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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 16400/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 546/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] DONATO D'AURIA R.G.N. 1511/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, emessa nei suoi confronti il 29 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

2. Deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata in cancelleria rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, con firma autenticata dal suo difensore.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa della inammissibilità.

P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16400/2025 Roma, lì, 30/04/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 546/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] DONATO D'AURIA R.G.N. 1511/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sesta sezione penale, emessa nei suoi confronti il 29 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 2. Deve darsi atto che, nelle more, è stata depositata in cancelleria rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, con firma autenticata dal suo difensore.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con consequenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa della inammissibilità. P.Q.M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16400/2025 Roma, lì, 30/04/2025 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16400/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris