CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocatura Generale dello Stato, presso ilcui ufficio domicilia alla Via dei Portoghesi n12- Ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.5.51, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto (AP), [OSCURATO:PERSONA] n. 51.Numero registro generale 3899/2017Numero sezionale 2628/2026Numero di raccolta generale 13599/2026Data pubblicazione 10/05/2026- Controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia- sezione distaccata di Caltanisetta, n. 3904/16, depositata il7.11.2016.Udita la relazione nella camera di consiglio del 20 marzo 2026 delConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Enna, per impugnare l’avviso di accertamentorelativo ad Irpef, Iva e Irap per l’anno 2009, eseguito ai sensi dell'art.39e dell’art. 41/bis D.P.R. n.600/73, essendo stato accertato un maggiorereddito d'impresa per euro 226.858,00. Segnatamente, sulla base didocumentazione contabile esibita e su quella extracontabile acquisitaall’esito di verifiche, erano stati rilevati corrispettivi non dichiarati,riscossi per prestazioni di servizio rese oggetto dell'attività, per €285.971,00, con relativa Iva al 20% pari ad € 57.194,20 ed acquistisenza fattura per un imponibile pari ad € 59.113,18, con relativa lVA al20% pari ad € 11.822,63.1.1.A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva l’illegittimitàdell'avviso di accertamento in quanto costituente acritico recepimentodelle conclusioni raggiunte dalla Guardia di Finanza nonché laviolazione dell'art.42, commi 1 e 3 del D.P.R. n.600/73.1.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo chevenisse dichiarato legittimo l’accertamento eseguito.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Enna, rigettava ilricorso, evidenziando la presenza di contabilità in nero non contrastatadal contribuente.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello,fondandolo sui motivi già addotti; si costituiva l’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 3899/2017Numero sezionale 2628/2026Numero di raccolta generale 13599/2026Data pubblicazione 10/05/2026chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primogrado.4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, con la sentenzaindicata in epigrafe, accoglieva l’appello affermando che i verbalizzantiavevano estrapolato i dati economici dal documento denominato“prima nota”, recante l’annotazione di voci contabili in “entrata” ed in“uscita”, operando una acritica sommatoria degli importi annotati inentrata ed imputandoli ad incassi non dichiarati, omettendo di porre inrelazione i dati e di cogliere il collegamento con le voci in uscita cheavrebbero consentito di confermare l’inerenza della maggior parte degliimporti annotati in entrata a fatturazioni di acquisto.5. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi ed ha resistito il contribuentecon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata sotto il profilo della nullità per violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e sotto il profilo della inosservanzadell’obbligo di esporre i motivi in fatto ed in diritto in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c.Lamenta che la sentenza della CTR appare affetta da una assolutamancanza di motivazione, priva di riscontro logico e motivazionale nonessendo possibile ricostruire gli elementi normativi e fattuali su cui sifonda.Il motivo è fondato.Come evidenziato in precedenza, la Ctr ha affermato che, a frontedel reperimento della scrittura extracontabile rappresentata dalla“prima nota”, i verbalizzanti avrebbero operato una acriticasommatoria: tale rilievo, in assenza di indicazione di precisi daticontabili che consentano di desumere con chiarezza l’errore in cui iNumero registro generale 3899/2017Numero sezionale 2628/2026Numero di raccolta generale 13599/2026Data pubblicazione 10/05/2026verbalizzanti sarebbero incorsi, si rivela apodittica e non supportata daargomenti logici e validi.Come è noto la motivazione apparente è quella che, benchègraficamente esistente, non rende tuttavia percepibile il contenutodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento (Cass. civ. n. 22232 del 3novembre 2016; Cass. civ. n. 13977 del 23 maggio 2019; Cass. civ. n.13248 del 30 giugno 2020 n. 13248; Cass. civ. n. 6758 del 1 marzo2022).2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 600/73, dell’art.2729, in relazione all’art. 360, co 1, n. 3 c.p.c.Rappresenta l’erroneità della decisione della Ctr che non haconsiderato che l’accertamento era fondato su un accertamentoanalitico – induttivo, in ragione della presenza di scritture extracontabilida cui emergeva la ingente evasione da parte del contribuente. Lasentenza sarebbe, in questa prospettiva, violativa della norma sopraindicata, non avendo tenuto conto delle risultanze indiziarie costituitedalla documentazione extracontabileCon il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c. e dell’art. 39 d.p.r. n.600/1973, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.Secondo la ricorrente, la decisione appare assunta in violazionedella normativa sopra indicata non avendo considerato che non erastato assolto l'onere della prova a carico del contribuente a fronte di unaccertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità parallela(''prima nota").Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente e sono da ritenersi fondati.Numero registro generale 3899/2017Numero sezionale 2628/2026Numero di raccolta generale 13599/2026Data pubblicazione 10/05/2026Va, sul punto, richiamato il principio secondo cui in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, il rinvenimento nel corso di unaverifica fiscale della "contabilità in nero", costituita da appunti personalie documenti extracontabili riferibili all'impresa, legittima di per sé ilricorso all'accertamento induttivo, incombendo sul contribuente l'oneredi fornire la prova contraria idonea a contestare la pretesa erariale.Al riguardo, va evidenziato che nell'accertamento delle imposte suiredditi, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte {tra leultime vedasi Cass. n.4080/2015), la c.d. "contabilità in nero",costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore,rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti digravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. 29 settembre1973, n. 600, art. 39, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabilidisciplinate dall'art. 2709 c.c. e segg. tutti i documenti che registrino,in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovverorappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultatoeconomico dell'attività svolta.Si ritiene che la CTR non abbia correttamente applicato i principi suesposti in quanto nella sentenza impugnata non è contenuto alcunriferimento all’assolvimento di tale onere probatorio né nellamotivazione viene dato conto dei consolidati e condivisibili principigiurisprudenziali nei termini innanzi esposti.La CTR non ha considerato che l'accertamento era fondato su unaccertamento analitico-induttivo, in ragione della presenza di · scrittureextracontabili dai quali emergeva la ingente evasione da parte delcontribuente e non ha tenuto in considerazione alcuna l'onere dellaprova che spetta al contribuente a fronte di un accertamento analitico-induttivo, basato sulla presenza di una contabilità parallela (''primanota") non contestata dal contribuente medesimo.Numero registro generale 3899/2017Numero sezionale 2628/2026Numero di raccolta generale 13599/2026Data pubblicazione 10/05/20263.In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche perchéprovveda a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Caltanissetta, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulla regolamentazione delle spese del presentegiudizio.Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2026.La PresidenteRoberta Crucitti