CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania haconfermato la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Catania il 18 gennaio2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all’art. 4l. 110 del 1975;Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi si deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione in ordine: 1) al mancato riconoscimento del fattodi lieve entità, 2) alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; 3) almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento al fatto che si trattavadi due oggetti atti ad offendere e alle modalità del porto degli oggetti, nonchéalla mancanza di una immediata giustificazione, ha fornito una risposta adeguatae coerente alle analoghe censure poste nei motivi di appello e tale motivazione,conforme ai principi posti sul punto e logica, non è sindacabile in questa sede;Rilevato che le doglianze circa l’applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale, con specificoriferimento all'entità del fatto, si è conformata alla più recente giurisprudenza dilegittimità sul punto (secondo cui «il mancato riconoscimento della circostanza- nella specie, una mazza da "baseball" in legno lunga 70 cm. -impedisce ladeclaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensidell'art. 131-bis cod. pen. - Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112- 01») e ha fornito una risposta adeguata e coerente alla richiesta già formulatanel corso del giudizio;Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamenteinfondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle modalità del fattoe alla mancanza di elementi positivi di valutazione, senza che la condottacollaborativa possa avere rilievo, ha dato conto delle ragioni che hanno guidato,nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale exartt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, per cui le censure mosse a talepercorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza esono, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e nonconsentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sonoconsentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]