Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:552
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 settembre 2011 – Telefónica O2 Germany / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑150/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchi comunitari denominativi anteriori LOOP e LOOPY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 30,
42-44)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG e la [OSCURATO:PERSONA] AB.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 12 gennaio 2010 (procedimento R 1812/2008-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG.
3)
L’UAMI sopporterà le spese indispensabili sostenute dalla Telefónica O2 Germany ai fini del procedimento dinanzi alla prima
commissione di ricorso dell’UAMI.
4)
[OSCURATO:PERSONA] AB sopporterà le proprie spese.