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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 14815/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 15 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in tentata violazione di domicilio, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 26 ottobre 2020 avanzata dal difensore per impedimento dovuto a concomitante impegno professionale con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello; l'istanza era stata fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata il 22 ottobre 2020 ed era stato documentato l'impedimento.

Peraltro, era impedito anche l'imputato, in quarantena da pregresso contagio da Covid-19 e l'impedimento era stato dedotto e documentato con la stessa istanza.

Inoltre, deduce che all'imputato non è mai stato notificato l'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, sostenendo che questa è rimasta indimostrata.

La condanna si fondava esclusivamente sul riconoscimento di un tatuaggio sul braccio, mentre gli altri imputati erano stati assolti in quanto non specificamente individuati dalla persona offesa ed identificati dalle forze dell'ordine solo in un momento successivo, al pari del ricorrente.

La persona offesa nel corso del giudizio non era stata in grado di riconoscere alcuno degli imputati e neppure li aveva riconosciuti nella fase delle indagini, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che era stato arrestato.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato per essere decorsi anni sette e mesi sei dal 12 luglio 2013, data di accertamento del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'impedimento per concomitante impegno professionale a cagione del quale il difensore dell'imputato aveva chiesto il differimento dell'udienza del 26 ottobre 2020 riguardava la difesa, in altro processo penale, di una parte civile, cosicché esso non può avere rilievo.

In tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353).

3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.

3.3. Stante l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, anche il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Il reato è stato commesso il 12 luglio 2013 ed il termine massimo di prescrizione è maturato il 12 gennaio 2021, mentre la sentenza di secondo grado è stata emessa il 26 ottobre 2020, prima della maturazione del termine di prescrizione.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 15 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in tentata violazione di domicilio, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 26 ottobre 2020 avanzata dal difensore per impedimento dovuto a concomitante impegno professionale con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza di appello; l'istanza era stata fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata il 22 ottobre 2020 ed era stato documentato l'impedimento. Peraltro, era impedito anche l'imputato, in quarantena da pregresso contagio da Covid-19 e l'impedimento era stato dedotto e documentato con la stessa istanza. Inoltre, deduce che all'imputato non è mai stato notificato l'avviso di deposito fuori termine della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, sostenendo che questa è rimasta indimostrata. La condanna si fondava esclusivamente sul riconoscimento di un tatuaggio sul braccio, mentre gli altri imputati erano stati assolti in quanto non specificamente individuati dalla persona offesa ed identificati dalle forze dell'ordine solo in un momento successivo, al pari del ricorrente. La persona offesa nel corso del giudizio non era stata in grado di riconoscere alcuno degli imputati e neppure li aveva riconosciuti nella fase delle indagini, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] che era stato arrestato. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato per essere decorsi anni sette e mesi sei dal 12 luglio 2013, data di accertamento del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che l'impedimento per concomitante impegno professionale a cagione del quale il difensore dell'imputato aveva chiesto il differimento dell'udienza del 26 ottobre 2020 riguardava la difesa, in altro processo penale, di una parte civile, cosicché esso non può avere rilievo. In tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. 3.3. Stante l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, anche il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Il reato è stato commesso il 12 luglio 2013 ed il termine massimo di prescrizione è maturato il 12 gennaio 2021, mentre la sentenza di secondo grado è stata emessa il 26 ottobre 2020, prima della maturazione del termine di prescrizione. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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