CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 2, D. Igs. n. 159 del 2011; ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/11, in punto di qualificazione della condotta illecita del prevenuto, poiché nessuna possibile incertezza è consentita dal tenore letterale di tale disposizione, siccome riferibile alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale con connesso obbligo di soggiorno. Alcun dato normativo, infatti, autorizza a supporre che le violazioni degli obblighi o delle prescrizioni connotanti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno non ricadano nell'ipotesi delittuosa contestata al ricorrente, al pari di quanto previsto (come novellato dal D.L. 144/05 convertito in L. 155/05) dal previgente art. 9 co. 2 L. 1423/56, così sanzionandosi qualunque tipo d'inosservanza sia degli obblighi che delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, differenziando tale ipotesi da quella, meno grave, di cui al primo comma, relativa alla violazione degli obblighi riguardanti la sola sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 12889 del 26/02/2018, Tagliapietra, Rv. 272612; Sez. 2, n. 27022 del 27/03/2012, Cozzella, Rv. 253410; Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Iuorio, Rv. 242975); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa