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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09796/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2A-f [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna, alla pena di anni quattro di reclusione e C 20.000,00 di multa, del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione al fine dell'introduzione in carcere, n. 80 pastiglie contenente sostanza stupefacente tipo subutex, e, in parziale riforma della medesima sentenza, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'accordo intervenuto con il PG, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione e C 12.000,00 di multa per il medesimo reato.

2. - Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione: Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduca l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e al trattamento sanzionatorio eccessivo rispetto a quello irrogato a Pizzolorusso.

3. - I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01).

Per tali ragioni non è proponibile il vizio di motivazione in relazione al motivo rinunciato.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché basato su una doglianza che non si coniuga con le ragioni della decisione e non è sufficientemente specifica.

Contrariamente all'assunto difensivo la sentenza impugnata ha risposto al motivo di appello ed ha negato l'applicazione della circostanza di cui all'art 62 n. 4 cod.pen. escludendo un lucro di speciale tenuità tenuto conto del quantitativo e del lucro ricavabile.

Perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032).

Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune.

Del tutto generica è la doglianza in punto trattamento sanzionatorio là dove si lamenta un trattamento peggiore rispetto a quello della coimputata che ha scelto di patteggiare la pena in appello.

4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2A-f [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna, alla pena di anni quattro di reclusione e C 20.000,00 di multa, del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione al fine dell'introduzione in carcere, n. 80 pastiglie contenente sostanza stupefacente tipo subutex, e, in parziale riforma della medesima sentenza, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'accordo intervenuto con il PG, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione e C 12.000,00 di multa per il medesimo reato. 2. - Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione: Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduca l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e al trattamento sanzionatorio eccessivo rispetto a quello irrogato a Pizzolorusso. 3. - I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853 - 01). Per tali ragioni non è proponibile il vizio di motivazione in relazione al motivo rinunciato. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché basato su una doglianza che non si coniuga con le ragioni della decisione e non è sufficientemente specifica. Contrariamente all'assunto difensivo la sentenza impugnata ha risposto al motivo di appello ed ha negato l'applicazione della circostanza di cui all'art 62 n. 4 cod.pen. escludendo un lucro di speciale tenuità tenuto conto del quantitativo e del lucro ricavabile. Perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell'offesa e dell'entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l'attenuante comune. Del tutto generica è la doglianza in punto trattamento sanzionatorio là dove si lamenta un trattamento peggiore rispetto a quello della coimputata che ha scelto di patteggiare la pena in appello. 4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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