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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 26626/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19304-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19304/2017 Cron.

Rep.

Ud.18/05/2023 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 365/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/06/2017 R.G.N. 515/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 7 giugno 2017, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Palermo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento (già [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento) dell’INPGI – [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Stampa, parzialmente riformando, limitatamente alla data di decorrenza degli interessi sulle somme dovute da individuarsi nella data di notifica della domanda riconvenzionale della Provincia di Agrigento, la predetta decisione, condannava il Paolillo alla restituzione delle differenze retributive indebitamente percepite dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2009 per l’inquadramento nella qualifica di “[OSCURATO:PERSONA]” anziché nella qualifica di “Redattore” quale disciplinata dal contratto collettivo regionale del 24.10.2007 adottato in esecuzione del disposto dell’art. 127, comma 1 della legge regionale n. 2/2002; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie, non, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma il contratto collettivo regionale sottoscritto il 24.10.2007 tra la Regione Sicilia e le associazioni rappresentative a livello nazionale della categoria dei giornalisti in esecuzione della previsione recata dall’art. 58, L.R. n. 33/1996 secondo cui l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l’Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico [OSCURATO:PERSONA], qualificando quel contratto come contratto decentrato integrativo, per la parte relativa alla disciplina dei profili professionali degli addetti agli uffici stampa di cui al citato art.58, L.R. n. 33/96, del contratto nazionale per la categoria dei giornalisti Fnsi-Fieg, secondo il richiamo a quello operato dall’art. 127, comma 1, L.R. n. 2/2002 ed, a tale stregua, il Palillo correttamente inquadrato, alla data del 31.12.2009, nella qualifica di “redattore ordinario”, non avendo svolto funzioni di capo dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Province e nei capoluoghi di provincia, requisito caratterizzante la qualifica di “caporedattore” e non potendo, pertanto, invocare in suo favore la normativa transitoria che sanciva, al verificarsi delle condizioni legittimanti l’inquadramento in ciascuna delle qualifiche previste dal contratto collettivo regionale 24.10.2007, l’applicabilità delle disposizioni del contratto medesimo nei confronti del personale giornalistico di ruolo, con il mantenimento delle qualifiche professionali già possedute, già inquadrato dall’entrata in vigore dell’art. 127, comma1, L.R. n. 2/2002 o da inquadrare a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica in corso alla data di stipula del contratto medesimo;- che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono con controricorso tutti gli intimati; - che dal canto suo il Pa o lillo ha proposto ricorso incidentale autonomo e condizionato ciascuno per un unico motivo, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento non ha svolto alcuna attività difensiva; -che entrambe le parti hanno poi depositato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo regionale del 24.10.2007 e degli artt. 12 Preleggi e 1362 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il suddetto contratto collettivo, assumendo non trattarsi di accordo decentrato integrativo del contratto nazionale Fnsi-Fieg ma anzi di essere la sua esecuzione subordinata alla stipula di contratti integrativi questi sì vincolati al rispetto del predetto contratto nazionale; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 3, 40 e 46, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente principale ribadisce la censura di cui al motivo che precede, relativa alla non applicabilità del contratto collettivo regionale 24.10.2007 in quanto non qualificabile come contratto integrativo, sotto il diverso profilo del contrasto con la sancita privatizzazione del pubblico impiego e la rimessione della disciplina del rapporto di lavoro del personale al contratto collettivo di comparto; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del CCNQ dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 45 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente principale ribadisce con riferimento ad ulteriori parametri normativi la medesima censura di cui al motivo che precede circa il contrasto con la disciplina relativa alla privatizzazione del pubblico impiego; - che, dal canto suo, il Pa o lillo, ricorrente incidentale, con il motivo di ricorso proposto in via autonoma, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., 2126 e 2129 c.c. e 52, d.lgs. n. 165/2001 lamentando la non conformità a diritto della statuizione relativa alla restituzione delle somme percepite quale “caporedattore”, assumendo trattarsi di somme a lui spettanti in quanto convenute a corrispettivo delle mansioni effettivamente svolte; - che, con il motivo del proposto ricorso incidentale condizionato, il Paolillo, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, lamenta ancora la non conformità a diritto della statuizione relativa alla restituzione delle somme percepite quale “caporedattore” per avere diritto, in ragione delle mansioni di fatto svolte, al riconoscimento, ai sensi del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali, della qualifica dirigenziale o, in subordine, dell’inquadramento nella categoria D3 in luogo di quella nella categoria C attribuita dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento all’atto della revoca del contratto giornalistico; - che tutti gli esposti motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere rispettoso del canone ermeneutico della ricerca della comune intenzione delle parti l’esito dell’opera interpretativa della Corte territoriale sfociata nell’affermazione dell’applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo regionale del 24.10.2007, desumendosi dalla stessa stipula del predetto contratto che le parti collettiveabbiano inteso conseguire l’obiettivo di ricondurre, regolandone le regole di inquadramento, la disciplina del rapporto di lavoro dei giornalisti addetti all’ufficio stampa già esistenti presso gli enti locali nell’ambito del contratto nazionale di lavoro della categoria, laddove l’interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento porterebbe a concludere nel senso di escludere in termini assoluti, per difetto dei contratti integrativi attuativi, l’operatività del contratto in questione e, così, a svuotare di significato la svolta negoziazione; - che parimenti infondato si rivela il motivo del ricorso incidentale proposto in via autonoma dal Paolillo atteso che lo stesso pronunciamento correttamente espresso dalla Corte territoriale in ordine all’applicabilità della disciplina al contratto collettivo regionale del 24.10.2007, alla cui stregua la stessa Corte ha accertato la non riconducibilità delle mansioni di fatto svolte alla qualifica di “caporedattore” riconosciuta dalla disposizione di cui all’art. 127, comma 2, l. n. 2/2002, poi dichiarata incostituzionale, implica l’indebita corresponsione del relativo trattamento economico e la piena legittimità, ai sensi dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass.n. 4323/2017), secondo cui la ripetibilità dell’indebito non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, della sancita restituzione; - che, pertanto, vanno rigettati, il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto in via autonoma, assorbito il ricorso incidentale condizionato con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ed il Paolillo e condanna di entrambi, i n ragione della loro soccombenza nei confronti degli altri controricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensa tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ed il Paolillo le spese del presente giudizio di legittimità e condanna entrambi al pagamento nei confronti dell’INPGI e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Stampa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 a titolo di esborsi ed euro 2.000,00 a titolo di compensi per ciascuno oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19304-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], GIA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19304/2017 Cron. Rep. Ud.18/05/2023 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], chelo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 365/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/06/2017 R.G.N. 515/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 7 giugno 2017, la Corte d’Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Palermo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento (già [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento) dell’INPGI – [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Stampa, parzialmente riformando, limitatamente alla data di decorrenza degli interessi sulle somme dovute da individuarsi nella data di notifica della domanda riconvenzionale della Provincia di Agrigento, la predetta decisione, condannava il Paolillo alla restituzione delle differenze retributive indebitamente percepite dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2009 per l’inquadramento nella qualifica di “[OSCURATO:PERSONA]” anziché nella qualifica di “Redattore” quale disciplinata dal contratto collettivo regionale del 24.10.2007 adottato in esecuzione del disposto dell’art. 127, comma 1 della legge regionale n. 2/2002; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie, non, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, il CCNL del [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ma il contratto collettivo regionale sottoscritto il 24.10.2007 tra la Regione Sicilia e le associazioni rappresentative a livello nazionale della categoria dei giornalisti in esecuzione della previsione recata dall’art. 58, L.R. n. 33/1996 secondo cui l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l’Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico [OSCURATO:PERSONA], qualificando quel contratto come contratto decentrato integrativo, per la parte relativa alla disciplina dei profili professionali degli addetti agli uffici stampa di cui al citato art.58, L.R. n. 33/96, del contratto nazionale per la categoria dei giornalisti Fnsi-Fieg, secondo il richiamo a quello operato dall’art. 127, comma 1, L.R. n. 2/2002 ed, a tale stregua, il Palillo correttamente inquadrato, alla data del 31.12.2009, nella qualifica di “redattore ordinario”, non avendo svolto funzioni di capo dell’[OSCURATO:PERSONA] delle Province e nei capoluoghi di provincia, requisito caratterizzante la qualifica di “caporedattore” e non potendo, pertanto, invocare in suo favore la normativa transitoria che sanciva, al verificarsi delle condizioni legittimanti l’inquadramento in ciascuna delle qualifiche previste dal contratto collettivo regionale 24.10.2007, l’applicabilità delle disposizioni del contratto medesimo nei confronti del personale giornalistico di ruolo, con il mantenimento delle qualifiche professionali già possedute, già inquadrato dall’entrata in vigore dell’art. 127, comma1, L.R. n. 2/2002 o da inquadrare a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica in corso alla data di stipula del contratto medesimo;- che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono con controricorso tutti gli intimati; - che dal canto suo il Pa o lillo ha proposto ricorso incidentale autonomo e condizionato ciascuno per un unico motivo, in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento non ha svolto alcuna attività difensiva; -che entrambe le parti hanno poi depositato memoria CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo regionale del 24.10.2007 e degli artt. 12 Preleggi e 1362 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie il suddetto contratto collettivo, assumendo non trattarsi di accordo decentrato integrativo del contratto nazionale Fnsi-Fieg ma anzi di essere la sua esecuzione subordinata alla stipula di contratti integrativi questi sì vincolati al rispetto del predetto contratto nazionale; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, comma 3, 40 e 46, d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente principale ribadisce la censura di cui al motivo che precede, relativa alla non applicabilità del contratto collettivo regionale 24.10.2007 in quanto non qualificabile come contratto integrativo, sotto il diverso profilo del contrasto con la sancita privatizzazione del pubblico impiego e la rimessione della disciplina del rapporto di lavoro del personale al contratto collettivo di comparto; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 del CCNQ dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 45 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente principale ribadisce con riferimento ad ulteriori parametri normativi la medesima censura di cui al motivo che precede circa il contrasto con la disciplina relativa alla privatizzazione del pubblico impiego; - che, dal canto suo, il Pa o lillo, ricorrente incidentale, con il motivo di ricorso proposto in via autonoma, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., 2126 e 2129 c.c. e 52, d.lgs. n. 165/2001 lamentando la non conformità a diritto della statuizione relativa alla restituzione delle somme percepite quale “caporedattore”, assumendo trattarsi di somme a lui spettanti in quanto convenute a corrispettivo delle mansioni effettivamente svolte; - che, con il motivo del proposto ricorso incidentale condizionato, il Paolillo, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, lamenta ancora la non conformità a diritto della statuizione relativa alla restituzione delle somme percepite quale “caporedattore” per avere diritto, in ragione delle mansioni di fatto svolte, al riconoscimento, ai sensi del CCNL per il [OSCURATO:PERSONA] ed Autonomie locali, della qualifica dirigenziale o, in subordine, dell’inquadramento nella categoria D3 in luogo di quella nella categoria C attribuita dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento all’atto della revoca del contratto giornalistico; - che tutti gli esposti motivi del ricorso principale, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere rispettoso del canone ermeneutico della ricerca della comune intenzione delle parti l’esito dell’opera interpretativa della Corte territoriale sfociata nell’affermazione dell’applicabilità alla fattispecie del contratto collettivo regionale del 24.10.2007, desumendosi dalla stessa stipula del predetto contratto che le parti collettiveabbiano inteso conseguire l’obiettivo di ricondurre, regolandone le regole di inquadramento, la disciplina del rapporto di lavoro dei giornalisti addetti all’ufficio stampa già esistenti presso gli enti locali nell’ambito del contratto nazionale di lavoro della categoria, laddove l’interpretazione sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento porterebbe a concludere nel senso di escludere in termini assoluti, per difetto dei contratti integrativi attuativi, l’operatività del contratto in questione e, così, a svuotare di significato la svolta negoziazione; - che parimenti infondato si rivela il motivo del ricorso incidentale proposto in via autonoma dal Paolillo atteso che lo stesso pronunciamento correttamente espresso dalla Corte territoriale in ordine all’applicabilità della disciplina al contratto collettivo regionale del 24.10.2007, alla cui stregua la stessa Corte ha accertato la non riconducibilità delle mansioni di fatto svolte alla qualifica di “caporedattore” riconosciuta dalla disposizione di cui all’art. 127, comma 2, l. n. 2/2002, poi dichiarata incostituzionale, implica l’indebita corresponsione del relativo trattamento economico e la piena legittimità, ai sensi dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass.n. 4323/2017), secondo cui la ripetibilità dell’indebito non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, della sancita restituzione; - che, pertanto, vanno rigettati, il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto in via autonoma, assorbito il ricorso incidentale condizionato con compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ed il Paolillo e condanna di entrambi, i n ragione della loro soccombenza nei confronti degli altri controricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensa tra il [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ed il Paolillo le spese del presente giudizio di legittimità e condanna entrambi al pagamento nei confronti dell’INPGI e dell’[OSCURATO:PERSONA] della Stampa delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 a titolo di esborsi ed euro 2.000,00 a titolo di compensi per ciascuno oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a t
Sentenza Cassazione n. 26626/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris