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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06418/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 giugno 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 1.432,070, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato cui all'art. 648 ter 1 cod.pen. (in realtà, come precisato dal Tribunale, nella forma del tentativo). 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che il Tribunale del riesame non aveva condiviso la tesi secondo cui non poteva ritenersi configurabile la fattispecie tentata di autoriciclaggio; richiama, a tale proposito, parte della giurisprudenza secondo cui sarebbe impossibile individuare atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impiegare, sostituire, trasferire, senza confonderli con atti meramente preparatori sprovvisti della idoneità e, soprattutto, della non equivocità, aggiungendo che con riguardo ai reati di pericolo il tentativo non è ammissibile perché si giungerebbe a ritenere rilevante il pericolo di un pericolo con un arretramento illogico ed eccessivo della soglia di tutela penale, con una conseguente violazione del principio di offensività. 1.2 Il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza per motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti di tentato riciclaggio di cui al capo f): premette che la ricostruzione del giudice per le indagini preliminari si basava sul seguente assunto: le somme di denaro erano tate suddivise in diverse borse di plastica contenute in trolley da viaggio perché pronte per la spedizione e la circostanza che le buste di plastica erano analoghe a quella di cui era stato trovato in possesso Armani, portavano alla conclusione che il delitto era in itinere; analogamente, la circostanza che, per il tramite di due società, Arpaia e Rossi avevano stipulato un contratto, palesava l'intento di ripulire il denaro mediante fatture false; ciò premesso, il difensore osserva che il giudice per le indagini preliminari aveva riutilizzato le condotte delle incolpazioni di cui ai capi c), d) ed e), sostenendo del tutto apoditticamente la presenza di accordi duraturi tra Arpaia e Rossi, mentre non vi era alcun elemento per sostenere che il denaro nella disponibilità da anni di Arpaia e della [OSCURATO:PERSONA] fosse "pronto" per essere consegnato a Rossi o per completare altre operazioni, visto che si trovava nei trolley solo per una comodità pratica di mera conservazione,: inoltre, era emerso che la fiducia nei confronti del commercialista coindagato Rossi era definitivamente venuta meno ed era errata l'affermazione del giudice secondo cui vi era stata una riappacificazione. 2 \r•r\-\‘ 1.3 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. perché il Tribunale non poteva confermare ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod.proc.pen. il sequestro preventivo disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod.proc.pen.; il Tribunale del riesame aveva ritenuto di poter disporre il vincolo in quanto il denaro contante, per la sua intrinseca pericolosità, era cosa pertinente al reato e quindi non finalizzato alla confisca, come chiesto dal Pubblico Ministero e ritenuto dal giudice per le indagini preliminari. 1.4 Il difensore premette di avere chiesto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo disposto in conversione del sequestro probatorio evidenziando che il giudice per le indagini preliminari si era riferito -erroneamente- al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod.pen.; si rilevava che il riferimento all'obbligatorietà della confisca di cui all'art. 240 comma 1 cod.pen. non poteva che essere frutto di un errore, essendo pacifico che l'art. 240 prevede la confisca facoltativa del profitto del reato; nemmeno poteva trattarsi di un erroneo mancato riferimento alla ipotesi speciale di confisca di cui all'art. 648 quater cod.pen., essendo pacific:o che le ipotesi di delitto tentato sono autonome rispetto alle corrispettive ipotesi consumate, sicchè la norma non poteva essere applicata con riferimento alla contestazione di tentato autoriciclaggio; inoltre, trattandosi di ipotesi di delitto tentato, risultava impossibile la sussistenza di un profitto di reato; tutto ciò premesso, il difensore osserva che tali argomenti non erano stati smentiti, né superati dall'ordinanza del Tribunale del riesame. 1.5 Il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivo: quanto al periculum in mora, del sequestro impeditivo, la ricostruzione argomentativa del Tribunale equivaleva ad affermare che il denaro contante asseritamente profitto di un reato, può essere oggetto di sequestro (pur se non confiscabile) perché potrebbe dar luogo a future condotte di autoriciclaggio; inoltre, il Tribunale, ferme le considerazioni dei motivi che precedono, avrebbe dovuto motivare sul perché, nonostante la pendenza del procedimento e la potenziale tracciabilità dei flussi della somma, sarebbe rimasto necessario un vincolo. 1.6 II difensore lamenta la violazione dell'art. 273 comma 2 cod.proc.pen., in quanto il Tribunale si era limitato ad affermare che non vi era prova che il denaro rinvenuto potesse essere destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale, con una motivazione che ignorava le doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il terzo motivo di ricorso. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che "è illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame di sequestro prevenl:ivo finalizzato alla confisca disposto ai sensi dell'art.321, comma secondo, cod. proc. pen., confermi la misura cautelare facendo riferimento alla finalità impeditiva della commissione di nuovi reati, prevista dall'art.321, comma primo, cod. proc. pen." (Sez.6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498) Ciò premesso, si deve rilevare come il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento del 23 marzo 2022, aveva disposto, come da richiesta del Pubblico Ministero, "la conversione del sequestro probatorio del denaro contante per complessivi euro 1.432.070,00 in sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per il delitto p.e.p. dal capo F"; il Tribunale del Riesame di Catanzaro, nel confermare il decreto del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto "perdurante e tuttora sussistente il pericolo che la libera disponibilità dell'ingente somma di denaro sequestrata possa aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti in contestazione o agevolarne la commissione di altri" (terzultima pagina della sentenza impugnata), richiamando espressamente, nella penultima pagina, al primo comma dell'art. 321 cod.proc.pen.: si tratta di un mutamento non consentito, non potendo il Tribunale del riesame confermare il provvedimento per esigenze diverse da quelle ritenute dal decreto impugnato, in quanto il sequestro preventivo finalizzato alla prevenzione dell'aggravamento del reato o della commissione di altri reati ed il sequestro preventivo finalizzato a rendere indisponibile il bene destinato a confisca hanno presupposti e finalità del tutto diversi, per cui una una modifica in sede di giudizio di riesame comporta una rinnovazione che richiede la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata cori rinvio al Tribunale di Catanzaro; stante l'accoglimento del motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentito il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 giugno 2022 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 1.432,070, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato cui all'art. 648 ter 1 cod.pen. (in realtà, come precisato dal Tribunale, nella forma del tentativo). 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che il Tribunale del riesame non aveva condiviso la tesi secondo cui non poteva ritenersi configurabile la fattispecie tentata di autoriciclaggio; richiama, a tale proposito, parte della giurisprudenza secondo cui sarebbe impossibile individuare atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impiegare, sostituire, trasferire, senza confonderli con atti meramente preparatori sprovvisti della idoneità e, soprattutto, della non equivocità, aggiungendo che con riguardo ai reati di pericolo il tentativo non è ammissibile perché si giungerebbe a ritenere rilevante il pericolo di un pericolo con un arretramento illogico ed eccessivo della soglia di tutela penale, con una conseguente violazione del principio di offensività. 1.2 Il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza per motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti di tentato riciclaggio di cui al capo f): premette che la ricostruzione del giudice per le indagini preliminari si basava sul seguente assunto: le somme di denaro erano tate suddivise in diverse borse di plastica contenute in trolley da viaggio perché pronte per la spedizione e la circostanza che le buste di plastica erano analoghe a quella di cui era stato trovato in possesso Armani, portavano alla conclusione che il delitto era in itinere; analogamente, la circostanza che, per il tramite di due società, Arpaia e Rossi avevano stipulato un contratto, palesava l'intento di ripulire il denaro mediante fatture false; ciò premesso, il difensore osserva che il giudice per le indagini preliminari aveva riutilizzato le condotte delle incolpazioni di cui ai capi c), d) ed e), sostenendo del tutto apoditticamente la presenza di accordi duraturi tra Arpaia e Rossi, mentre non vi era alcun elemento per sostenere che il denaro nella disponibilità da anni di Arpaia e della [OSCURATO:PERSONA] fosse "pronto" per essere consegnato a Rossi o per completare altre operazioni, visto che si trovava nei trolley solo per una comodità pratica di mera conservazione,: inoltre, era emerso che la fiducia nei confronti del commercialista coindagato Rossi era definitivamente venuta meno ed era errata l'affermazione del giudice secondo cui vi era stata una riappacificazione. 2 \r•r\-\‘ 1.3 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. perché il Tribunale non poteva confermare ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod.proc.pen. il sequestro preventivo disposto esclusivamente ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod.proc.pen.; il Tribunale del riesame aveva ritenuto di poter disporre il vincolo in quanto il denaro contante, per la sua intrinseca pericolosità, era cosa pertinente al reato e quindi non finalizzato alla confisca, come chiesto dal Pubblico Ministero e ritenuto dal giudice per le indagini preliminari. 1.4 Il difensore premette di avere chiesto l'annullamento del decreto di sequestro preventivo disposto in conversione del sequestro probatorio evidenziando che il giudice per le indagini preliminari si era riferito -erroneamente- al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto ai sensi dell'art. 240 comma 1 cod.pen.; si rilevava che il riferimento all'obbligatorietà della confisca di cui all'art. 240 comma 1 cod.pen. non poteva che essere frutto di un errore, essendo pacifico che l'art. 240 prevede la confisca facoltativa del profitto del reato; nemmeno poteva trattarsi di un erroneo mancato riferimento alla ipotesi speciale di confisca di cui all'art. 648 quater cod.pen., essendo pacific:o che le ipotesi di delitto tentato sono autonome rispetto alle corrispettive ipotesi consumate, sicchè la norma non poteva essere applicata con riferimento alla contestazione di tentato autoriciclaggio; inoltre, trattandosi di ipotesi di delitto tentato, risultava impossibile la sussistenza di un profitto di reato; tutto ciò premesso, il difensore osserva che tali argomenti non erano stati smentiti, né superati dall'ordinanza del Tribunale del riesame. 1.5 Il difensore eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata per motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivo: quanto al periculum in mora, del sequestro impeditivo, la ricostruzione argomentativa del Tribunale equivaleva ad affermare che il denaro contante asseritamente profitto di un reato, può essere oggetto di sequestro (pur se non confiscabile) perché potrebbe dar luogo a future condotte di autoriciclaggio; inoltre, il Tribunale, ferme le considerazioni dei motivi che precedono, avrebbe dovuto motivare sul perché, nonostante la pendenza del procedimento e la potenziale tracciabilità dei flussi della somma, sarebbe rimasto necessario un vincolo. 1.6 II difensore lamenta la violazione dell'art. 273 comma 2 cod.proc.pen., in quanto il Tribunale si era limitato ad affermare che non vi era prova che il denaro rinvenuto potesse essere destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale, con una motivazione che ignorava le doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.E' fondato il terzo motivo di ricorso. 1.1 In via preliminare, osserva questa Corte che "è illegittima l'ordinanza con cui il tribunale, in sede di riesame di sequestro prevenl:ivo finalizzato alla confisca disposto ai sensi dell'art.321, comma secondo, cod. proc. pen., confermi la misura cautelare facendo riferimento alla finalità impeditiva della commissione di nuovi reati, prevista dall'art.321, comma primo, cod. proc. pen." (Sez.6, n. 53453 del 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498) Ciò premesso, si deve rilevare come il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento del 23 marzo 2022, aveva disposto, come da richiesta del Pubblico Ministero, "la conversione del sequestro probatorio del denaro contante per complessivi euro 1.432.070,00 in sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per il delitto p.e.p. dal capo F"; il Tribunale del Riesame di Catanzaro, nel confermare il decreto del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto "perdurante e tuttora sussistente il pericolo che la libera disponibilità dell'ingente somma di denaro sequestrata possa aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti in contestazione o agevolarne la commissione di altri" (terzultima pagina della sentenza impugnata), richiamando espressamente, nella penultima pagina, al primo comma dell'art. 321 cod.proc.pen.: si tratta di un mutamento non consentito, non potendo il Tribunale del riesame confermare il provvedimento per esigenze diverse da quelle ritenute dal decreto impugnato, in quanto il sequestro preventivo finalizzato alla prevenzione dell'aggravamento del reato o della commissione di altri reati ed il sequestro preventivo finalizzato a rendere indisponibile il bene destinato a confisca hanno presupposti e finalità del tutto diversi, per cui una una modifica in sede di giudizio di riesame comporta una rinnovazione che richiede la verifica di un elemento di fatto su cui deve svolgersi il contraddittorio con il destinatario del provvedimento. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata cori rinvio al Tribunale di Catanzaro; stante l'accoglimento del motivo di ricorso, i rimanenti motivi devono ritenersi assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
Decreto Cassazione n. 06418/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris