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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 36631/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27192-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 680/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 680 del 2.

6. 2021 , che aveva confermato il rigetto della sua domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un’unità immobiliare stipulato in data 14.

11. 2007 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza dei vizi e delle ir regolarità denunziate , ril evando che dai documenti prodotti risultava che l’immobile era provvisto di titolo edilizio e di certificato di agibilità e che in concreto la sua usufruibili tà non era impedita dalla mancanza di uno scarico esterno dell’aspiratore del bagno, atteso che esso era funzionante e garantiva in misura più che sufficiente il ricambio dell’aria; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con un unico motivo il ricorrente denunzia violazione, omessa e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 5.

7. 1975, contrasto irriducibile ed anomalia della motivazione, lamentando che la Corte di appello, senza debitamente considerare che il contratto preliminare indicava la destinazione del bene ad abitazione civile, abbia ritenuto la regolarità edilizia dell’immobile disattendendo, senza congrua motivazione, l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio, che aveva rilevato che il bene compromesso non aveva le caratteristiche minime di abitabilità, ai sensi dell’art. 3 d.m. 5.

7. 1975,sia per la superficie che per l’altezza, ed abbia altresì ritenuto ininfluenti, a tal fine , le deficienze dell’impianto di aspirazione presente nel bagno; letta la memoria del ricorrente; considerato che il ricorso difetta di evidenza decisoria, apparendo necessario un approfondimento delle questioni sollevate, con particolare riguardo alle deduzioni svolte dal ricorso nei confronti dell’accertamento demandato al giudice di merito in ordine al la sussistenza del certificato di agibilità dell’immobile oggetto di preliminare di compravendita ed alla sua corrispondenza all’effettivo stato di fatto del bene ed alla sua destinazione prevista nell’atto; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ.

P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27192-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 680/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 680 del 2. 6. 2021 , che aveva confermato il rigetto della sua domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un’unità immobiliare stipulato in data 14. 11. 2007 con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza dei vizi e delle ir regolarità denunziate , ril evando che dai documenti prodotti risultava che l’immobile era provvisto di titolo edilizio e di certificato di agibilità e che in concreto la sua usufruibili tà non era impedita dalla mancanza di uno scarico esterno dell’aspiratore del bagno, atteso che esso era funzionante e garantiva in misura più che sufficiente il ricambio dell’aria; letto il controricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con un unico motivo il ricorrente denunzia violazione, omessa e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 5. 7. 1975, contrasto irriducibile ed anomalia della motivazione, lamentando che la Corte di appello, senza debitamente considerare che il contratto preliminare indicava la destinazione del bene ad abitazione civile, abbia ritenuto la regolarità edilizia dell’immobile disattendendo, senza congrua motivazione, l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio, che aveva rilevato che il bene compromesso non aveva le caratteristiche minime di abitabilità, ai sensi dell’art. 3 d.m. 5. 7. 1975,sia per la superficie che per l’altezza, ed abbia altresì ritenuto ininfluenti, a tal fine , le deficienze dell’impianto di aspirazione presente nel bagno; letta la memoria del ricorrente; considerato che il ricorso difetta di evidenza decisoria, apparendo necessario un approfondimento delle questioni sollevate, con particolare riguardo alle deduzioni svolte dal ricorso nei confronti dell’accertamento demandato al giudice di merito in ordine al la sussistenza del certificato di agibilità dell’immobile oggetto di preliminare di compravendita ed alla sua corrispondenza all’effettivo stato di fatto del bene ed alla sua destinazione prevista nell’atto; visto l’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nell
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