CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 5/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gip del Tribunale di Rimini che, in data 9/6/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Matrullo colpevole dei delitti di rapina aggravata, furto continuato e pluriaggravato e danneggiamento, condannandolo alla pena di anni tre,mesi sei di reclusione ed euro 660,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 nn. 4 e 6 cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica. Infatti, la sentenza impugnata ha richiamato la natura plurioffensiva del delitto di rapina nel contempo escludendo la possibilità di qualificare in termini di particolare tenuità sia la somma asportata che la lesione all'integrità fisica della vittima. Ha parimenti escluso la congruità dell'importo di euro 100,00 versato a titolo di risarcimento del danno con specifico riguardo alla fattispecie contestata al capo a) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. A detto riguardo va chiarito che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880). Questa Corte ha, altresì, chiarito la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Rv. 251508; Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Rv. 268714). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]