CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 08246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 108/ RG 27677 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge sia in ordine all'elemento psicologico del reato che ho l'applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono entrambi generici e meramente reiterativi di quelli di appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente (pag. 1) e con i quali il ricorrente non si misura in alcun modo, risultando che [OSCURATO:PERSONA] ha violato la misura cautelare degli arresti domiciliari adducendo un pretesto familiare rimasto indimostrato e tale da non incidere sul dolo. Inoltre, l'applicazione della recidiva è stata puntualmente argomentata anche dando atto della personalità e della condotta dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6/2/2026 [OSCURATO:PERSONA] a estensora [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] 'areni