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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24068/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 14.6.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritti ai capi B) e A) dell'imputazione, in qualità di amministratori di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita dal tribunale di Salerno con sentenza del 14.12.2009.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. In particolare il Bigi, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai rilievi formulati ai numeri 2, 3 e 5 dei motivi di appello.

Il ricorrente contesta, in particolare, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura dissipativa del mancato rinnovo della certificazione "ISO 9000" e della acquisizione da parte del fallimento "Alkom" della cauzione di euro 400.000,00.

Rileva, inoltre, l'imputato difetto di motivazione in ordine alla possibilità di riqualificare le condotte illecite in fatti di bancarotta semplice, nonché alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro estensione massima, senza tacere che l'entità della pena finale poteva essere più contenuta, in modo da giungere a determinare il trattamento sanzionatorio in misura tale da consentire di beneficiare della sospensione condizionale della pena, valorizzando gli stessi elementi che hanno permesso una diminuzione della pena ai sensi dell'art. 81, c.p., per gli altri due imputati.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 266 e 270, co. 1, c.p.p., in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento penale, relativo al fallimento della società "X- pharma", in assenza di una connessione qualificata ex art. 12, c.p.p., tra i reati per cui si procede in questa sede e quelli in ordine ai quali le intercettazioni erano state disposte ab origine, trattandosi di fattispecie di bancarotta sin dall'inizio distinte, tanto da essere perseguite da autorità giudiziarie diverse, come dimostrato dalla circostanza che "i versamenti effettuati dalla X-pharma" (poi fallita) erano a favore di Italjob e Italfresco e non di Alcofin"; 2) vizio di motivazione in punto di affermazione del ruolo di co-amministratore di fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA], rimasto, invece, del tutto estraneo alla gestione sociale, difettando la prova che quest'ultimo abbia svolto una significativa e continua attività di tale natura in modo non episodico e occasionale.

Al riguardo rileva il ricorrente come la corte territoriale abbia non adeguatamente considerato: che il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un periodo di nove mesi, in relazione ai reati emersi nell'ambito del fallimento "Xpharma"; che dal contenuto delle conversazioni intercettate non è possibile dedurre l'esercizio di alcun potere di gestione in capo al prevenuto; che il ruolo di amministratore di fatto è stato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di semplici "impressioni" riferite dai testimoni escussi in dibattimento; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti di bancarotta, in quanto, con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa, difetta la prova che le condotte contestate abbiano inciso negativamente sul patrimonio sociale e che tali condotte siano riconducibili all'imputato (al riguardo, osserva il ricorrente, da un lato, non viene indicata la scadenza del certificato "ISO 9000" da rinnovare, dall'altro, il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto estraneo all'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la "Alkom", che ha determinato l'acquisizione della caparra da parte degli organi del fallimento di quest'ultima società), mentre, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, come si evince dalle dichiarazioni dello stesso amministratore giudiziario, la contabilità risulta completamente ricostruita prima della dichiarazione di fallimento; 3) vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, poiché, da un lato, la corte territoriale, con motivazione illogica, non ha riconosciuto in favore del [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche; dall'altro, una volta riconosciuta la continuazione con reati giudicati in altra sede con il rito abbreviato, la riduzione prevista dall'art. 442, co. 2, c.p.p., doveva essere operata non solo sui reati giudicati in abbreviato, ma per tutti i reati, come ultima operazione aritmetica da eseguire sulla pena complessiva determinata aumentando la pena base per la continuazione con i "reati satellite".

2.3. [OSCURATO:PERSONA], infine, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di co-amministratore di fatto attribuita al prevenuto; 3) violazione di legge, con riferimento all'art. 192, co. 2, c.p.p., in tema di prova indiziaria; 4) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti di bancarotta contestati al Fabbbrocino; 5) vizio di motivazione con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in anni dieci.

3. I ricorsi vanno rigettati, in quanto sostenuti da motivi, che, a ben vedere, si collocano ai confini della inammissibilità.

4. In particolare, esaminando il ricorso del Bigi, si osserva che esso si fonda su motivi generici dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).

La genericità del ricorso, peraltro, si apprezza anche nella parte in cui l'imputato, dopo avere denunciato l'omessa risposta da parte della corte territoriale di una parte dei motivi di appello, si sofferma sulla denunciata insussistenza dei fatti di bancarotta, articolando censure, non solo generiche, ma anche di natura meramente fattuale.

Al riguardo tutti i ricorrenti non tengono, invero, nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai tre ricorrenti, nella parte in cui si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non risultano adeguatamente sviluppati nei ricorsi di cui si discute, con i quali, in definitiva, gli imputati si limitano a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente, in particolare, l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una diversa versione dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

Va, dunque, ribadito il principio, secondo cui dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, quando, come nel caso in esame, il giudice di secondo grado abbia fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e da una valutazione non atomizzata, ma unitaria e organica dell'intero compendio processuale.

4.1. Tornando alla posizione del Bigi, infondate appaiono le censure relative all'entità della pena.A tale proposito va evidenziato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez.

IV, 06/05/2014, n. 29951).

Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr.„ Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez.

I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549).

Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto appare evidente che il giudice di appello, pur richiamandosi a "elementari ragioni di equità", ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione sulla gravità dei fatti e sul ruolo in essi svolto dal ricorrente, dunque proprio alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica.

Inammissibili, infine, perché attinenti al merito del trattamento sanzionatorio sono le censure relative all'entità della pena irrogata.

5. In ordine alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabbrocino risultano infondate le censure con cui si deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di captazione.

Al riguardo si osserva che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270, c.p.p., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12, c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266, c.p.p. (cfr. Cass., Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395).

Orbene, i ricorrenti escludono che, nel caso in esame, sia configurabile un'ipotesi di connessione ex art. 12, c.p.p., tra i reati per cui si procede in questa sede e quelli in ordine ai quali le intercettazioni erano state disposte ab origine, nell'ambito del diverso procedimento penale sorto a carico degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e Fabbrocino, in relazione al fallimento della società "X-pharma".

A tale proposito la corte territoriale ha evidenziato come le indagini svolte nel menzionato procedimento abbiano accertato "che importi distratti dalla X-pharma erano confluiti nella Italfresco e nella stessa Alcofin, sicché non sorprende la ritenuta continuazione con i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano del 12.11.2010 (relativa al fallimento X-pharma) e del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona del 23.5.2014 (relativa al fallimento Italfresco)" (cfr. p. 9 della sentenza oggetto di ricorso).

Appare, pertanto, evidente l'infondatezza dell'assunto difensivo, posto che la riconosciuta continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli addebitati al [OSCURATO:PERSONA] e al Fabbrocino nell'ambito del procedimento penale sorto in relazione al fallimento della società "X- pharma", definito per entrambi con sentenza della corte di appello di Milano del 12.11.2010, divenuta irrevocabile il 6.2.2014, consente di ritenere integrata l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p. Né va taciuta la violazione da parte dei ricorrenti del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (cfr. Cass., Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, Rv. 273261).

In applicazione di tale principio i ricorrenti avrebbero dovuto quanto meno produrre gli atti relativi al procedimento "X-Pharma" allo scopo di dimostrare, a fronte di una specifica motivazione sul punto della corte territoriale, la denunciata insussistenza dell'ipotesi di connessione ritenuta dal giudice di secondo grado, ma a tanto essi non hanno provveduto.

5.1. In tema di autosufficienza, peraltro, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071).

Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

La violazione di tale principio da parte dei ricorrenti si manifesta con riferimento alle censure difensive con le quali si contesta, da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabbrocino, l'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale delle deposizioni dei testimoni escussi e del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, su cui in particolare si sofferma il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Nel resto, i motivi di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabbrocino, volti a contestare la qualifica di amministratori di fatto loro ascritta e la sussistenza in fatto dei reati loro addebitati si presentano, come già detto, rilievi di merito e, in quanto tali, non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Peraltro, una volta affermata la piena utilizzabilità del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione e delle deposizioni testimoniali, il rilevo del Fabbrocino sulla violazione delle regole in tema di prova indiziaria risulta del tutto irrilevante, oltre che genericamente articolato.

