CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 29292/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno in data 20/02/2023, ha riqualificato il fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 186, comma 7 D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, rideterminando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 3 di arresto ed euro 1.000 di ammenda. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge relativamente alla revoca obbligatoria della patente. 3. Il motivo di ricorso è del tutto a specifico perché non si confronta con le motivazioni della pronuncia impugnata. La Corte di appello, con argomentazioni non illogiche e coerenti, richiama l'art. 186, co.7 D.Lvo. 285/92, secondo cui la revoca obbligatoria della patente è sempre disposta nel caso in cui il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato. Nel caso di specie, l'imputato era già stato condannato per il medesimo reato rispetto a quello per cui si procede, con decreto penale divenuto esecutivo il 31 ottobre 2019. Pertanto, ricorrendo il presupposto della condanna nel biennio previsto dall'art. 186, co.7 C.D.S., l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, nella fattispecie in esame, è conforme alla legge (cfr. Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, Rv. 267377, secondo cui in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di commissione dello stesso). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 14 luglio 2