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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:63
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996B0090 - IT Avis juridique important | 61996B0090 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 2 maggio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Concorrenza - Ricorso d'annullamento - Eccezione di irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]90/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00663 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera facente parte della prima fase della procedura di cui all'art. 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/810 - Atto preparatorio (Trattato CE, art. 173; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/810/CECA, CE, art. 5) 2 Procedura - Ricorso avverso un atto preparatorio - Adozione di un atto ulteriore - Fatto nuovo che autorizza una modifica delle conclusioni del ricorso - Insussistenza [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

[OSCURATO:PERSONA]

3 Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo.

Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

Non possono essere considerate, a tal proposito, atti impugnabili alcune lettere, facenti parte del procedimento ex art. 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/810, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], le quali informano il ricorrente del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non condivide la sua opinione per quanto concerne le informazioni tutelate, a suo parere, dal segreto commerciale, e del fatto che essa si appresta a comunicare ai denuncianti più informazioni di quanto auspicato dal medesimo, e gli concedono al tempo stesso un termine per presentare le sue osservazioni al consigliere-auditore. 4 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha l'obbligo di indicare nel ricorso l'oggetto della controversia e non può nelle more del giudizio proporre nuove domande tali da modificare l'oggetto stesso del ricorso.

A tal proposito, una volta che il ricorso iniziale sia diretto avverso un atto di natura provvisoria, la nuova domanda, mirante all'annullamento di una decisione definitiva successiva, adottata dopo la presentazione del ricorso, è irricevibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0090 - IT Avis juridique important | 61996B0090 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 2 maggio 1997. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Concorrenza - Ricorso d'annullamento - Eccezione di irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]90/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00663 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Lettera facente parte della prima fase della procedura di cui all'art. 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/810 - Atto preparatorio (Trattato CE, art. 173; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/810/CECA, CE, art. 5) 2 Procedura - Ricorso avverso un atto preparatorio - Adozione di un atto ulteriore - Fatto nuovo che autorizza una modifica delle conclusioni del ricorso - Insussistenza [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] [OSCURATO:PERSONA] 3 Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato i provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti atti ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest'ultimo. Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale. Non possono essere considerate, a tal proposito, atti impugnabili alcune lettere, facenti parte del procedimento ex art. 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/810, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], le quali informano il ricorrente del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non condivide la sua opinione per quanto concerne le informazioni tutelate, a suo parere, dal segreto commerciale, e del fatto che essa si appresta a comunicare ai denuncianti più informazioni di quanto auspicato dal medesimo, e gli concedono al tempo stesso un termine per presentare le sue osservazioni al consigliere-auditore. 4 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha l'obbligo di indicare nel ricorso l'oggetto della controversia e non può nelle more del giudizio proporre nuove domande tali da modificare l'oggetto stesso del ricorso. A tal proposito, una volta che il ricorso iniziale sia diretto avverso un atto di natura provvisoria, la nuova domanda, mirante all'annullamento di una decisione definitiva successiva, adottata dopo la presentazione del ricorso, è irricevibile.
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