CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 38970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 dicembre 2022 la Corte di appello di L'Aquila confermava la decisione con la quale il Tribunale di Pescara aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza, essendo intervenuta successivamente alla sentenza di appello la remissione di querela da parte delle due persone offese, accettata dall'imputato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il delitto di appropriazione indebita, non aggravato, è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen., contestualmente accettata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, in data 2 febbraio 2023. La remissione della querela determina l'estinzione del reato, prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con la conseguente caducazione delle statuizioni civili. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, del codice di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili.