CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37964/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7352-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G0 [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 579/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07352 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Rg 7352/2020 L'Agenzia delle entrate ricorre su un motivo contro la società [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Marche confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Ancona con cui era stato accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto la cartella di pagamento , per IRPEF, IVA per l'anno di imposta 2003 emessa nei confronti della società, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 quale coobbligata solidale della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & s.a.s. nella qualità di cessionaria del ramo di azienda . [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria in data 25.9.2003 del ramo di azienda, non dovesse rispondere del debito tributario della sua dante causa C.S.L. perchè dall'art. 14, comma 2, cit. si desume che per il riconoscimento della responsabilità solidale occorre che al momento della cessione sia già aperta presso l'Ufficio interessato una procedura di verifica o di accertamento, ovvero che agli atti dell'Ufficio risulti comunque già concreto e preciso il debito fiscale della cedente, di guisa che, pur riconoscendo che l'effetto immediatamente liberatorio per il cessionario è dato solo dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio in merito alla assenza di pendenze tributarie, si deve tuttavia escludere che possa essere fatta valere la responsabilità solidale per debiti che siano stati accertati a seguito di verifiche compiute in epoca successiva all'atto di cessione. Ha quindi rilevato che la verifica in esame era stata effettuata in data 10.2.2007 , ben oltre la cessione del ramo di azienda, e che l'Ufficio non aveva mai affermato, nè dimostrato, che agli atti dell'Ufficio già dal nel settembre 2003 risultassero elementi concreti del debito fiscale. Ha sottolineato in questa prospettiva che la stessa Amministrazione finanziaria su richiesta della contribuente aveva rilasciato in data 18.10.2011 il certificato ai sensi del richiamato articolo 14 ove si leggeva che" non risultano contestazioni in corso né contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Si è costituita con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo l'inammissibilità del ricorso ed invocando la responsabilità ex art 96 c.p.c. Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 2560 c.c. e dell'ad 14 commi 1,2 e 3 del Dlgs nr 472/1997 in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR escluso la responsabilità solidale della cessionaria in relazione ai debiti fiscali accertati a seguito di verifiche compiute in epoche successive all'atto di cessione. Ha infatti sostenuto che il secondo e terzo comma dell'ad 14 si riferiscono ai carichi dei due anni precedenti già accertati o in corso di accertamento o già contestati pur se riferentesi ad annualità ancora più anteriori. Ha precisato che la certificazione positiva o negativa rilasciata dall'Amministrazione di cui al comma terzo avrebbe solo una funzione di anticipata liberazione del cessionario dei carichi già accertati o in corso di accertamento relativi alle due annualità precedenti all'anno di cessione o a quella ancora ulteriori. Se già contestato nel suddetto periodo. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la tematica introdotta con il presente giudizio giustifichi la trasmissione del fascicolo alla sez V. P.Q.M. La Corte rimette il procedimento alla V sezione. Roma 19.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] sidente (dott frauro Mo ci) Yt«I DEPOSITATA I