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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 21018/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, e con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 393-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che le censure già esaminate sono state ribadite nella memoria depositata dalla difesa in data 17 aprile 2026 senza profili di novità; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Roma e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (a pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M26 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato, e con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 393-bis cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che le censure già esaminate sono state ribadite nella memoria depositata dalla difesa in data 17 aprile 2026 senza profili di novità; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Roma e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (a pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M26 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21018/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris