CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 14453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2335/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO n. 4189/2021 depositatoil 17/06/2021; RG 2312/22 Muhammad - Pref. [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che con l'epigrafato decreto il Giudice di Pace di Salerno ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia; - preso atto del ricorso a questa Corte interposto dal Muhammad avverso detto decreto; - atteso che nel giudizio così incardinato non si è costituita la Prefettura intimata; - considerato che con comunicazione pervenuta in cancelleria il 24.1.2023 il difensore del ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso, giustificando la rinuncia in considerazione della duplicazione del ricorso, atteso che il medesimo decreto era già stato fatto oggetto di impugnazione con ricorso iscritto al R.G. 2312/2022. - rite nuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiaraestinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civ