Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 26705/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Bari; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando come delitto previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quello di cui al comma 4 della stessa norma, originariamente contestatogli e del quale era stato dichiarato colpevole in primo grado.

Con atto del proprio difensore, egli ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, per violazione di legge penale e processuale ed in punto di trattamento sanzionatorio.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo.La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 15 luglio 2025.

La motivazione è stata depositata il successivo 22 luglio, e dunque nel rispetto del termine di 45 giorni dalla pronuncia, fissato a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen..

A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a 45 giorni e, considerando la sospensione dal 10 al 31 agosto per il periodo feriale, decorreva dal 1° settembre, venendo perciò a scadenza il successivo 15 ottobre.

Anche a voler aggiungere ulteriori 15 giorni, a norma dell'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen., poiché in sentenza non si esplicita se l'imputato sia stato giudicato in assenza, detto termine sarebbe spirato il 30 di ottobre.

Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 18 novembre successivo.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Bari; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], riqualificando come delitto previsto e punito dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, quello di cui al comma 4 della stessa norma, originariamente contestatogli e del quale era stato dichiarato colpevole in primo grado. Con atto del proprio difensore, egli ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, per violazione di legge penale e processuale ed in punto di trattamento sanzionatorio. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo.La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 15 luglio 2025. La motivazione è stata depositata il successivo 22 luglio, e dunque nel rispetto del termine di 45 giorni dalla pronuncia, fissato a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a 45 giorni e, considerando la sospensione dal 10 al 31 agosto per il periodo feriale, decorreva dal 1° settembre, venendo perciò a scadenza il successivo 15 ottobre. Anche a voler aggiungere ulteriori 15 giorni, a norma dell'art. 585, comma 1- bis, cod. proc. pen., poiché in sentenza non si esplicita se l'imputato sia stato giudicato in assenza, detto termine sarebbe spirato il 30 di ottobre. Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 18 novembre successivo. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26705/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris