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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43141/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, lamentando: l'omessa applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e l'erronea applicazione degli artt. 533, 535 e 605 cod. proc. pen.; il travisamento dei fatti e l'insussistenza dei presupposti del reato previsto dall'art. 612 cod. pen.; la nullità della sentenza per omessa determinazione della pena ex art. 133 e la violazione degli artt. 3 e 27 Cost per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. La parte civile ha trasmesso una memoria con la quale ha evidenziato i profili di inammissibilità dei ricorsi e ha chiesto la refusione delle spese sostenute, come da nota che ha allegato.

4. I ricorsi sono inammissibili.

Le norme processuali invocate non sono previste a pena di nullità inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, dunque neppure in astratto la loro inosservanza è idonea a integrare un vizio deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il travisamento dei fatti è vizio estraneo al novero di quelli deducibili ex art.606 cod. proc. pen., la norma contempla l'ipotesi del "travisamento della prova", che tuttavia è vizio di motivazione come tale non proponibile nella impugnazione delle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

La dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen. riposa su mere valutazioni di fatto non devolvibili alla Corte di cassazione.

I motivi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché non proposti in sede di appello e comunque declinati in termini estranei al ristretto novero dei vizi deducibili come sopra tracciato.

5. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, segue inoltre la condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, lamentando: l'omessa applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e l'erronea applicazione degli artt. 533, 535 e 605 cod. proc. pen.; il travisamento dei fatti e l'insussistenza dei presupposti del reato previsto dall'art. 612 cod. pen.; la nullità della sentenza per omessa determinazione della pena ex art. 133 e la violazione degli artt. 3 e 27 Cost per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. La parte civile ha trasmesso una memoria con la quale ha evidenziato i profili di inammissibilità dei ricorsi e ha chiesto la refusione delle spese sostenute, come da nota che ha allegato. 4. I ricorsi sono inammissibili. Le norme processuali invocate non sono previste a pena di nullità inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, dunque neppure in astratto la loro inosservanza è idonea a integrare un vizio deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il travisamento dei fatti è vizio estraneo al novero di quelli deducibili ex art.606 cod. proc. pen., la norma contempla l'ipotesi del "travisamento della prova", che tuttavia è vizio di motivazione come tale non proponibile nella impugnazione delle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). La dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen. riposa su mere valutazioni di fatto non devolvibili alla Corte di cassazione. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché non proposti in sede di appello e comunque declinati in termini estranei al ristretto novero dei vizi deducibili come sopra tracciato. 5. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, segue inoltre la condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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