CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07925/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con riguardo al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen.) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui si è affermato che non sono risultate provate le circostanze indicate dal ricorrente a supporto delle sue richieste); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il