6. Infondati devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare in punto di diritto la sussistenza dei fatti di bancarotta in contestazione.

Ed invero, al riguardo, il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale risulta del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.

Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550).

Orbene la scelta di non procedere alla rinnovazione della certificazione di qualità "ISO 9000" relativa alla qualifica per la saldatura, addebitabile ai soggetti che di fatto gestivano la società fallita, deve ritenersi del tutto inconciliabile e radicalmente incongrua rispetto alle esigenze di buon andamento dell'impresa e di sopravvivenza di quest'ultima sul mercato, tanto da avere condotto al mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti con la società "Alkom" e alla negazione della stessa ratio apparente della operazione che aveva spinto la "Alcofin" a entrare in rapporti con la "Alkom".Su questo aspetto, la motivazione della sentenza oggetto di ricorso è assolutamente esaustiva.

Il giudice di appello, infatti, partendo da quanto riferito dal curatore fallimentare, ha evidenziato come la "Alcofin" fu costituita al fine di prendere in fitto la "Alkom" dalla curatela fallimentare, per un periodo di un anno, con l'impegno di acquisirla successivamente al prezzo di 3.360.000,00 euro.

"L'amministratore giudiziale ha chiarito che la Alkom lavorava in una filiera di operatori certificati; ora la certificazione non fu rinnovata dalla Alcofin, il che non impediva formalmente ogni attività, ma costituiva una perdita di qualità che incideva notevolmente sulla clientela e pertanto una perdita di valore della stessa Alkom e di riflesso della Alcofin, il cui scopo era proprio quello di gestire la società presa in fitto".

Logica conseguenza della perdita di valore, che condusse alla sostanziale inattività della "Alcofin" e alla "dispersione dei rapporti con i fornitori della "Alkom", fu la risoluzione del contratto per inadempimento chiesta dal curatore fallimentare della "Alkom", che, per tale ragione, procedette a incamerare la cauzione di 400.000,00 euro, versata dalla "Alcofin" (cfr. pp. 10-14 della sentenza di appello).

Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente rilevare come la corte territoriale abbia correttamente rilevato la sussistenza del reato in quanto lo stato di conservazione delle scritture contabili era tale, per l'incompletezza con cui erano state tenute, da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Rv. 274455).

In questa prospettiva la circostanza evidenziata dalla corte di appello, della falsificazione del bilancio al 31.12.2008, anche a non voler considerare il bilancio rientrante nella nozione di "libri" ovvero di "scritture contabili" prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall. (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925), assume un particolare rilievo, perché consente al giudice di secondo grado di affermare, con ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica, che l'incompletezza della tenuta delle scritture contabili non sia stata il frutto di un mero disordine amministrativo, ma la conseguenza di una precisa scelta, condivisa da tutti gli amministratori di fatto, di occultare lo stato patrimoniale e il movimento degli affari della società fallita.

Significativo, al riguardo, deve ritenersi anche il contributo conoscitivo fornito dal teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativo della società contabile, su cui si sofferma la corte di appello, avendo il Donà riferito che "sin dal momento dell'affitto dell'azienda da parte della nuova gestione l'unica attività che gli era stata richiesta era quella di emettere fatture nei confronti dei clienti, fatture che poi nessuno gli chiedeva per inserirle in contabilità" (cfr. p. 1-14 della sentenza oggetto di ricorso).

6.1. Può in conclusione affermarsi che la decisione della corte territoriale risulta del tutto in linea con l'orientamento da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

V, 20/05/2011, n. 39593, Rv 250844; Cass., sez.

V, 2/3/2011, n. 15065, Rv. 250094).

