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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 1948

Cassazione n. 18797/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e il rigetto del ricorso nel resto; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute (come da nota); e, nell'interesse dell'imputato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza resa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato colpevole lo stesso imputato dei reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica), porto di un coltello (capo b.) e minaccia (capo c.) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede e con una provvisionale di euro 2000.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (indicate negli artt. 177 s., 415-bis e 416 cod. proc. pen.) a cagione del mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato che ne aveva fatto richiesta dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento pendente per i reati di lesioni personali aggravate e porto di arma (n. 13458/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) e, a ai sensi dell'art. 374 cod. proc. pen., nel procedimento pendente per il reato di minaccia (n. 13806/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia).

Ad avviso della difesa, infatti, pur a fronte della notificazione di un successivo avviso di conclusione delle indagini per tutti e tre i reati (a seguito della riunione dei procedimenti), comunque occorreva dare corso alla richiesta di interrogatorio dell'imputato, ragion per cui erroneamente sarebbe stata esclusa dai Giudice di merito (sol perché è stato emesso un successivo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., pleonastico secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 6, ord. n. 53824 del 09/11/2017, P., Rv. 271572 - 01) la sussistenza dell'eccepita nullità del decreto di citazione diretta a giudizio.

2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 52, 55, 582, 585, 612 cod. pen.

La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver fondato la responsabilità dell'imputato sul narrato della persona offesa, ritenuta credibile - per il tramite di una motivazione illogica e priva di un adeguato apprezzamento della prova - nonostante le discrasie e l'incoerenza della sua esposizione (segnatamente in ordine alla descrizione del coltello utilizzato dall'imputato e al fatto che lo stesso offeso si sia recato prima a sporgere querela, chiedendo pure a [OSCURATO:PERSONA] di testimoniare, e solo dopo al pronto soccorso).

Ancora, nel caso in esame non potrebbe ravvisarsi il dolo del delitto di lesioni personali, ed anzi al più avrebbe dovuto ritenersi che l'imputato abbia agito per legittima difesa (o quanto meno per eccesso colposo, per le ragioni esposte nell'atto di appello).

Infine, l'affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia non sarebbe stato motivato, se non con un insufficiente riferimento alla credibilità della persona offesa che non avrebbe indicato correttamente il giorno in cui ha subito la minaccia e che non sarebbe stata corroborata dalla moglie.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta - in relazione al capo b. della rubrica - la violazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 4 legge 110/1975, eccependo l'estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale già all'atto della decisione secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato, nei termini che si esporranno di seguito, ciò da cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione e il rigetto dell'impugnazione agli effetti civili.

1. Il primo motivo è infondato.

Come dedotto dalla difesa, in effetti risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso il 12 novembre 2014 per i reati di lesioni personali aggravate e porto di arma (nel proc. 13458/2014 R.G.N.R.), con atto depositato il 2 dicembre 2014 è stato chiesto che l'imputato venisse sottoposto a interrogatorio; e con atto depositato in pari data che il Sala venisse interrogato (ex art. 374 cod. proc. pen.) anche nel distinto procedimento instaurato nei suoi confronti per il reato di minaccia (n. 13806/2014 R.G.N.R.).

Gli interrogatori non hanno avuto luogo.

Tuttavia, a seguito della riunione dei due procedimenti, è stato emesso il giorno 11 dicembre 2014 un nuovo avviso di conclusione delle indagini, relativo a tutti e tre i reati (notificato all'imputato il 22 dicembre del 2014, cui ha fatto seguito l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (in data 17 marzo 2015) senza che consti la sottoposizione ad interrogatorio del Sala.

Invero, il secondo avviso di conclusione delle indagini, inerente pure al reato di minaccia (che non era contemplato nel primo avviso), è un atto del pubblico ministero valido ed efficace anche in relazione ai due rimanenti reati (ab origine oggetto del proc. 13458/2014 R.G.N.R.) per cui era già stato emesso e ha sostituito il precedente: in altri termini, l'adozione e la notifica del nuovo avviso hanno determinato autonomi effetti e, segnatamente, la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato poteva esercitare le facoltà previste dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa quella di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio - che pacificamente non sono state esercitate nella specie -, in relazione a tutte e tre le fattispecie di reato ipotizzate e al complessivo compendio acquisito costituito pure, come si trae dalla stessa esposizione della difesa, dagli atti originariamente contenuti nel procedimento n. 13806/2014 R.G.N.R.

Era dunque rispetto a tale nuovo avviso (e agli elementi in ordine ai quali è stato reso) - la cui emissione con evidenza consentiva il più ampio esercizio del diritto di difesa (proprio con riferimento al complessivo compendio acquisito) - che l'imputato avrebbe potuto esercitare le richiamate facoltà, non potendo ritenersi rilevante rispetto ad esso - che, come esposto, ha sostituito il precedente - la richiesta di interrogatorio avanzata ex art. 415-bis cod. proc. pen., la quale non avrebbe potuto ovviamente riguardare gli atti successivamente inclusi nel fascicolo a seguito della riunione.

Né poteva aver rilievo la richiesta di essere sottoposto a interrogatorio (per il reato di minaccia dapprima oggetto del proc. n. 13806/2014 R.G.N.R.), a fortiori se si considera che dal mancato espletamento di esso non deriva alcuna nullità (Sez. 1, n. 8158 del 28/01/2010, Cosentino, Rv. 246627 - 01).

In senso contrario a quanto qui ritenuto non è decisivo il condivisibile principio in forza del quale «nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.» (Sez. 6, ord. n. 53824/2017, cit.), per la dirimente considerazione che da esso non si trae in alcun modo che, se è emesso un successivo avviso, esso non sostituisca il precedente e non produca autonomi effetti.

Tanto più che nel caso in esame la difesa non ha neppure assunto che, a seguito della riunione tra i procedimenti, gli elementi emersi nel corso delle indagini - è opportuno rilevarlo, riguardanti reati commessi dallo stesso soggetto nei confronti della medesima persona offesa in uno stretto lasso temporale (tra il 30 ottobre e il 6 dicembre 2014), ossia le lesioni personali e le minacce, oltre al porto dell'arma impiegata per produrre le dette lesioni - non fossero ulteriori anche per i reati già oggetto del procedimento n. 13458/2014 R.G.N.R., il che non consente di affermare che nella specie non fosse dovuta l'emissione del secondo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. a tutela del diritto di difesa dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 12656 del 26/02/2016, Parlascino, Rv. 266870 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Esso, lungi dal muovere compiutamente censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione della fattispecie concreta in ragione di un diverso apprezzamento del compendio in atti (segnatamente con riferimento all'attendibilità della persona offesa), senza prospettare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi compiutamente con la motivazione che ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile l'offeso ed ha evidenziato come il suo narrato sia stato corroborato dalla deposizione del teste Ghisleni (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ed anzi per il tramite di assedi apodittici, facendo pure - parimenti in maniera irrituale - mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello in relazione alla sussistenza della legittima difesa (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01).

3. Il terzo motivo è fondato.

La contravvenzione di cui al capo c. della rubrica, commessa il 30 ottobre 2014, tenuto conto dell'interruzione del termine e non constando sospensioni (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), si è estinta per prescrizione il 30 ottobre 2019 (successivamente alla sentenza di primo grado ma anteriormente a quella di appello); e si sono estinti per prescrizione pure i delitti di cui ai capi a. e c. (commessi il 30 ottobre 2014 e il 6 novembre 2014), rispettivamente il 30 aprile e il 6 maggio 2022.

4. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati ascritti all'imputato si sono estinti per prescrizione.

Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione.Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e il rigetto del ricorso nel resto; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute (come da nota); e, nell'interesse dell'imputato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza resa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato colpevole lo stesso imputato dei reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica), porto di un coltello (capo b.) e minaccia (capo c.) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede e con una provvisionale di euro 2000. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (indicate negli artt. 177 s., 415-bis e 416 cod. proc. pen.) a cagione del mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato che ne aveva fatto richiesta dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento pendente per i reati di lesioni personali aggravate e porto di arma (n. 13458/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) e, a ai sensi dell'art. 374 cod. proc. pen., nel procedimento pendente per il reato di minaccia (n. 13806/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia). Ad avviso della difesa, infatti, pur a fronte della notificazione di un successivo avviso di conclusione delle indagini per tutti e tre i reati (a seguito della riunione dei procedimenti), comunque occorreva dare corso alla richiesta di interrogatorio dell'imputato, ragion per cui erroneamente sarebbe stata esclusa dai Giudice di merito (sol perché è stato emesso un successivo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., pleonastico secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 6, ord. n. 53824 del 09/11/2017, P., Rv. 271572 - 01) la sussistenza dell'eccepita nullità del decreto di citazione diretta a giudizio. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 52, 55, 582, 585, 612 cod. pen. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver fondato la responsabilità dell'imputato sul narrato della persona offesa, ritenuta credibile - per il tramite di una motivazione illogica e priva di un adeguato apprezzamento della prova - nonostante le discrasie e l'incoerenza della sua esposizione (segnatamente in ordine alla descrizione del coltello utilizzato dall'imputato e al fatto che lo stesso offeso si sia recato prima a sporgere querela, chiedendo pure a [OSCURATO:PERSONA] di testimoniare, e solo dopo al pronto soccorso). Ancora, nel caso in esame non potrebbe ravvisarsi il dolo del delitto di lesioni personali, ed anzi al più avrebbe dovuto ritenersi che l'imputato abbia agito per legittima difesa (o quanto meno per eccesso colposo, per le ragioni esposte nell'atto di appello). Infine, l'affermazione di responsabilità per il delitto di minaccia non sarebbe stato motivato, se non con un insufficiente riferimento alla credibilità della persona offesa che non avrebbe indicato correttamente il giorno in cui ha subito la minaccia e che non sarebbe stata corroborata dalla moglie. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta - in relazione al capo b. della rubrica - la violazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 4 legge 110/1975, eccependo l'estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale già all'atto della decisione secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato, nei termini che si esporranno di seguito, ciò da cui consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione e il rigetto dell'impugnazione agli effetti civili. 1. Il primo motivo è infondato. Come dedotto dalla difesa, in effetti risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso il 12 novembre 2014 per i reati di lesioni personali aggravate e porto di arma (nel proc. 13458/2014 R.G.N.R.), con atto depositato il 2 dicembre 2014 è stato chiesto che l'imputato venisse sottoposto a interrogatorio; e con atto depositato in pari data che il Sala venisse interrogato (ex art. 374 cod. proc. pen.) anche nel distinto procedimento instaurato nei suoi confronti per il reato di minaccia (n. 13806/2014 R.G.N.R.). Gli interrogatori non hanno avuto luogo. Tuttavia, a seguito della riunione dei due procedimenti, è stato emesso il giorno 11 dicembre 2014 un nuovo avviso di conclusione delle indagini, relativo a tutti e tre i reati (notificato all'imputato il 22 dicembre del 2014, cui ha fatto seguito l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (in data 17 marzo 2015) senza che consti la sottoposizione ad interrogatorio del Sala. Invero, il secondo avviso di conclusione delle indagini, inerente pure al reato di minaccia (che non era contemplato nel primo avviso), è un atto del pubblico ministero valido ed efficace anche in relazione ai due rimanenti reati (ab origine oggetto del proc. 13458/2014 R.G.N.R.) per cui era già stato emesso e ha sostituito il precedente: in altri termini, l'adozione e la notifica del nuovo avviso hanno determinato autonomi effetti e, segnatamente, la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato poteva esercitare le facoltà previste dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa quella di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio - che pacificamente non sono state esercitate nella specie -, in relazione a tutte e tre le fattispecie di reato ipotizzate e al complessivo compendio acquisito costituito pure, come si trae dalla stessa esposizione della difesa, dagli atti originariamente contenuti nel procedimento n. 13806/2014 R.G.N.R. Era dunque rispetto a tale nuovo avviso (e agli elementi in ordine ai quali è stato reso) - la cui emissione con evidenza consentiva il più ampio esercizio del diritto di difesa (proprio con riferimento al complessivo compendio acquisito) - che l'imputato avrebbe potuto esercitare le richiamate facoltà, non potendo ritenersi rilevante rispetto ad esso - che, come esposto, ha sostituito il precedente - la richiesta di interrogatorio avanzata ex art. 415-bis cod. proc. pen., la quale non avrebbe potuto ovviamente riguardare gli atti successivamente inclusi nel fascicolo a seguito della riunione. Né poteva aver rilievo la richiesta di essere sottoposto a interrogatorio (per il reato di minaccia dapprima oggetto del proc. n. 13806/2014 R.G.N.R.), a fortiori se si considera che dal mancato espletamento di esso non deriva alcuna nullità (Sez. 1, n. 8158 del 28/01/2010, Cosentino, Rv. 246627 - 01). In senso contrario a quanto qui ritenuto non è decisivo il condivisibile principio in forza del quale «nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.» (Sez. 6, ord. n. 53824/2017, cit.), per la dirimente considerazione che da esso non si trae in alcun modo che, se è emesso un successivo avviso, esso non sostituisca il precedente e non produca autonomi effetti. Tanto più che nel caso in esame la difesa non ha neppure assunto che, a seguito della riunione tra i procedimenti, gli elementi emersi nel corso delle indagini - è opportuno rilevarlo, riguardanti reati commessi dallo stesso soggetto nei confronti della medesima persona offesa in uno stretto lasso temporale (tra il 30 ottobre e il 6 dicembre 2014), ossia le lesioni personali e le minacce, oltre al porto dell'arma impiegata per produrre le dette lesioni - non fossero ulteriori anche per i reati già oggetto del procedimento n. 13458/2014 R.G.N.R., il che non consente di affermare che nella specie non fosse dovuta l'emissione del secondo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. a tutela del diritto di difesa dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 12656 del 26/02/2016, Parlascino, Rv. 266870 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, lungi dal muovere compiutamente censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione della fattispecie concreta in ragione di un diverso apprezzamento del compendio in atti (segnatamente con riferimento all'attendibilità della persona offesa), senza prospettare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e senza confrontarsi compiutamente con la motivazione che ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile l'offeso ed ha evidenziato come il suo narrato sia stato corroborato dalla deposizione del teste Ghisleni (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ed anzi per il tramite di assedi apodittici, facendo pure - parimenti in maniera irrituale - mero rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello in relazione alla sussistenza della legittima difesa (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01). 3. Il terzo motivo è fondato. La contravvenzione di cui al capo c. della rubrica, commessa il 30 ottobre 2014, tenuto conto dell'interruzione del termine e non constando sospensioni (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), si è estinta per prescrizione il 30 ottobre 2019 (successivamente alla sentenza di primo grado ma anteriormente a quella di appello); e si sono estinti per prescrizione pure i delitti di cui ai capi a. e c. (commessi il 30 ottobre 2014 e il 6 novembre 2014), rispettivamente il 30 aprile e il 6 maggio 2022. 4. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché i reati ascritti all'imputato si sono estinti per prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere rigettato agli effetti civili e l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione.Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne
Sentenza Cassazione n. 18797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris