CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 37413/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Moldavia avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 20 maggio 2024, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 23-11-2023 aveva annullato il precedente provvedimento della stessa corte di appello in diversa composizione, esprimeva parere favorevole all'estradizione verso la Repubblica di Moldavia di [OSCURATO:PERSONA], al fine di dare esecuzione all'ordine di arresto emesso dal Tribunale di Chisinau il 17 maggio 2019. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Tufan, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione ex artt. 606 lett. e) cod. proc. pen.,per vizio di motivazione quanto alla ritenta idoneità delle informazioni acquisite da!lle autorità molda've ad escludere la possibile sottoposizione della Tufan a condizioni detentive contrarie al senso di umanità; omessa valutazione, sul punto, della documentazione introdotta dalla difesa in ordine alle predette condizioni; violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen.,per erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni che giustificavano il rigetto della richiesta di estradizione; si deduceva, al proposito, che la corte di appello di Brescia, in sede di giudizio di rinvio, era incorsa nei medesimi vizi del provvedimento già annullato e ciò sia con riferimento alle informazioni acquisite dalle autorità moldave circa le condizioni detentive che con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria; peraltro, era stata anche omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, indicativa dei motivi ostativi l'accoglimento della richiesta; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. p in relazione alla valutazione della gravità indiziaria posto che, la corte territoriale, pur avendo ripetutamente sollecitato l'autorità moldava all'invio delle fonti di prova, aveva poi deciso sulla base della originaria ordinanza già precedentemente conosciuta e che aveva portato all'emissione della prima sentenza annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi non sono fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, la corte di appello chiamata a valutare la richiesta di estradizione, giudicando in sede di rinvio dalla corte di cassazione che aveva annullato il precedente provvedimento di accoglimento, ha proceduto a riportare letteralmente il contenuto del provvedimento giurisdizionale straniero posto a fondamento della stessa richiesta e ne ha, anche, valutato compiutamente il contenuto, sottolineando come, dalle compiute e dettagliate indagini svolte, fosse risultato il pieno coinvolgimento della ricorrente nel traffico di esseri umani avviati alla prostituzione in territorio turco. Al proposito, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088 - 01). Nel caso in esame,tale sommaria delibazione appare essere stata esattamente compiuta dal giudice della corte di appello che ha valutato gli atti giurisdizionali posti a fondamento della richiesta di arresto, ritenendo che dagli stessi emergessero gli elementi specifici sulla base dei quali fondare la richiesta di arresto della ricorrente. Né tale valutazione può ritenersi confliggere con il contenuto della sentenza di annullamento che si era limitata al denikAre la contraddittorietà del primo provvedimento della corte di appello, avendo il giudice del rinvio sottolineato, a pagina 3 della motivazione, gli specifici elementi di prova sussistenti a carico della Tufan costituiti: dal verbale di audizione della persona offesa del 21-11-2018, dal verbale di riconoscimento fotografico, dall'inizio di altri procedimenti penali a carico dei coimputati, dalle ordinanze di avvio dei procedimenti penali anche a carico della figlia della ricorrente, ritenuta coinvolta nei medesimi episodi. Così che, la rilevata contraddittorietà, costituente una delle ragioni del precedente annullamento, appare essere stata superata attraverso l'analisi specifica delle fonti di prova. 2. Quanto alla valutazione delle condizioni detentive nel territorio dello Stato richiedente, il giudice di rinvio, ha valutato le circostanze desunte dalla documentazione successivamente trasmessa dalla Moldavia a sua richiesta, e precisamente il contenuto della nota 27-4-2024 del Ministero della Giustizia, sulla base del contenuto della quale riteneva superati i precedenti dubbi in relazione alle condizioni di carcerazione, escludendo, sulla base di una valutazione approfondita della stessa nota, che le stesse potessero apparire contrarie al senso di umanità e comunque degradanti. Sotto tale profilo, pertanto, la valutazione compiuta appare avere superato i vizi denunciati nel provvedimento di annullamento espresso dalla Corte di cassazione essendosi fatto riferimento ad elementi ulteriori e sopravvenuti al precedente provvedimento della corte di appello. Anche in relazione a tale profilo, pertanto, le doglianze appaiono non fondate essendosi proceduto ad un più che approfondito esame delle condizioni carcerarie, degli spazi assicurati a ciascun soggetto ristretto e delle possibilità di accesso e visita dei detenuti, con ciò colmando le precedenti lacune sul punto. 3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp.att. cod.proc.pen. orna, 10 settembre 2024 il CONSIGLIER P IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]9no [OSCURATO:PERSONA]