Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25185/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermavala sentenza del Tribunale di Bergamo, di condanna per il delitto di cui all'articolodue comma uno bis della legge numero 638 del 1983.Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dell'articolo due sopraindicato.Si rappresenta l’esistenza di una situazione di fatto del tutto contraddittoria edincerta tuttavia proponendo, in tal modo, una censura del tutto rivalutativa delmerito.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 131 bis del codice penale.Nel caso di specie si sarebbe superato il tasso soglia in maniera ridotta e perpochi mesi.

Anche in tal caso di propone un giudizio di fatto a fronte di unamotivazione non manifestamente illogica, tenuto conto del numero non minimodi mensilità interessate, almeno tre, e della perduranza nel tempo dellacondotto omissiva, e a fronte di un discostamento dal valore soglia pari a circa il9% rispetto all'importo di € 10.00 fissato dal legislatore.

Peraltro si è osservatoche l'imputato avrebbe realizzato condotte analoghe negli anni successivi.Con il terzo motivo si deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione contestandosi che l’esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.citato sia fondata sulla valorizzazione di almeno tre mensilità omesse, facendosierroneamente credere che vi siano state altre mensilità omesse.

Si contestaanche la generica rilevazione di altre omissioni non meglio precisate.

Vi sarebbecontraddittorietà anche nel riferimento ad un fatto precedente più grave senzaprecisare comunque cosa lo accomunerebbe con il precedente o cosa lodistingua.Anche in tal caso, da una parte, appare congrua anche la sola valorizzazionedelle tre mensilità come evidenziate nell’esame del precedente motivo, dall’altra,la censura appare meramente fattuale oltre che in sé non spiegata nella suadecisività rispetto alla precisa valorizzazione delle mensilità omesse.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che confermavala sentenza del Tribunale di Bergamo, di condanna per il delitto di cui all'articolodue comma uno bis della legge numero 638 del 1983.Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione dell'articolo due sopraindicato.Si rappresenta l’esistenza di una situazione di fatto del tutto contraddittoria edincerta tuttavia proponendo, in tal modo, una censura del tutto rivalutativa delmerito.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 131 bis del codice penale.Nel caso di specie si sarebbe superato il tasso soglia in maniera ridotta e perpochi mesi. Anche in tal caso di propone un giudizio di fatto a fronte di unamotivazione non manifestamente illogica, tenuto conto del numero non minimodi mensilità interessate, almeno tre, e della perduranza nel tempo dellacondotto omissiva, e a fronte di un discostamento dal valore soglia pari a circa il9% rispetto all'importo di € 10.00 fissato dal legislatore. Peraltro si è osservatoche l'imputato avrebbe realizzato condotte analoghe negli anni successivi.Con il terzo motivo si deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità dellamotivazione contestandosi che l’esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p.citato sia fondata sulla valorizzazione di almeno tre mensilità omesse, facendosierroneamente credere che vi siano state altre mensilità omesse. Si contestaanche la generica rilevazione di altre omissioni non meglio precisate. Vi sarebbecontraddittorietà anche nel riferimento ad un fatto precedente più grave senzaprecisare comunque cosa lo accomunerebbe con il precedente o cosa lodistingua.Anche in tal caso, da una parte, appare congrua anche la sola valorizzazionedelle tre mensilità come evidenziate nell’esame del precedente motivo, dall’altra,la censura appare meramente fattuale oltre che in sé non spiegata nella suadecisività rispetto alla precisa valorizzazione delle mensilità omesse.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris