CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35256/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 030K4PN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0:[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE 1.1110, ico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto pluriaggravato, commesso introducendosi, attraverso il balcone, nell'abitazione della persona offesa, dove si impossessava della somma di euro 205,00 - ha riqualificato la recidiva come semplice, e la circostanza dell'uso del mezzo fraudolento in luogo della contestata destrezza, rideterminando la pena. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia inosservanza dell'art. 521 cc:). 2 cod. proc. pen. e 24 cost., dolendosi che la Corte di appello, riqualificando la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto con destrezza con quella dell'uso del mezzo fraudolento, ha contestato al ricorrente una circostanza nuova, trattandosi di fatto diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, senza disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, in violazione del diritto di difesa dell'imputato, concentratosi nel dimostrare la insussistenza di una circostanza diversa da quella poi ritenuta dal giudice, tanto più che, nel caso di specie, nella contestazione, mancava la descrizione della specifica condotta ritenuta destra, c:osicchè neppure può affermarsi che la aggravante del mezzo fraudolento fosse stata contestata in fatto. 2.2. Con il secondo motivo, viene dedotta erronea applicazione degli artt. 99 e 106 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, laddove la Corte di appello, pur riqualificando favorevolmente la contestata recidiva aggravata come semplice, ha operato in virtù di un automatismo, omettendo di motivare in ordine alle ragioni dell'aumento e della sua misura, in contrasto con la natura facoltativa - sia nell'an che nel quantum - della recidiva semplice. 2.3. Analoghi vizi vengono dedotti anche con il terzo motivo, con riguardo al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co. 1 n. 4 (danno patrimoniale di speciale tenuità), laddove la Corte di appello ha fatto riferimento agli ulteriori effetti pregiudizievoli subai dalla persona offesa, individuati nelle modalità del fatto, per essersi l'agente introdotto nottetempo nell'appartamento della vittima. Sostiene la Difesa che la vittima non si accorse della furtiva introduzione del ricorrente nella sua abitazione, venendo svegliata solo in un secondo momento, a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine allertate dai vicini di casa; inoltre, così ragionando dovrebbe escludersi sempre la predetta circostanza in caso di furto ex art. 624 bis cod. pen. in contrasto con la natura generale della circostanza attenuante in parola; infine, il danno deve essere valutato con riguardo al mero pregiudizio economico patito dalla vittima. Nel caso di specie, l'agente ha immediatamente restituito la somma sottratta. 2.4. Con il quarto motivo si denunciano, ancora, erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, irragionevolmente escluse pur a fronte del positivo comportamento processuale dell'imputato, che ha anche effettuato una donazione all'ospedale Meyer di Firenze quale risarcimento dei danni prodotti alla collettività.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1.E' vero, con riguardo al primo motivo di doglianza, che, nell'imputazione, è indicata l'aggravante della destrezza, attraverso il riferimento all'art. 625 co. 1 n. 4 cod. pen.,- e che essa è stata ritenuta dal primo giudice; tuttavia„ la Corte di appello, nell'operare la riqualificazione, ha fatto riferimento a un dato fattuale specificamente descritto nell'imputazione, ovvero alla circostanza che l'imputato aveva commesso il furto "dopo aver raggiunto e fatto ingresso da una finestra dell'abitazione arrampicandosi sui balconi dello stabile...". La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che integri la suddetta aggravante la condotta dell'imputato che "si è introdotto all'interno dell'abitazione dopo aver scalato quattro piani dall'esterno dell'edificio, arrampicandosi con particolare abilità, così da sorprendere la vittima che dormiva, entrando nell'abitazione da una finestra aperta". 1.1. La valutazione dei giudici di merito è coerente con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite 'Sorge' (Sez. Un. n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 27543601), che pronunciandosi in tema di reato di falso in atto pubblico, nella fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. - hanno, più in generale, considerato come " la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato". Laddove, quindi, vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, non può venire in rilievo, come sostiene la Difesa ricorrente, una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che la concreta esplicitazione dei comportamenti posti in essere dall'agente è idonea a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (conf. sez. 2, del 18/12/2019 (dep. 2020), n. 15999, Rv. 279335; Sez. 3 n. 28483 del 10/09/2020 Rv. 28001302). 1.2. Ciò che ricorre nel caso di specie, in cui l'imputazione contiene la chiara descrizione della condotta aggravatrice, correlata alle modalità concrete della condotta furtiva. Cosicchè, pur non essendo menzionata nel capo di imputazione la circostanza aggravante di cui all'art. 625 co. 1 tRaltintg_ n. 2 cod. pen., risulta innegabilmente rappresentata nella descrizione del fatto la idonea a integrare la aggravante in commento (Sez. 5 , n. 22120 del 28/04/2022, Rv. 283218). 1.3.Giova aggiungere che è pienamente condivisibile la valutazione di merito operata dai Giudici territoriali, giacchè conforme all'orientamento espresso in analoghe fattispecie, in cui il Giudice di legittimità ha ritenuto sussistente, in tema di furto„ la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nell'ipotesi di introduzione in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso una finestra, precisandosi che non assume, a tal fine, rilievo né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta, dal momento che la "rado" dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e che il concetto di "frode" racchiude qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose ( Sez. 5 - , n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153 Conf. Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 193019). Con specifico riguardo al delitto di furto, va ricordato che il "mezzo fraudolento" si identifica in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215; vedi, altresì, Sez. 5, n. 19937 del 15/4/2021, Masucci, Rv. 281108; Sez. 5 n. 344 del 26/11/2021 (dep.2022 ) Rv. 282402). 2. E' infondato anche il secondo motivo, con il quale ci si duole del mancato scrutinio della riconosciuta recidiva facoltativa, in conseguenza della rivalutazione operata, anche in tal caso, dalla Corte di appello, rispetto alla originaria imputazione. Invero, omette il ricorrente di considerare che il Tribunale aveva dato ampia e congrua motivazione a sostegno del riconoscimento della recidiva, argomentando in merito alla presenza di due precedenti specifici e traendo, dalla commissione dell'ulteriore analogo fatto,elementi sintomatici della persistente capacità a delinquere, non incisa neppure dai due periodi di affidamento in prova ai servizi sociali "che nulla paiono aver modificato, in senso positivo, sulla personalità dello stesso", ciò che "rende necessario applicare l'aumento per la recidiva contestata.... rappresentando il nuovo episodio l'espressione della potenzialità delinquenziale sopra evidenziata"( pg. 7 della sentenza di primo grado). La Corte di appello mostra di avere aderito, seppur implicitamente, a tale motivazione - non incisa dai motivi di appello, con cui ci si è limitati a contestare la sussistenza della stessa recidiva, anche nella fattispecie semplice, invece, ritenuta nella sentenza impugnata - pur a seguito della riqualificazione, dovuta alla conclusione dell'affidamento in prova e alla conseguente estinzione di ogni effetto penale ( Sez. Un. n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251688), residuando, agli effetti della recidiva, una delle due precedenti condanne, quella del 06 marzo 2018. Siffatto argomentare risulta idoneo a fornire valida giustificazione a supporto della recidiva semplice, poggiando, all'evidenza, il giudizio di riprovevolezza della nuova condotta furtiva e di pericolosità del suo autore sulla reiterazione dell'illecito, e consente di ritenere rispettato lo specifico onere motivazionale gravante sul giudice di merito ( Sez. U, Marcianò, cit.), che può essere validamente assolto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 Rv. 272803), a tanto conseguendo l' infondatezza del motivo. 3. Con riguardo al terzo motivo, nessun valore può avere la circostanza, evocata dal ricorrente, dell'avvenuto recupero del bene, poiché, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (cfr. Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922, in una fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine). Va, poi, richiamato il consolidato canone ermeneutico a tenore del quale, a configurare l'attenuante in parola è solo il pregiudizio lievissimo, ossia di valore economico pressochè irrisorio, sia pur avendo riguardo - secondo recenti e avveduti approdi giurisprudenziali - non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", ( cf. Sez. Un. n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020 ), [OSCURATO:PERSONA]. 279499 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello ha considerato che, da un furto commesso con le modalità adoperate dall'imputato, deriva "un timore permanente" e "la perdita della sicurezza della persona", esprimendo in tal modo un giudizio complesso che prende in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021,dep. 2022,Rv. 282402 - 01). 4. Manifestamente infondato il quarto motivo, che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla Corte di appello alla luce dei precedenti penali dell'imputato. Siffatta valutazione, non afflitta da illogicità manifesta, non è censurabile dinanzi al giudice di legittimità, dal momento che, come è noto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 2409.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 5.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna (lel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Riget