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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 20143/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il trattamento sanzionatorio, considerando le modalità della duplice condotta criminosa e dei precedenti, di cui uno per rapina nonché del contenuto aumento per la continuazione.

Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena incensurabile è la ritenuta prognosi negativa come pure corretta la statuizione della revoca della precedente sospensione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/2/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche rispetto a quanto la Corte territoriale ha ritenuto in maniera logica, coerente e puntuale circa il trattamento sanzionatorio, considerando le modalità della duplice condotta criminosa e dei precedenti, di cui uno per rapina nonché del contenuto aumento per la continuazione. Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena incensurabile è la ritenuta prognosi negativa come pure corretta la statuizione della revoca della precedente sospensione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/2/2023
Sentenza Cassazione n. 20143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris