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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31172/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 9 gennaio 2019 del Tribunale di Treviso che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata specifica e, applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale 'tenuità equivalente all'aggravante ed alla recidiva, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il fatto andrebbe qualificato come tentativo di furto e che non sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile atteso che l'imputata è stata condannata per furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, avendo la Corte di appello ritenuto inammissibile per genericità la censura in ordine all'affermazione di penale responsabilità, correttamente non ha dato risposta al motivo di appello, in relazione al quale nessun obbligo di motivazione poteva ritenersi sussistente, né la ricorrente muove censure alla dichiarazione di inammissibilità; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la ricorrente era stata già condannata per altri due delitti contro il patrimonio, cosicché il motivo risulta manifestamente infondato, considerato che le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che il quarto motivo di ricorso, con il quale si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti, è inammissibile, essendo detta prevalenza preclusa dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., essendo stata applicata la recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 9 gennaio 2019 del Tribunale di Treviso che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla recidiva reiterata specifica e, applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale 'tenuità equivalente all'aggravante ed alla recidiva, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il fatto andrebbe qualificato come tentativo di furto e che non sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento, è inammissibile atteso che l'imputata è stata condannata per furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, avendo la Corte di appello ritenuto inammissibile per genericità la censura in ordine all'affermazione di penale responsabilità, correttamente non ha dato risposta al motivo di appello, in relazione al quale nessun obbligo di motivazione poteva ritenersi sussistente, né la ricorrente muove censure alla dichiarazione di inammissibilità; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, perché la ricorrente era stata già condannata per altri due delitti contro il patrimonio, cosicché il motivo risulta manifestamente infondato, considerato che le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che il quarto motivo di ricorso, con il quale si duole del diniego della prevalenza delle attenuanti, è inammissibile, essendo detta prevalenza preclusa dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., essendo stata applicata la recidiva reiterata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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