CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 dicembre 2023
Cassazione n. 31852/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato Massa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 (depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) della Corte di Appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Massa del 19 luglio 2022 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena nei confronti del Comelli in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 1600,00 di multa.2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la carenza ed illogicità motivazionale e travisamento della prova con riferimento alla identificazione degli imputati resa in modo sommario e con violazione delle garanzie di legge. 2.3. Con il secondo motivo, la difesa censura la carenza ed illogicità motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduceva quale unico motivo di impugnazione l'erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte di Appello ritenuto assorbita l'aggravante della destrezza in quella di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, concludendo per la manifesta infondatezza dei ricorsi: rileva, da un lato, la ricorrenza dell'aggravanti della minorata difesa e della destrezza, il cui concorso deve essere ammesso, dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è prerogativa esclusiva del giudice di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché la questione della violazione delle garanzie previste in tema di identificazione degli imputati è proposta per la prima volta innanzi alla Corte di cassazione, giacché nell'atto di appello l'imputato aveva eccepito solo l'assenza della circostanza aggravante della destrezza. 1.2. Anche il secondo motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Si è precisato, inoltre, che, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Ciò significa, in altri termini, che l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, per un verso, ha negato i presupposti per una mitigazione della pena in considerazione della contestata recidiva; per altro verso l'imputato non ha neppure valorizzato elementi idonei a tale scopo. 2. Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto all'unico motivo di ricorso, deve rilevarsene l'inammissibilità, in quanto ripetitivo rispetto alla uguale doglianza formulata in appello, alla quale la Corte genovese ha adeguatamente risposto. Le obiezioni mosse dalla difesa postulano una diversa ricostruzione dei fatti e un'alternativa lettura del compendio probatorio, non consentite nel giudizio di legittimità. Inoltre, nel caso di specie, si è in presenza, in punto di responsabilità, di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute - su questo aspetto - a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). 2.1. Si osserva come la ratio dell'aggravante della destrezza ex art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è duplice, potendo essa essere ravvisata tanto nella situazione di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità del ladro, tanto nella maggiore pericolosità insita in una condotta furtiva realizzata dal soggetto attivo con astuzia e ricorrendo a particolari accorgimenti e precauzioni. La nozione di destrezza utilizzata dal legislatore si identifica con ogni particolare forma di abilità, astuzia o sveltezza di cui si sia avvalso il ladro per la commissione del furto. Ciò significa che per il configurarsi di tale circostanza è necessario che il soggetto abbia fatto ricorso ad un quid pluris rispetto alla condotta necessaria e sufficiente per la sottrazione di una cosa mobile altrui, quid pluris consistente in ogni stratagemma utile ad aggirare la vigilanza normale del derubato ed a rendere la condotta furtiva per lui non percepibile. Pertanto, tale aggravante presuppone comunque un'abilità, sia pure non necessariamente eccezionale, per far sì che il derubato non possa accorgersi della sottrazione, e l'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea appunto a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso. Autorevole dottrina ha avallato da tempo tale costrutto interpretativo. In effetti, già subito dopo l'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA], è stato rilevato che il "concetto di "destrezza" comprende tutti quei modi di commissione del delitto che consistono nell'esplicazione d'una speciale abilità fisica del ladro, tale da poter eludere, sviare o impedire che si ridesti l'attenzione dell'uomo medio, anche se in concreto non consegua lo scopo. Il concetto di destrezza, per unanime definizione di dottrina e giurisprudenza, indica una particolare abilità, astuzia, sveltezza nel commettere il fatto, posto che la destrezza presuppone l'esistenza di una abilità straordinaria, e cioè deve evidenziare una capacità superiore e, tale comunque da saper evitare la vigilanza normale dell'uomo medio. Orbene, la ricorrenza della aggravante della destrezza è stata desunta - con un percorso giustificativo congruo, dettagliato e privo di vizi logico-giuridici - dalle modalità complessive della condotta realizzata, attuata attraverso la "tecnica dell'abbraccio". Dalla lettura della sentenza impugnata (che richiama ampiamente il percorso motivazionale della sentenza di primo grado) è emerso come il Comelli si avvicinava alle anziane vittime, salutandole calorosamente, affermando di conoscerle per qualche motivo (essere l'imputato amico di un parente della persona offesa ovvero il figlio dell'idraulico) e, quindi le abbracciava, sfilando denaro e gioielli, condotta che richiede abilità ed astuzia, tale da sorprendere anche persone giovani. 2.2. Peraltro, vi è compatibilità tra le contestate aggravanti dell'avere agito con destrezza (Sez. 5, n. 16276 del 16/03/2010, non mass.) e di aver profittato dell'età della persona offesa e quindi della sua minorata difesa. Posto che la prima aggravante sicuramente è sussistente in quanto il Comelli ha approfittato, per come prima riferito, sottraendo i beni singolarmente descritti nei capi di imputazione, di una situazione oggettiva e soggettiva favorevole a eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, e che la seconda certamente sussiste in rapporto all'età molto avanzata delle vittime (di età compresa tra gli 85 e gli 86 anni), chiaramente non in condizioni di reagire al furto, le due circostanze contestate sono fra loro sicuramente compatibili: come afferma la Suprema Corte, l'aggravante della destrezza, che attiene alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di una particolare abilità dell'agente e quindi di una maggiore pericolosità, è compatibile con quella comune prevista dall'art 61, n. 5, cod. pen., che si riferisce a circostanze atte ad ostacolare la pubblica o privata difesa delle quali l'agente abbia approfittato nel commettere il reato, divenuto più agevole in concomitanza di siffatte circostanze (v. la risalente, ma pacifica, Sez. 1, n. 904 del 30/05/1969, Cocito, Rv. 11291901). 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm