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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32406/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo e secondo motivo, relativi rispettivamente alla mancatariqualificazione giuridica del fatto quale truffa e al non riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., sono inammissibili per difettodi specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale(pag. 19-22; pag. 22-23); che i motivi non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata;Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Ritenuto che il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è parimenti inammissibile,poiché investe un giudizio di fatto rimessoal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; che, in ogni caso, lacensura è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementiprospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche unosoltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mera assenza dielementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02),correttamente valorizzando l’assenza di elementi favorevoli, la gravità dei fatti, lemodalità complessive della condotta, il precedente specifico dell’imputato e lamancata adozione di iniziative concrete dirette alla riparazione del dannoarrecato;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo e secondo motivo, relativi rispettivamente alla mancatariqualificazione giuridica del fatto quale truffa e al non riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., sono inammissibili per difettodi specificità, risolvendosi nella mera reiterazione delle medesime doglianze giàdedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale(pag. 19-22; pag. 22-23); che i motivi non si confrontano con le argomentazionisviluppate nella sentenza impugnata e si traducono, pertanto, in una criticasoltanto apparente, inidonea ad assolvere la funzione propria del ricorso percassazione, consistente nell'individuazione di specifici vizi della decisionecensurata;Considerato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;Ritenuto che il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche, è parimenti inammissibile,poiché investe un giudizio di fatto rimessoal giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto damotivazione congrua e non manifestamente illogica; che, in ogni caso, lacensura è manifestamente infondata avendo la Corte territoriale fatto correttaapplicazione del principio secondo cui, ai fini del diniego delle attenuantigeneriche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementiprospettati dalle parti, potendo valorizzare quelli ritenuti decisivi, anche unosoltanto tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ovvero la mera assenza dielementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri,Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02),correttamente valorizzando l’assenza di elementi favorevoli, la gravità dei fatti, lemodalità complessive della condotta, il precedente specifico dell’imputato e lamancata adozione di iniziative concrete dirette alla riparazione del dannoarrecato;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, dovrannoomettersi le generalità e gli altri dati identificativi, secondo quanto imposto dallalegge a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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