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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42409/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1934) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione, con distinti atti di impugnativa ma articolando un solo motivo di identico contenuto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 ottobre 2021 che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado nei loro confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110, 610 e 582 cod. pen., commessi il 10 dicembre 2013.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Non coglie nel segno la comune censura protesa a stigmatizzare l'operato della Corte territoriale, che avrebbe omesso di rilevare ex officio l'intervenuta estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di secondo grado.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per giorni 144 [gg. 80 dal 25 ottobre 2019 al 13 gennaio 2020 per adesione del difensore degli imputati all'astensione indetta dall'OUA e gg. 64 dall'8 marzo 2020 all'H maggio 2020 per la sospensione dei termini da emergenza COVID (quanto al computo di questi ultimi, cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021, Rv. 280432, secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza - periodo dal 9 marzo all'H maggio 2020 - si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni)], il relativo termine massimo è spirato il 1 novembre 2021, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello.

4. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (classe 1934) e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1991), per il tramite del loro difensore, ricorrono per cassazione, con distinti atti di impugnativa ma articolando un solo motivo di identico contenuto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25 ottobre 2021 che ha confermato la sentenza di condanna in primo grado nei loro confronti pronunciata per i delitti di cui agli artt. 110, 610 e 582 cod. pen., commessi il 10 dicembre 2013. 3. I ricorsi sono inammissibili. Non coglie nel segno la comune censura protesa a stigmatizzare l'operato della Corte territoriale, che avrebbe omesso di rilevare ex officio l'intervenuta estinzione dei reati loro ascritti per esserne maturata la prescrizione prima della pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di secondo grado. Deve, al riguardo, evidenziarsi che, tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione per giorni 144 [gg. 80 dal 25 ottobre 2019 al 13 gennaio 2020 per adesione del difensore degli imputati all'astensione indetta dall'OUA e gg. 64 dall'8 marzo 2020 all'H maggio 2020 per la sospensione dei termini da emergenza COVID (quanto al computo di questi ultimi, cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 10/02/2021, Rv. 280432, secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid- 19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza - periodo dal 9 marzo all'H maggio 2020 - si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni)], il relativo termine massimo è spirato il 1 novembre 2021, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello. 4. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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