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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14989/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] C2,1.1'0 44 3jo.

1. Con ordinanza del 12/10/2021, il Tribunale del riesame di patarrt4 sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliarí con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Propone ricorso per cassazione l'Alleruzzo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe confermato il fumus del reato pur in assenza di elementi univoci, e senza ravvisare alcuna forma di consapevolezza - in capo alla ricorrente - di far parte di un'associazione criminale; una veste, peraltro, non percepita neppure dai presunti sodali, e smentita dalla fonte lecita delle somme che la donna aveva bonificato a due fratelli della madre, ristretti in carcere.

La motivazione, dunque, si limiterebbe ad un giudizio presuntivo, come tale censurabile. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato l'ordinanza impugnata - quanto al capo 91) contestato alla Alleruzzo - con motivazione non adeguata ed insufficiente.

4. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha innanzitutto richiamato diffusamente il contesto criminale nel quale la vicenda si inserisce, focalizzato sulla struttura mafiosa - a base familiare - riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA], elemento di vertice nonostante detenuto da decenni, e zio di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], altre figure di spicco) e a [OSCURATO:PERSONA]; in tale contesto, e a margine di plurime attività delittuose (tra l'altro, in materia di stupefacenti, armi, truffe finalizzate alla indebita percezione di contributi pubblici e risalenti omicidi), erano emersi gravi indizi di numerosi episodi di riciclaggio, commessi attraverso l'invio di denaro - di provenienza illecita - ai congiunti detenuti in carcere.

5. Con riguardo, poi, alla figura dell'Alleruzzo, il Tribunale ha sottolineato che la stessa aveva inviato la somma complessiva di 2.600 euro - con nove vaglia postali nell'arco di due anni - a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratelli della propria madre e ristretti; questi trasferimenti, tutt'altro che isolati, si inserivano in una pratica assolutamente diffusa nella famiglia Sanfilippo, e tipica delle consorterie mafiose, quale l'assistenza economica ai detenuti (ed alle loro famiglie), specie quando questi continuano a rivestire posizioni apicali nella struttura.

L'ordinanza impugnata, al riguardo, ha citato numerose intercettazioni, che davano conto delle richieste e dell'invio di denaro, così facendo emergere numerose figure di famiglia incaricate di tali bonifici, eseguiti utilizzando denaro di provenienza illecita.

6. Tanto premesso, il Collegio osserva che i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. sono stati individuati dal Tribunale con argomento viziato e carente, sul solo presupposto che l'Alleruzzo - in quanto componente della stessa famiglia Sanfilippo - avrebbe per certo impiegato denaro non suo, ed anzi di provenienza delittuosa; una tale conclusione, che l'ordinanza lega sic et simpliciter ad un dolo (quantomeno) eventuale, tuttavia, non risulta sorretta da alcuna delle numerose intercettazioni citate nel provvedimento, nelle quali il nome della ricorrente non è mai indicato, neppure indirettamente.

Proprio alla luce del compendio investigativo disponibile, peraltro, il Tribunale ha tratto la conclusione che "non vi è evidenza alcuna della sua partecipazione al sodalizio criminale", così di fatto introducendo un elemento favorevole all'indagata che avrebbe imposto un più dettagliato sviluppo argomentativo quanto al capo 91).

I gravi indizi in esame, poi, sono stati ricavati dall'errore che la Alleruzzo avrebbe commesso, in sede di interrogatorio, circa il beneficiario dei bonifici (lo zio [OSCURATO:PERSONA], anziché gli zii Andrea e [OSCURATO:PERSONA]), ma tale argomento risulta eccessivamente valorizzato in un contesto probatorio carente come quello descritto, specie con riguardo al profilo soggettivo del delitto contestato, anche in punto di consapevolezza della provenienza delle somme.

7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ct) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] C2,1.1'0 44 3jo. 1. Con ordinanza del 12/10/2021, il Tribunale del riesame di patarrt4 sostituiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliarí con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermando i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'Alleruzzo, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato il fumus del reato pur in assenza di elementi univoci, e senza ravvisare alcuna forma di consapevolezza - in capo alla ricorrente - di far parte di un'associazione criminale; una veste, peraltro, non percepita neppure dai presunti sodali, e smentita dalla fonte lecita delle somme che la donna aveva bonificato a due fratelli della madre, ristretti in carcere. La motivazione, dunque, si limiterebbe ad un giudizio presuntivo, come tale censurabile. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato; il Tribunale del riesame, infatti, ha confermato l'ordinanza impugnata - quanto al capo 91) contestato alla Alleruzzo - con motivazione non adeguata ed insufficiente. 4. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha innanzitutto richiamato diffusamente il contesto criminale nel quale la vicenda si inserisce, focalizzato sulla struttura mafiosa - a base familiare - riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA], elemento di vertice nonostante detenuto da decenni, e zio di Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], altre figure di spicco) e a [OSCURATO:PERSONA]; in tale contesto, e a margine di plurime attività delittuose (tra l'altro, in materia di stupefacenti, armi, truffe finalizzate alla indebita percezione di contributi pubblici e risalenti omicidi), erano emersi gravi indizi di numerosi episodi di riciclaggio, commessi attraverso l'invio di denaro - di provenienza illecita - ai congiunti detenuti in carcere. 5. Con riguardo, poi, alla figura dell'Alleruzzo, il Tribunale ha sottolineato che la stessa aveva inviato la somma complessiva di 2.600 euro - con nove vaglia postali nell'arco di due anni - a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratelli della propria madre e ristretti; questi trasferimenti, tutt'altro che isolati, si inserivano in una pratica assolutamente diffusa nella famiglia Sanfilippo, e tipica delle consorterie mafiose, quale l'assistenza economica ai detenuti (ed alle loro famiglie), specie quando questi continuano a rivestire posizioni apicali nella struttura. L'ordinanza impugnata, al riguardo, ha citato numerose intercettazioni, che davano conto delle richieste e dell'invio di denaro, così facendo emergere numerose figure di famiglia incaricate di tali bonifici, eseguiti utilizzando denaro di provenienza illecita. 6. Tanto premesso, il Collegio osserva che i gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. sono stati individuati dal Tribunale con argomento viziato e carente, sul solo presupposto che l'Alleruzzo - in quanto componente della stessa famiglia Sanfilippo - avrebbe per certo impiegato denaro non suo, ed anzi di provenienza delittuosa; una tale conclusione, che l'ordinanza lega sic et simpliciter ad un dolo (quantomeno) eventuale, tuttavia, non risulta sorretta da alcuna delle numerose intercettazioni citate nel provvedimento, nelle quali il nome della ricorrente non è mai indicato, neppure indirettamente. Proprio alla luce del compendio investigativo disponibile, peraltro, il Tribunale ha tratto la conclusione che "non vi è evidenza alcuna della sua partecipazione al sodalizio criminale", così di fatto introducendo un elemento favorevole all'indagata che avrebbe imposto un più dettagliato sviluppo argomentativo quanto al capo 91). I gravi indizi in esame, poi, sono stati ricavati dall'errore che la Alleruzzo avrebbe commesso, in sede di interrogatorio, circa il beneficiario dei bonifici (lo zio [OSCURATO:PERSONA], anziché gli zii Andrea e [OSCURATO:PERSONA]), ma tale argomento risulta eccessivamente valorizzato in un contesto probatorio carente come quello descritto, specie con riguardo al profilo soggettivo del delitto contestato, anche in punto di consapevolezza della provenienza delle somme. 7. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il
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