CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 00474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte di appello di Venezia, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte abbia congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità imprudenti della condotta di guida tenuta dall'imputato durante la sua fuga per sottrarsi al controllo da parte delle forze dell'ordine, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della inconsapevolezza dell'obbligo di fermarsi, essendo, peraltro, la sua fuga correlata anche alle condotte persecutorie denunciate dalla persona che aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri, e che sono state dichiarate improcedibili per remissione tacita della querela; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente