CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271863), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si denuncia il riconoscimento della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, la censura non risulta essere stata previamente dedotta in appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si vedano pagg. 2 — 4 della motivazione); osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato proscioglimento dell'imputato in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, terzo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899);che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 6 della motivazione); che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C