CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avversc la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la responsabilità delle suddette imputate per il reato di furto aggravato in abitazione; - che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen è manifestamente infondato poiché la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art 99 comma 4 cod.pen oltre ad essere contestata nel foglio di presentazione per il giudizio direttissimo, risulta essere sorretta da ampia motivazione nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 della sentenza impugnata). Né, d'altronde, la ricorrente deduce, in fatto, la mancanza dei precedenti ritenuti dalla corte territoriale; - che il primo ed unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto il giudice di merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi da tale valutazione (ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899). E, in concreto, la corte territoriale ha valorizzato le particolari modalità della condotta e i precedenti emersi a carico della ricorrente. E tanto è sufficiente, alla luce delle superiori considerazioni, a giustificare il diniego; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis