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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2016

Cassazione n. 19108/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8670/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in concordato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],

18. – ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. – intimato – avverso la sentenza n. 297/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 01/03/2016.

F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, rigettato la sua domanda di usucapione di un piccolo appezzamento di terreno, di circa 84 mq, antistante l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA], catastalmente identificato alla p.lla 20 del foglio 63 del catasto terreni del Comune di Piombino. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, si legge nella sentenza qui impugnata, aveva rilevato che l’area contestata era costituita da un terrazzamento, realizzato mediante la costruzione di muri a retta in cemento armato rivestiti a pietra, riempiti “a sacco” di terra; detto terrapieno, di collegamento tra le costruzioni di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. ed una strada privata, interrompeva il litorale ed esisteva già all’epoca di realizzazione del fabbricato in aderenza alla Torre; il terrapieno, in quanto opera artificiale, non rientrava nella categoria di bene demaniale, non potendo essere definito né spiaggia, né arenile, né lido, e siccome poggiato sulla spiaggia sottostante, poteva essere assimilato ad una scogliera o barriera artificiale; il manufatto non rivestiva la funzione tipica dei beni demaniali perché non era destinato all’uso pubblico e quindi non poteva essere compreso tra le pertinenze di beni demaniali; esclusa la sua natura demaniale, l’area risultava suscettibile di F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 acquisto per usucapione; l’istruttoria svolta aveva consentito di accertare che l’area, ricoperta da una tettoia, era stata posseduta dall’attrice quantomeno dal 1972 e quindi da oltre venti anni, con conseguente compimento dell’acquisto.

La Corte di appello, accogliendo il gravame del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto che il primo giudice fosse incorso in errore prendendo in considerazione l’opera artificiale invece che l’area su cui l'opera artificiale insisteva, vale a dire una spiaggia, bene espressamente qualificato come demaniale dall’art.822 c.c. e dall’art. 28, lett. a) del codice della navigazione.

Nell'impugnata sentenza si argomenta altresì che, ai fini della classificazione del bene, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che sulla spiaggia sia stato realizzato un manufatto (terrapieno).

L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 3 dicembre 2021.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod.nav. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo applicabili alla fattispecie le norme contenute nel codice civile e nel codice della navigazione attualmente in vigore, invece di quelle vigenti all’epoca della realizzazione del terrazzamento.

La ricorrente, dopo aver riportato uno stralcio della descrizione dei luoghi svolta nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio, assume che sarebbe stato accertato che il terrazzamento de quo « assolveva alla funzione di collegamento tra la torre e l'antistante via privata ed esisteva sin dal 1800» (pag. 11, righi 3 e segg., del ricorso); F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 con la conseguenza che la verifica della demanialità del bene avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento alla disciplina anteriore alla vigenza del codice della Marina mercantile del 1877 e del codice unitario del 1865 e non, come ha fatto la Corte d'appello, con riferimento al codice e al codice della navigazione oggi vigenti.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822 e 943 c.c. e 35 cod.nav. in cui la Corte fiorentina sarebbe in corsa applicando principi giurisprudenziali - e, in particolare, il principio per cui «sia nel demanio marittimo che lacuale l'estensione dell'alveo prevista dall'articolo 943 c.c. debba essere determinata senza tenere conto (oltre che dei perturbamenti determinati da cause eccezionali) delle opere antropiche ivi realizzate, le quali, una volta accertata la demanialità delle aree su cui sorgono, rimangono acquisite al demanio per accessione» - che si sono formati sulla base della normativa odierna e non sulla base della disciplina vigente all'epoca di realizzazione del terrazzamento.

Nel motivo si deduce inoltre come la stessa considerazione debba essere sviluppata anche in relazione al richiamo dell'impugnata sentenza all' articolo 35 del vigente codice della navigazione ed alla preclusione, ivi contenuta, alla sdemanializzazione tacita del demanio marittimo.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo inammissibili per la medesima ragione.

Entrambi tali motivi, infatti, nel prospettare un vizio di violazione di legge, muovono da un presupposto di fatto - che il terrapieno di cui si discute sarebbe stato realizzato prima del 1865, epoca di entrata in vigore del codice civile unitario (il cui art. 427 stabiliva che il lido del mare e le spiagge «fanno parte del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 demanio pubblico») - che non ha formato oggetto di accertamento nella sentenza impugnata (e che, per vero, non risulta nemmeno dallo stralcio di c.t.u. trascritto a pag. 10 del ricorso, dove si fa riferimento ad un corpo di fabbrica adiacente alla torre medievale, al quale si accede dal terrapieno de quo, risalente “probabilmente al XIX secolo”, senza ulteriori precisazioni temporali e, per quanto qui specialmente interessa, senza alcuna datazione anteriore al 1865).

La circostanza che il terrapieno sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore del codice civile unitario del 1865 non è dunque stata accertata nella sentenza impugnata - dalla quale, al contrario, emerge che detto terrazzamento risulta realizzato in cemento armato, tecnica costruttiva certamente ignota prima del 1865 (cfr. pag. 4 della sentenza, dove si trascrive un passaggio della consulenza tecnica che descrive il terrazzamento de quo come «costituito da muri a retta in cemento armato») - né, ovviamente, può essere accertata nel giudizio di legittimità.

Donde l’inammissibilità delle censure per violazione di legge, veicolate nei primi due mezzi di ricorso, che tale circostanza presuppongono.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 5 c.p.c., si denuncia l’omesso esame di fatto decisivo in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando di verificare, in punto di fatto, quale fosse lo stato dei luoghi alla data di realizzazione del terrazzamento e quindi, in definitiva, classificando l’area in questione come “spiaggia” sulla scorta della sua conformazione e destinazione attuali.

Il motivo è inammissibile perché formulato in termini non riconducibili al paradigma fissato dal vigente testo del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.: il ricorrente non indica alcun fatto decisivo (cioè autonomamente idoneo ad sovvertire l'accertamento dei fatti F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 di causa operato dal giudice di merito) che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed il cui esame sia stato omesso dalla Corte d'appello, ma si limita, a lamentare il mancato accertamento dello stato dei luoghi all’epoca di edificazione del terrazzamento.

Si tratta, in definitiva, di una denuncia di insufficienza motivazionale e quest’ultima, dopo la riforma dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. recata dal decreto-legge n. 83 del 2012, non costituisce più motivo di ricorso per Cassazione (cfr. Cass. 23940/2017: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia»).

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 2697 c.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di considerare, a fronte della domanda di usucapione F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che il Ministero convenuto non aveva provato la demanialità del bene.

Anche il quarto motivo va disatteso.

Nessuna violazione della regola fissata dall'articolo 2697 c.c. può essere ascritta alla sentenza impugnata; una volta accertato che il terrapieno poggia sulla spiaggia, gravava sul privato che eccepiva l'usucapione l'onere di provare che il medesimo terrapieno risalisse ad epoca anteriore all’entrata in vigore del codice civile del 1865, il cui art. 427 stabiliva, come già sopra evidenziato, che il lido del mare e le spiagge fanno parte del demanio pubblico.

Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in assenza di attività difensiva del Ministero intimato.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8670/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in concordato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18. – ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. – intimato – avverso la sentenza n. 297/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 01/03/2016. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza del Tribunale di Grosseto, rigettato la sua domanda di usucapione di un piccolo appezzamento di terreno, di circa 84 mq, antistante l’ingresso di [OSCURATO:PERSONA], catastalmente identificato alla p.lla 20 del foglio 63 del catasto terreni del Comune di Piombino. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, si legge nella sentenza qui impugnata, aveva rilevato che l’area contestata era costituita da un terrazzamento, realizzato mediante la costruzione di muri a retta in cemento armato rivestiti a pietra, riempiti “a sacco” di terra; detto terrapieno, di collegamento tra le costruzioni di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. ed una strada privata, interrompeva il litorale ed esisteva già all’epoca di realizzazione del fabbricato in aderenza alla Torre; il terrapieno, in quanto opera artificiale, non rientrava nella categoria di bene demaniale, non potendo essere definito né spiaggia, né arenile, né lido, e siccome poggiato sulla spiaggia sottostante, poteva essere assimilato ad una scogliera o barriera artificiale; il manufatto non rivestiva la funzione tipica dei beni demaniali perché non era destinato all’uso pubblico e quindi non poteva essere compreso tra le pertinenze di beni demaniali; esclusa la sua natura demaniale, l’area risultava suscettibile di F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 acquisto per usucapione; l’istruttoria svolta aveva consentito di accertare che l’area, ricoperta da una tettoia, era stata posseduta dall’attrice quantomeno dal 1972 e quindi da oltre venti anni, con conseguente compimento dell’acquisto. La Corte di appello, accogliendo il gravame del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto che il primo giudice fosse incorso in errore prendendo in considerazione l’opera artificiale invece che l’area su cui l'opera artificiale insisteva, vale a dire una spiaggia, bene espressamente qualificato come demaniale dall’art.822 c.c. e dall’art. 28, lett. a) del codice della navigazione. Nell'impugnata sentenza si argomenta altresì che, ai fini della classificazione del bene, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che sulla spiaggia sia stato realizzato un manufatto (terrapieno). L'intimato Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese in questa sede. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 3 dicembre 2021. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod.nav. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa ritenendo applicabili alla fattispecie le norme contenute nel codice civile e nel codice della navigazione attualmente in vigore, invece di quelle vigenti all’epoca della realizzazione del terrazzamento. La ricorrente, dopo aver riportato uno stralcio della descrizione dei luoghi svolta nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio, assume che sarebbe stato accertato che il terrazzamento de quo « assolveva alla funzione di collegamento tra la torre e l'antistante via privata ed esisteva sin dal 1800» (pag. 11, righi 3 e segg., del ricorso); F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 con la conseguenza che la verifica della demanialità del bene avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento alla disciplina anteriore alla vigenza del codice della Marina mercantile del 1877 e del codice unitario del 1865 e non, come ha fatto la Corte d'appello, con riferimento al codice e al codice della navigazione oggi vigenti. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 822 e 943 c.c. e 35 cod.nav. in cui la Corte fiorentina sarebbe in corsa applicando principi giurisprudenziali - e, in particolare, il principio per cui «sia nel demanio marittimo che lacuale l'estensione dell'alveo prevista dall'articolo 943 c.c. debba essere determinata senza tenere conto (oltre che dei perturbamenti determinati da cause eccezionali) delle opere antropiche ivi realizzate, le quali, una volta accertata la demanialità delle aree su cui sorgono, rimangono acquisite al demanio per accessione» - che si sono formati sulla base della normativa odierna e non sulla base della disciplina vigente all'epoca di realizzazione del terrazzamento. Nel motivo si deduce inoltre come la stessa considerazione debba essere sviluppata anche in relazione al richiamo dell'impugnata sentenza all' articolo 35 del vigente codice della navigazione ed alla preclusione, ivi contenuta, alla sdemanializzazione tacita del demanio marittimo. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendo inammissibili per la medesima ragione. Entrambi tali motivi, infatti, nel prospettare un vizio di violazione di legge, muovono da un presupposto di fatto - che il terrapieno di cui si discute sarebbe stato realizzato prima del 1865, epoca di entrata in vigore del codice civile unitario (il cui art. 427 stabiliva che il lido del mare e le spiagge «fanno parte del F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 demanio pubblico») - che non ha formato oggetto di accertamento nella sentenza impugnata (e che, per vero, non risulta nemmeno dallo stralcio di c.t.u. trascritto a pag. 10 del ricorso, dove si fa riferimento ad un corpo di fabbrica adiacente alla torre medievale, al quale si accede dal terrapieno de quo, risalente “probabilmente al XIX secolo”, senza ulteriori precisazioni temporali e, per quanto qui specialmente interessa, senza alcuna datazione anteriore al 1865). La circostanza che il terrapieno sia stato realizzato prima dell’entrata in vigore del codice civile unitario del 1865 non è dunque stata accertata nella sentenza impugnata - dalla quale, al contrario, emerge che detto terrazzamento risulta realizzato in cemento armato, tecnica costruttiva certamente ignota prima del 1865 (cfr. pag. 4 della sentenza, dove si trascrive un passaggio della consulenza tecnica che descrive il terrazzamento de quo come «costituito da muri a retta in cemento armato») - né, ovviamente, può essere accertata nel giudizio di legittimità. Donde l’inammissibilità delle censure per violazione di legge, veicolate nei primi due mezzi di ricorso, che tale circostanza presuppongono. Con il terzo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 5 c.p.c., si denuncia l’omesso esame di fatto decisivo in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa trascurando di verificare, in punto di fatto, quale fosse lo stato dei luoghi alla data di realizzazione del terrazzamento e quindi, in definitiva, classificando l’area in questione come “spiaggia” sulla scorta della sua conformazione e destinazione attuali. Il motivo è inammissibile perché formulato in termini non riconducibili al paradigma fissato dal vigente testo del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c.: il ricorrente non indica alcun fatto decisivo (cioè autonomamente idoneo ad sovvertire l'accertamento dei fatti F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 di causa operato dal giudice di merito) che abbia formato oggetto di discussione tra le parti ed il cui esame sia stato omesso dalla Corte d'appello, ma si limita, a lamentare il mancato accertamento dello stato dei luoghi all’epoca di edificazione del terrazzamento. Si tratta, in definitiva, di una denuncia di insufficienza motivazionale e quest’ultima, dopo la riforma dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. recata dal decreto-legge n. 83 del 2012, non costituisce più motivo di ricorso per Cassazione (cfr. Cass. 23940/2017: «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia»). Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 2697 c.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di considerare, a fronte della domanda di usucapione F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 8670/2017 Numero sezionale 2584/2021 Numero di raccolta generale 19108/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che il Ministero convenuto non aveva provato la demanialità del bene. Anche il quarto motivo va disatteso. Nessuna violazione della regola fissata dall'articolo 2697 c.c. può essere ascritta alla sentenza impugnata; una volta accertato che il terrapieno poggia sulla spiaggia, gravava sul privato che eccepiva l'usucapione l'onere di provare che il medesimo terrapieno risalisse ad epoca anteriore all’entrata in vigore del codice civile del 1865, il cui art. 427 stabiliva, come già sopra evidenziato, che il lido del mare e le spiagge fanno parte del demanio pubblico. Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a regolazione di spese, in assenza di attività difensiva del Ministero intimato. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :
Sentenza Cassazione n. 19108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris