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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 31900/2026

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iesame di Siracusa,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 19 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diSiracusa ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, perl’effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22dicembre 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa, in relazione al reato di cui agliart. 4, comma 1, e 14, comma 2, d.lgs. n. 135 del 2022, consistente nelladetenzione, senza specifica autorizzazione, di quattro esemplari vivi di daino(Dama dama), specie inserita negli allegati A) e B) del decreto del Ministrodell’Ambiente del 19 aprile 1996, di cui è proibita la detenzione.2.

Il ricorrente deduce la violazione di legge e la motivazione apparente peril riferimento alle ragioni esposte all’udienza camerale del 19 gennaio 2026 a cuiil difensore non aveva partecipato (primo motivo), la violazione di legge per errataapplicazione del d.lgs. n. 135 del 2022 (secondo motivo), la violazione di leggeper errata interpretazione e applicazione dell’art. 17 legge n. 157 del 1992,integrando un’ipotesi di reato impossibile (terzo motivo), la violazione di legge ela motivazione apparente in ordine al periculum in mora (quarto motivo), laviolazione di legge e l’erronea applicazione della confisca obbligatoria (quintomotivo), la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione perchéaveva tenuto delle condotte etologicamente valide e aveva avviato tutte leprocedure per ottenere l’autorizzazione amministrativa (sesto motivo), laviolazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e ragionevolezza(settimo motivo), il vizio di motivazione per non aver sollevato la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 157 del 1992 per contrasto congli art. 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (ottavo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici della cautela hanno accertato che nel Parco faunistico Ibleo diMonasteri, gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] a.p.s., vi sono, tra gli altrianimali, anche quattro esemplari di daino, di cui tre adulti (un maschio e duefemmine) e un piccolo (maschio), detenuti in spregio della [OSCURATO:PERSONA], senza le prescritte autorizzazioni.Il primo motivo di ricorso, relativo alle presunte difese espletate all’udienzadel 19 gennaio 2026, è del tutto irrilevante.Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla configurabilità del reatocontestato, sono inconsistenti.

A differenza di quanto prospettato dalla difesa, latutela di tale specie animale non è subordinata all’emanazione dei decreti attuativisecondo l’art. 4 d.lgs. n. 135 del 2022.

Infatti, i daini (dama dama) appartengonoalla famiglia Cervidae e rientrano tra gli animali selvatici dell’allegato A del D.M.Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996, di cui è vietata la detenzione da parte deiprivati, trattandosi di animali che possono costituire pericolo per la salute el'incolumità pubblica (art. 2 del predetto D.M.).

La disciplina nazionale relativa atali animali è ricostruita in dettaglio dall’ordinanza impugnata a pag. 3-5.Il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi rispettivamente al periculumin mora e alla confisca obbligatoria, non si confrontano con l’ordinanza impugnataa pag. 7 e 8, dove è spiegata sia la pericolosità di tali animali selvatici sia l’obbligodi confisca.

Né in senso opposto possono richiamarsi le condotte etologicamentevirtuose tenute dal ricorrente, come ha insistito con il sesto motivo.

Correttamenteil Tribunale del riesame ha osservato, infatti, che finché l’autorizzazione non siaeffettivamente conseguita, la detenzione dei daini rimane illecita e suscettibile diconfisca obbligatoria.Il settimo motivo, in ordine alla proporzionalità della misura, èassolutamente generico, avendo il Tribunale del riesame ben spiegata la necessitàdel sequestro.L’ottavo motivo sulla questione di costituzionalità è inconsistente.

Già ilTribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha risposto sia sulla questionedella rilevanza della questione che sulla non manifesta infondatezza, ritenendol’insussistenza di entrambi i presupposti.

In questa sede si rileva che il ricorrente,quanto alla rilevanza, ha evidenziato che l’art. 17 della legge n. 157 del 1992 èfondamentale ai fini della presente decisione e, quanto alla non manifestainfondatezza, che va rivisto il sistema di tutela degli animali alla luce della novelladell’art. 9 Cost., ma non si è confrontato con la solida motivazione a pag. 5 e 6dell’ordinanza.

Anzi, ha sviluppato un discorso abbastanza fumoso sul riparto dicompetenza tra Stato e Regione e non ha dimostrato come l’attuale normativa siainsufficiente alla protezione degli animali nel nuovo quadro costituzionale.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di Siracusa,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 19 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diSiracusa ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e, perl’effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 22dicembre 2025 dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa, in relazione al reato di cui agliart. 4, comma 1, e 14, comma 2, d.lgs. n. 135 del 2022, consistente nelladetenzione, senza specifica autorizzazione, di quattro esemplari vivi di daino(Dama dama), specie inserita negli allegati A) e B) del decreto del Ministrodell’Ambiente del 19 aprile 1996, di cui è proibita la detenzione.2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e la motivazione apparente peril riferimento alle ragioni esposte all’udienza camerale del 19 gennaio 2026 a cuiil difensore non aveva partecipato (primo motivo), la violazione di legge per errataapplicazione del d.lgs. n. 135 del 2022 (secondo motivo), la violazione di leggeper errata interpretazione e applicazione dell’art. 17 legge n. 157 del 1992,integrando un’ipotesi di reato impossibile (terzo motivo), la violazione di legge ela motivazione apparente in ordine al periculum in mora (quarto motivo), laviolazione di legge e l’erronea applicazione della confisca obbligatoria (quintomotivo), la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione perchéaveva tenuto delle condotte etologicamente valide e aveva avviato tutte leprocedure per ottenere l’autorizzazione amministrativa (sesto motivo), laviolazione di legge in relazione al principio di proporzionalità e ragionevolezza(settimo motivo), il vizio di motivazione per non aver sollevato la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge n. 157 del 1992 per contrasto congli art. 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (ottavo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.I Giudici della cautela hanno accertato che nel Parco faunistico Ibleo diMonasteri, gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] a.p.s., vi sono, tra gli altrianimali, anche quattro esemplari di daino, di cui tre adulti (un maschio e duefemmine) e un piccolo (maschio), detenuti in spregio della [OSCURATO:PERSONA], senza le prescritte autorizzazioni.Il primo motivo di ricorso, relativo alle presunte difese espletate all’udienzadel 19 gennaio 2026, è del tutto irrilevante.Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla configurabilità del reatocontestato, sono inconsistenti. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, latutela di tale specie animale non è subordinata all’emanazione dei decreti attuativisecondo l’art. 4 d.lgs. n. 135 del 2022. Infatti, i daini (dama dama) appartengonoalla famiglia Cervidae e rientrano tra gli animali selvatici dell’allegato A del D.M.Ministero dell’Ambiente 19 aprile 1996, di cui è vietata la detenzione da parte deiprivati, trattandosi di animali che possono costituire pericolo per la salute el'incolumità pubblica (art. 2 del predetto D.M.). La disciplina nazionale relativa atali animali è ricostruita in dettaglio dall’ordinanza impugnata a pag. 3-5.Il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi rispettivamente al periculumin mora e alla confisca obbligatoria, non si confrontano con l’ordinanza impugnataa pag. 7 e 8, dove è spiegata sia la pericolosità di tali animali selvatici sia l’obbligodi confisca. Né in senso opposto possono richiamarsi le condotte etologicamentevirtuose tenute dal ricorrente, come ha insistito con il sesto motivo. Correttamenteil Tribunale del riesame ha osservato, infatti, che finché l’autorizzazione non siaeffettivamente conseguita, la detenzione dei daini rimane illecita e suscettibile diconfisca obbligatoria.Il settimo motivo, in ordine alla proporzionalità della misura, èassolutamente generico, avendo il Tribunale del riesame ben spiegata la necessitàdel sequestro.L’ottavo motivo sulla questione di costituzionalità è inconsistente. Già ilTribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha risposto sia sulla questionedella rilevanza della questione che sulla non manifesta infondatezza, ritenendol’insussistenza di entrambi i presupposti. In questa sede si rileva che il ricorrente,quanto alla rilevanza, ha evidenziato che l’art. 17 della legge n. 157 del 1992 èfondamentale ai fini della presente decisione e, quanto alla non manifestainfondatezza, che va rivisto il sistema di tutela degli animali alla luce della novelladell’art. 9 Cost., ma non si è confrontato con la solida motivazione a pag. 5 e 6dell’ordinanza. Anzi, ha sviluppato un discorso abbastanza fumoso sul riparto dicompetenza tra Stato e Regione e non ha dimostrato come l’attuale normativa siainsufficiente alla protezione degli animali nel nuovo quadro costituzionale.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per ilricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]