Consolidato appare all'interno della giurisprudenza di legittimità anche l'orientamento secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.

La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale.

La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento delriter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare.

Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez.

V, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Cass., sez.

I, 12.5.2006, n. 18464, rv. 234254).

In conclusione può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223

I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez.

V, 13.4.2006, n. 19145, rv. 234428).

Orbene i giudici di merito, con motivazione articolata ed esauriente, si sono mossi nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità.

Essi, infatti, hanno individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dai ricorrenti, evidenziando non solo la piena sintonia esistente tra il Bigi, il Fabbrocino e il [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società fallita, ma anche la concreta ingerenza degli imputati attraverso singoli atti di natura gestoria, di cui hanno riferito concordemente i testi Guercio, Brun, Luciani, Iafrate, Bardalese, Capra e Donà ovvero emersi dal contenuto delle conversazioni intercettare (cfr. pp. 9-10; 12-13; 14-15)

7. Quanto alle doglianze prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio, esse, non solo attengono a profili di merito sulla entità della pena, non scrutinabili in sede di legittimità, ma appaiono anche infondate.

La corte territoriale, infatti, da un lato ha correttamente individuato nella gravità della condotta posta in essere dall'imputato, in considerazione del ruolo dallo stesso assunto all'interno di un articolato meccanismo volto alla realizzazione di una serie di bancarotte societarie, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta e della personalità dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

Dall'altro, ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole (richiamato dallo stesso giudice di appello), secondo cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, c.p.p. (cfr. Cass., Sez.

U, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547).

8. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni, va rilevata l'infondatezza del rilievo difensivo del Fabbrocino.

La corte territoriale, infatti, in ossequio ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in conseguenza della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, alla luce dei quali la durata delle pene accessorie per cui la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286), ha affermato, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, che "la determinazione nel massimo della durata delle pene accessorie si giustifica pienamente ove s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 14.6.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e di bancarotta fraudolenta documentale, loro ascritti ai capi B) e A) dell'imputazione, in qualità di amministratori di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita dal tribunale di Salerno con sentenza del 14.12.2009. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con autonomi atti di impugnazione. 2.1. In particolare il Bigi, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ai rilievi formulati ai numeri 2, 3 e 5 dei motivi di appello. Il ricorrente contesta, in particolare, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura dissipativa del mancato rinnovo della certificazione "ISO 9000" e della acquisizione da parte del fallimento "Alkom" della cauzione di euro 400.000,00. Rileva, inoltre, l'imputato difetto di motivazione in ordine alla possibilità di riqualificare le condotte illecite in fatti di bancarotta semplice, nonché alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro estensione massima, senza tacere che l'entità della pena finale poteva essere più contenuta, in modo da giungere a determinare il trattamento sanzionatorio in misura tale da consentire di beneficiare della sospensione condizionale della pena, valorizzando gli stessi elementi che hanno permesso una diminuzione della pena ai sensi dell'art. 81, c.p., per gli altri due imputati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 266 e 270, co. 1, c.p.p., in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento penale, relativo al fallimento della società "X- pharma", in assenza di una connessione qualificata ex art. 12, c.p.p., tra i reati per cui si procede in questa sede e quelli in ordine ai quali le intercettazioni erano state disposte ab origine, trattandosi di fattispecie di bancarotta sin dall'inizio distinte, tanto da essere perseguite da autorità giudiziarie diverse, come dimostrato dalla circostanza che "i versamenti effettuati dalla X-pharma" (poi fallita) erano a favore di Italjob e Italfresco e non di Alcofin"; 2) vizio di motivazione in punto di affermazione del ruolo di co-amministratore di fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA], rimasto, invece, del tutto estraneo alla gestione sociale, difettando la prova che quest'ultimo abbia svolto una significativa e continua attività di tale natura in modo non episodico e occasionale. Al riguardo rileva il ricorrente come la corte territoriale abbia non adeguatamente considerato: che il [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un periodo di nove mesi, in relazione ai reati emersi nell'ambito del fallimento "Xpharma"; che dal contenuto delle conversazioni intercettate non è possibile dedurre l'esercizio di alcun potere di gestione in capo al prevenuto; che il ruolo di amministratore di fatto è stato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di semplici "impressioni" riferite dai testimoni escussi in dibattimento; 3) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti di bancarotta, in quanto, con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale dissipativa, difetta la prova che le condotte contestate abbiano inciso negativamente sul patrimonio sociale e che tali condotte siano riconducibili all'imputato (al riguardo, osserva il ricorrente, da un lato, non viene indicata la scadenza del certificato "ISO 9000" da rinnovare, dall'altro, il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto estraneo all'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la "Alkom", che ha determinato l'acquisizione della caparra da parte degli organi del fallimento di quest'ultima società), mentre, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, come si evince dalle dichiarazioni dello stesso amministratore giudiziario, la contabilità risulta completamente ricostruita prima della dichiarazione di fallimento; 3) vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, poiché, da un lato, la corte territoriale, con motivazione illogica, non ha riconosciuto in favore del [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche; dall'altro, una volta riconosciuta la continuazione con reati giudicati in altra sede con il rito abbreviato, la riduzione prevista dall'art. 442, co. 2, c.p.p., doveva essere operata non solo sui reati giudicati in abbreviato, ma per tutti i reati, come ultima operazione aritmetica da eseguire sulla pena complessiva determinata aumentando la pena base per la continuazione con i "reati satellite". 2.3. [OSCURATO:PERSONA], infine, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta: 1) violazione di legge in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di co-amministratore di fatto attribuita al prevenuto; 3) violazione di legge, con riferimento all'art. 192, co. 2, c.p.p., in tema di prova indiziaria; 4) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti di bancarotta contestati al Fabbbrocino; 5) vizio di motivazione con riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in anni dieci. 3. I ricorsi vanno rigettati, in quanto sostenuti da motivi, che, a ben vedere, si collocano ai confini della inammissibilità. 4. In particolare, esaminando il ricorso del Bigi, si osserva che esso si fonda su motivi generici dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). La genericità del ricorso, peraltro, si apprezza anche nella parte in cui l'imputato, dopo avere denunciato l'omessa risposta da parte della corte territoriale di una parte dei motivi di appello, si sofferma sulla denunciata insussistenza dei fatti di bancarotta, articolando censure, non solo generiche, ma anche di natura meramente fattuale. Al riguardo tutti i ricorrenti non tengono, invero, nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai tre ricorrenti, nella parte in cui si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non risultano adeguatamente sviluppati nei ricorsi di cui si discute, con i quali, in definitiva, gli imputati si limitano a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente, in particolare, l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado non di fondare una diversa versione dei fatti, ma di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Va, dunque, ribadito il principio, secondo cui dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, quando, come nel caso in esame, il giudice di secondo grado abbia fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica e da una valutazione non atomizzata, ma unitaria e organica dell'intero compendio processuale. 4.1. Tornando alla posizione del Bigi, infondate appaiono le censure relative all'entità della pena.A tale proposito va evidenziato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr.„ Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto appare evidente che il giudice di appello, pur richiamandosi a "elementari ragioni di equità", ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione sulla gravità dei fatti e sul ruolo in essi svolto dal ricorrente, dunque proprio alla luce dei parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. Inammissibili, infine, perché attinenti al merito del trattamento sanzionatorio sono le censure relative all'entità della pena irrogata. 5. In ordine alle posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabbrocino risultano infondate le censure con cui si deduce l'inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di captazione. Al riguardo si osserva che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270, c.p.p., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12, c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395). Orbene, i ricorrenti escludono che, nel caso in esame, sia configurabile un'ipotesi di connessione ex art. 12, c.p.p., tra i reati per cui si procede in questa sede e quelli in ordine ai quali le intercettazioni erano state disposte ab origine, nell'ambito del diverso procedimento penale sorto a carico degli stessi [OSCURATO:PERSONA] e Fabbrocino, in relazione al fallimento della società "X-pharma". A tale proposito la corte territoriale ha evidenziato come le indagini svolte nel menzionato procedimento abbiano accertato "che importi distratti dalla X-pharma erano confluiti nella Italfresco e nella stessa Alcofin, sicché non sorprende la ritenuta continuazione con i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di Milano del 12.11.2010 (relativa al fallimento X-pharma) e del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona del 23.5.2014 (relativa al fallimento Italfresco)" (cfr. p. 9 della sentenza oggetto di ricorso). Appare, pertanto, evidente l'infondatezza dell'assunto difensivo, posto che la riconosciuta continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli addebitati al [OSCURATO:PERSONA] e al Fabbrocino nell'ambito del procedimento penale sorto in relazione al fallimento della società "X- pharma", definito per entrambi con sentenza della corte di appello di Milano del 12.11.2010, divenuta irrevocabile il 6.2.2014, consente di ritenere integrata l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p. Né va taciuta la violazione da parte dei ricorrenti del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (cfr. Cass., Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, Rv. 273261). In applicazione di tale principio i ricorrenti avrebbero dovuto quanto meno produrre gli atti relativi al procedimento "X-Pharma" allo scopo di dimostrare, a fronte di una specifica motivazione sul punto della corte territoriale, la denunciata insussistenza dell'ipotesi di connessione ritenuta dal giudice di secondo grado, ma a tanto essi non hanno provveduto. 5.1. In tema di autosufficienza, peraltro, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). La violazione di tale principio da parte dei ricorrenti si manifesta con riferimento alle censure difensive con le quali si contesta, da parte del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabbrocino, l'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale delle deposizioni dei testimoni escussi e del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, su cui in particolare si sofferma il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Nel resto, i motivi di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Fabbrocino, volti a contestare la qualifica di amministratori di fatto loro ascritta e la sussistenza in fatto dei reati loro addebitati si presentano, come già detto, rilievi di merito e, in quanto tali, non scrutinabili in questa sede di legittimità. Peraltro, una volta affermata la piena utilizzabilità del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione e delle deposizioni testimoniali, il rilevo del Fabbrocino sulla violazione delle regole in tema di prova indiziaria risulta del tutto irrilevante, oltre che genericamente articolato. 6. Infondati devono ritenersi i rilievi difensivi volti a contestare in punto di diritto la sussistenza dei fatti di bancarotta in contestazione. Ed invero, al riguardo, il percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale risulta del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. Come affermato, infatti, da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti (cfr. Cass., Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Rv. 280550). Orbene la scelta di non procedere alla rinnovazione della certificazione di qualità "ISO 9000" relativa alla qualifica per la saldatura, addebitabile ai soggetti che di fatto gestivano la società fallita, deve ritenersi del tutto inconciliabile e radicalmente incongrua rispetto alle esigenze di buon andamento dell'impresa e di sopravvivenza di quest'ultima sul mercato, tanto da avere condotto al mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti con la società "Alkom" e alla negazione della stessa ratio apparente della operazione che aveva spinto la "Alcofin" a entrare in rapporti con la "Alkom".Su questo aspetto, la motivazione della sentenza oggetto di ricorso è assolutamente esaustiva. Il giudice di appello, infatti, partendo da quanto riferito dal curatore fallimentare, ha evidenziato come la "Alcofin" fu costituita al fine di prendere in fitto la "Alkom" dalla curatela fallimentare, per un periodo di un anno, con l'impegno di acquisirla successivamente al prezzo di 3.360.000,00 euro. "L'amministratore giudiziale ha chiarito che la Alkom lavorava in una filiera di operatori certificati; ora la certificazione non fu rinnovata dalla Alcofin, il che non impediva formalmente ogni attività, ma costituiva una perdita di qualità che incideva notevolmente sulla clientela e pertanto una perdita di valore della stessa Alkom e di riflesso della Alcofin, il cui scopo era proprio quello di gestire la società presa in fitto". Logica conseguenza della perdita di valore, che condusse alla sostanziale inattività della "Alcofin" e alla "dispersione dei rapporti con i fornitori della "Alkom", fu la risoluzione del contratto per inadempimento chiesta dal curatore fallimentare della "Alkom", che, per tale ragione, procedette a incamerare la cauzione di 400.000,00 euro, versata dalla "Alcofin" (cfr. pp. 10-14 della sentenza di appello). Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, è sufficiente rilevare come la corte territoriale abbia correttamente rilevato la sussistenza del reato in quanto lo stato di conservazione delle scritture contabili era tale, per l'incompletezza con cui erano state tenute, da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Rv. 274455). In questa prospettiva la circostanza evidenziata dalla corte di appello, della falsificazione del bilancio al 31.12.2008, anche a non voler considerare il bilancio rientrante nella nozione di "libri" ovvero di "scritture contabili" prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925), assume un particolare rilievo, perché consente al giudice di secondo grado di affermare, con ragionamento dotato di intrinseca coerenza logica, che l'incompletezza della tenuta delle scritture contabili non sia stata il frutto di un mero disordine amministrativo, ma la conseguenza di una precisa scelta, condivisa da tutti gli amministratori di fatto, di occultare lo stato patrimoniale e il movimento degli affari della società fallita. Significativo, al riguardo, deve ritenersi anche il contributo conoscitivo fornito dal teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile amministrativo della società contabile, su cui si sofferma la corte di appello, avendo il Donà riferito che "sin dal momento dell'affitto dell'azienda da parte della nuova gestione l'unica attività che gli era stata richiesta era quella di emettere fatture nei confronti dei clienti, fatture che poi nessuno gli chiedeva per inserirle in contabilità" (cfr. p. 1-14 della sentenza oggetto di ricorso). 6.1. Può in conclusione affermarsi che la decisione della corte territoriale risulta del tutto in linea con l'orientamento da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40, co. 2, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 20/05/2011, n. 39593, Rv 250844; Cass., sez. V, 2/3/2011, n. 15065, Rv. 250094). Consolidato appare all'interno della giurisprudenza di legittimità anche l'orientamento secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento delriter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. V, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 18464, rv. 234254). In conclusione può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez. V, 13.4.2006, n. 19145, rv. 234428). Orbene i giudici di merito, con motivazione articolata ed esauriente, si sono mossi nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Essi, infatti, hanno individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dai ricorrenti, evidenziando non solo la piena sintonia esistente tra il Bigi, il Fabbrocino e il [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società fallita, ma anche la concreta ingerenza degli imputati attraverso singoli atti di natura gestoria, di cui hanno riferito concordemente i testi Guercio, Brun, Luciani, Iafrate, Bardalese, Capra e Donà ovvero emersi dal contenuto delle conversazioni intercettare (cfr. pp. 9-10; 12-13; 14-15) 7. Quanto alle doglianze prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] in punto di trattamento sanzionatorio, esse, non solo attengono a profili di merito sulla entità della pena, non scrutinabili in sede di legittimità, ma appaiono anche infondate. La corte territoriale, infatti, da un lato ha correttamente individuato nella gravità della condotta posta in essere dall'imputato, in considerazione del ruolo dallo stesso assunto all'interno di un articolato meccanismo volto alla realizzazione di una serie di bancarotte societarie, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta e della personalità dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Dall'altro, ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole (richiamato dallo stesso giudice di appello), secondo cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547). 8. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni, va rilevata l'infondatezza del rilievo difensivo del Fabbrocino. La corte territoriale, infatti, in ossequio ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in conseguenza della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, alla luce dei quali la durata delle pene accessorie per cui la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286), ha affermato, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, che "la determinazione nel massimo della durata delle pene accessorie si giustifica pienamente ove s
Sentenza Cassazione n. 24068/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris