciliato, ex lege. 11 18 febbraio 2021, era stato notificato al predetto difensore un verbale di udienza dal quale si evinceva come il Giudice di pace avesse preso atto della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e, per l'effetto, avesse rinviato l'udienza, disponendo la rinnovazione della citazione della persona offesa mediante notifica del predetto verbale.

Quest'ultimo, tuttavia, non recava né l'indicazione della data del rinvio, né l'espressa indicazione che, in caso di mancata presentazione della persona offesa, tale comportamento sarebbe stato interpretato come remissione tacita di querela.

A cagione di tale anomalia, né la persona offesa né il suo difensore poterono presenziare all'udienza di rinvio, udienza in cui il Giudice di pace emise sentenza di proscioglimento per remissione tacita di querela.

La notifica suddetta — prosegue il pubblico ministero ricorrente — era da considerarsi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio che, essendosi verificata nel giudizio, può essere denunziata con motivo di impugnazione.

Specifica, infine il pubblico ministero che la persona offesa ha interesse ad impugnare suo tramite, avendo presentato richiesta ex art. 572 cod. proc. pen. in quanto non legittimata a causa della mancata possibilità di costituirsi parte civile.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto all'errata interpretazione della volontà della persona offesa di rimettere la querela, perché non vi era stato il dovuto avvertimento; inoltre il Giudice di pace non aveva valutato che la persona offesa aveva nominato un difensore, condotta sintomatica della volontà di perseguire nella volontà punitiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso dal momento che la nullità dedotta dal ricorrente, attenendo alla citazione in giudizio della persona offesa da reato, è di ordine generale ex ad 178, comma 1,1ett. c) a regime intermedio, che non può essere rilevata ovvero dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il pubblico ministero ricorrente lamenta che il difensore della persona offesa, presso il quale quest'ultima era domiciliata ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen., avesse ricevuto, come comunicazione del rinvio dell'udienza del 18 febbraio 2021 nella quale era stata constatata la mancata notifica alla persona offesa del decreto di citazione, un atto che non indicava né l'udienza di rinvio, né l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione della persona offesa, ciò sarebbe stato inteso quale espressione tacita della volontà di rimettere la querela.

Ciò nonostante, all'udienza del primo giugno 2021, l'imputato era stato prosciolto per remissione tacita di querela.

Ebbene, una verifica dell'incarto processuale — possibile in ragione della natura in rito della censura — ha consentito di verificare che il verbale del 18 febbraio 2021 era completo, nel senso che ricomprendeva anche, nell'ultimo foglio in cui vi era anche l'orario di chiusura, la firma del funzionario di Cancelleria ed il visto del Giudice di pace: - l'indicazione dell'udienza di rinvio al primo giugno 2021 ore 10.40; - l'espresso avvertimento alla persona offesa che "la mancata comparizione alla suddetta udienza potrà essere considerata come volontà tacita di rimettere la querela".

Nel fascicolo risulta anche l'invio della pec al difensore della persona offesa.

La verifica svolta smentisce quanto sostenuto nel ricorso; il pubblico ministero avrebbe dovuto dimostrare, se del caso, che il verbale non era stato trasmesso in maniera completa alla persona offesa, allegando quanto il difensore della medesima aveva ricevuto via pec, ma non lo ha fatto, rendendo, così, il ricorso non autosufficiente.

P.Q.M.

Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MODENAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il primo gennaio 2021 dal Giudice di pace di Modena che ha prosciolto per estinzione del reato da remissione di querela [OSCURATO:PERSONA], imputata per il reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Modena. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale perché il proscioglimento per prescrizione era intervenuto all'esito di un percorso processuale errato. In particolare, la persona offesa aveva nominato un difensore di fiducia (l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), presso cui era elettivamente domiciliato, ex lege. 11 18 febbraio 2021, era stato notificato al predetto difensore un verbale di udienza dal quale si evinceva come il Giudice di pace avesse preso atto della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e, per l'effetto, avesse rinviato l'udienza, disponendo la rinnovazione della citazione della persona offesa mediante notifica del predetto verbale. Quest'ultimo, tuttavia, non recava né l'indicazione della data del rinvio, né l'espressa indicazione che, in caso di mancata presentazione della persona offesa, tale comportamento sarebbe stato interpretato come remissione tacita di querela. A cagione di tale anomalia, né la persona offesa né il suo difensore poterono presenziare all'udienza di rinvio, udienza in cui il Giudice di pace emise sentenza di proscioglimento per remissione tacita di querela. La notifica suddetta — prosegue il pubblico ministero ricorrente — era da considerarsi affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio che, essendosi verificata nel giudizio, può essere denunziata con motivo di impugnazione. Specifica, infine il pubblico ministero che la persona offesa ha interesse ad impugnare suo tramite, avendo presentato richiesta ex art. 572 cod. proc. pen. in quanto non legittimata a causa della mancata possibilità di costituirsi parte civile. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto all'errata interpretazione della volontà della persona offesa di rimettere la querela, perché non vi era stato il dovuto avvertimento; inoltre il Giudice di pace non aveva valutato che la persona offesa aveva nominato un difensore, condotta sintomatica della volontà di perseguire nella volontà punitiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso dal momento che la nullità dedotta dal ricorrente, attenendo alla citazione in giudizio della persona offesa da reato, è di ordine generale ex ad 178, comma 1,1ett. c) a regime intermedio, che non può essere rilevata ovvero dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il pubblico ministero ricorrente lamenta che il difensore della persona offesa, presso il quale quest'ultima era domiciliata ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen., avesse ricevuto, come comunicazione del rinvio dell'udienza del 18 febbraio 2021 nella quale era stata constatata la mancata notifica alla persona offesa del decreto di citazione, un atto che non indicava né l'udienza di rinvio, né l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione della persona offesa, ciò sarebbe stato inteso quale espressione tacita della volontà di rimettere la querela. Ciò nonostante, all'udienza del primo giugno 2021, l'imputato era stato prosciolto per remissione tacita di querela. Ebbene, una verifica dell'incarto processuale — possibile in ragione della natura in rito della censura — ha consentito di verificare che il verbale del 18 febbraio 2021 era completo, nel senso che ricomprendeva anche, nell'ultimo foglio in cui vi era anche l'orario di chiusura, la firma del funzionario di Cancelleria ed il visto del Giudice di pace: - l'indicazione dell'udienza di rinvio al primo giugno 2021 ore 10.40; - l'espresso avvertimento alla persona offesa che "la mancata comparizione alla suddetta udienza potrà essere considerata come volontà tacita di rimettere la querela". Nel fascicolo risulta anche l'invio della pec al difensore della persona offesa. La verifica svolta smentisce quanto sostenuto nel ricorso; il pubblico ministero avrebbe dovuto dimostrare, se del caso, che il verbale non era stato trasmesso in maniera completa alla persona offesa, allegando quanto il difensore della medesima aveva ricevuto via pec, ma non lo ha fatto, rendendo, così, il ricorso non autosufficiente. P.Q.M. Dichiara i
Decreto Cassazione n. 24618/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris